6.5.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 108/25
Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Budapesti Erőmű/Commissione
(Causa T-80/06)
(2006/C 108/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Budapesti Erőmű «Zártkörűen Működő Részvénytársaság» (Budapest, Ungheria) [Rappresentanti: M. Powell, Solicitor, C. Arhold, K. Struckmann, lawyers]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione europea di iniziare il procedimento formale di accertamento nel caso aiuto di Stato C-41/2005 (ex NN 49/05) — costi non recuperabili — del 9 novembre 2005, o, in subordine, annullare la decisione nella misura in cui riguarda gli accordi di acquisto di energia conclusi dalla ricorrente;
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Condannare la convenuta alle spese di causa;
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Adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale dovesse ritenere utile e/o necessario;
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è un fornitore distrettuale di riscaldamento e produttore di elettricità in Ungheria. Nella impugnata decisione la Commissione ha deciso di dare inizio a un procedimento formale di accertamento in merito al presunto nuovo aiuto di Stato sotto forma di accordi di acquisto di energia stipulati tra i produttori ungheresi di elettricità e i gestori di reti pubbliche di distribuzione ungheresi (1).
A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione non era competente ad adottare la controversa decisione. Secondo la ricorrente, dall'allegato 4, n. 3, prima sezione del Trattato di adesione (2) e dall'art. 1 b) del regolamento del Consiglio n. 659/1999 (3) risulta che la Commissione ha competenza solo per gli aiuti che sono ancora in vigore dopo l'adesione di un nuovo Stato membro. La ricorrente deduce che i contratti di acquisto di energia sarebbero stati stipulati prima dell'adesione e non sarebbero più in vigore dopo l'adesione.
La ricorrente deduce ancora che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di diritto e di valutazione dando inizio a un procedimento formale di accertamento senza avere obiettivi fondamenti per affermare che il contratto di acquisto di energia della ricorrente implica un aiuto di Stato. Secondo la ricorrente, la Commissione ha omesso di valutare la natura dei contratti di acquisto di energia della ricorrente alla luce della situazione di fatto esistente all'epoca in cui il detto contratto fu concluso, fa una valutazione non adeguata della nozione di vantaggio economico e della nozione di distorsione della concorrenza nonché dell'impatto sul commercio secondo l'accezione dell'art. 87, n. 1, CE.
La ricorrente deduce altresì che la Commissione sia incorsa in errore nell'affermare che i contratti di acquisto di energia implichino un nuovo aiuto, in quanto essi erano stati conclusi prima dell'apertura del mercato ungherese dell'energia.
La ricorrente deduce infine l'insufficienza della motivazione dell'impugnata decisione.
(1) Aiuto di Stato – Ungheria – Aiuto di Stato C 41/2005 (ex NN 49/2005) – Costi non recuperabili – Invito a presentare osservazioni a norma dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato CE (GU 2000, C 324, pag. 12).
(2) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato IV: Elenco di cui all'art. 22 dell'atto di adesione – 3. Politica della concorrenza (GU L 236, pag. 797).
(3) Regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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