3.6.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 131/47
Ricorso presentato il 10 aprile 2006 — Fjord Seafood Norway e a./ Consiglio
(Causa T-113/06)
(2006/C 131/87)
Lingua processuale: inglese
Parti
Ricorrente(i): Fjord Seafood Norway AS (Oslo, Norvegia), Fjord Seafood Scotland Farming Ltd (Isle of Lewis, Regno Unito), Alsaker Fjordbruk AS (Onarheim, Norvegia) [Rappresentante(i): J. Juuhl-Langseth e P. Dyrberg, avvocati]
Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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Annullare il regolamento del Consiglio n. 85/2006 nella parte in cui riguarda la Fjord Seafood Norway AS.
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti esportano salmone di allevamento dalla Norvegia alla Comunità ovvero lo producono nella Comunità. Il regolamento impugnato impone dazi anti-dumping sul salmone di allevamento proveniente dalla Norvegia.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti rilevano, in primo luogo, che il regolamento impugnato definisce ed applica erroneamente la nozione di industria comunitaria. Le ricorrenti osservano che il regolamento impugnato ha definito l'industria comunitaria lesa in modo tale che essa comprende meno del 5 % della produzione comunitaria complessiva, in particolare sulla base del rilievo che altri produttori comunitari sono norvegesi ovvero connessi con interessi norvegesi. Esse sottolineano che, pertanto, il regolamento impugnato viola l'Accordo SEE, in particolare il principio di libertà di stabilimento, di libera circolazione dei capitali e di non discriminazione in base alla nazionalità, il regolamento di base (1) e l'art. 253.
Le ricorrenti, inoltre, contestano che il regolamento impugnato definisca l'industria comunitaria nel senso che essa ricomprenda solo i produttori di salmone di allevamento. A loro avviso, anche l'industria di lavorazione avrebbe dovuto essere ricompresa nella definizione con riguardo al fatto che anche il salmone di cui trattasi viene lavorato e i dazi imposti tengono conto dei costi di lavorazione.
Le ricorrenti deducono inoltre che il regolamento impugnato ha erroneamente valutato il dumping e il danno sulla base di dati relativi ai 25 Stati membri dell'Unione, nonostante il fatto che durante la maggior parte del periodo in questione l'Unione fosse costituita di 15 Stati membri. Il funzionamento del mercato degli esportatori norvegesi nei mercati dei dieci nuovi Stati membri che non possiedono un'industria del salmone di allevamento precedente al 1o maggio 2004 non può essere inteso quale dumping lesivo dell'industria comunitaria.
Le ricorrenti, inoltre, rilevano che i campioni utilizzati dei ricorrenti e degli esportatori norvegesi non sono rappresentativi, che il regolamento impugnato non ha fissato il nesso causale tra le importazioni norvegesi e il danno, nonché ha omesso di rilevare se il danno dovuto alle importazioni dagli Stati Uniti e dal Canada non fosse stato attribuito alle importazioni norvegesi. Viene inoltre fatto valere che il regolamento impugnato erroneamente identificava in modo automatico quale danno la quota di mercato dell'industria comunitaria persa, che il tasso di cambio utilizzato per il calcolo dei dazi era errato, che la base per i prezzi di importazione dei filetti era errata e che la descrizione, sotto tale profilo, era insufficiente. Infine, si deduce che, con riguardo alla Fjord Seafood Norway, il costo di produzione fosse erroneamente stabilito.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
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