17.6.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 143/32
Ricorso presentato il 7 aprile 2006 — Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening e a./ Consiglio
(Causa T-115/06)
(2006/C 143/65)
Lingua processuale: inglese
Parti
Ricorrente(i): Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening (Oslo, Norvegia), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norvegia), Salmar Farming AS (Frøya, Norvegia), Hydrotec AS (Kristiansund, Norvegia), Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norvegia), Lerøy Midnor AS (Hestika, Norvegia) [Rappresentante(i): avv.ti B. Servais e T.S. Paulsen]
Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
—
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sono produttori, allevatori ed esportatori norvegesi di salmone ovvero rappresentano le dette società e chiedono l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), per violazione di diverse disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»).
Nel corso del procedimento sfociato nell'adozione del regolamento impugnato, i servizi della Commissione della Comunità europea avevano manifestato il proprio accordo per la sostituzione dei dazi ad valorem con un prezzo massimo all'importazione, confermato dal regolamento impugnato.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti osservano che il campione di produttori/esportatori norvegesi, limitato ai produttori esportatori, ad esclusione degli allevatori non esportatori e degli esportatori non produttori, non era rappresentativo della struttura della filiera norvegese del salmone e non era coerente con precedenti decisioni relative a campioni del mercato norvegese del salmone.
Le ricorrenti sostengono parimenti che la parte convenuta non ha applicato la regola dell'importo inferiore, prevista dall'art. 9, n. 4, del regolamento di base. A loro avviso, il margine medio ponderato di dumping era inferiore al margine medio ponderato di danno, ed anche il prezzo fisso all'importazione ed il dazio fisso avrebbero dovuto essere fissati in base al margine medio ponderato del danno. Con riguardo alla determinazione del prezzo massimo all'importazione senza dumping, le ricorrenti sostengono che il fatto di assumere per la conversione della NOK in EUR il tasso di cambio medio su tre anni, e non quello del periodo dell'indagine, aumenta artificialmente il prezzo minimo all'importazione senza dumping.
Le ricorrenti rilevano inoltre che il prezzo massimo all'importazione dei filetti di salmone non è determinato sulla base di dati rappresentativi, che è stato fissato in violazione dell'art. 3, n. 5, e dell'art. 20 del regolamento di base nonché in violazione dei principi di buona amministrazione, del legittimo affidamento e del diritto alla difesa.
Infine, le ricorrenti sostengono che la valutazione del danno e delle relative cause sia inficiata da errore. In primo luogo, secondo l'analisi del danno su cui si è fondato il convenuto, tutte le importazioni sarebbero state oggetto di dumping, nonostante sia stato accertato che una delle società non aveva praticato dumping. In secondo luogo, la diminuzione apparente del prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria risulta dalla conversione della GBP in EUR, ove tutti i produttori comunitari del campione si erano basati sul Regno Unito, e non dalle importazioni. In terzo luogo, il convenuto non ha esaminato sufficientemente gli effetti che l'aumento dei costi di produzione nella Comunità poteva avere sull'industria comunitaria.
(1) GU L 15, pag. 1
(2) GU L 56, pag. 1
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