20.5.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 121/14
Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Armando Álvarez/Commissione
(Causa T-78/06)
(2006/C 121/24)
Lingua di procedura: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Armando Álvarez, S.A. (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: E. Garayar e A. García Castillo, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento;
—
annullare la decisione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., nella pratica COMP/F/38.354, nei limiti in cui concerne l'attribuzione di responsabilità alla Armando Álvarez, S.A.;
—
condannare la Commissione all'integralità delle spese sostenute dalla Armando Álvarez, S.A., nel presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso ha per oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def. nella pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, tra altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE avendo partecipato nel periodo 1991-2002, ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Spagna e in Francia. Per queste violazioni la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in solido con l'impresa Plásticos Españoles, S.A.
A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere l'erronea valutazione dei fatti, e la violazione del principio della presunzione di innocenza nonché dei diritti della difesa da parte della Commissione.
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