2.9.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 212/45
Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — FMC/Commissione
(Causa T-197/06)
(2006/C 212/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: FMC Corporation (Philadelphia, USA) (Rappresentanti: C. Stanbrook, Q. C., e Y. Virvilis, lawyer)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nei limiti in cui si applica alla FMC Corporation; e
—
in subordine, riduzione della multa imposta alla FMC Corporation; e
—
condanna della Commissione alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., caso COMP/F/38.620 — Perossido e perborato di idrogeno, mediante la quale la Commissione ha stabilito che la ricorrente aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, partecipando ad un cartello che consisteva principalmente in scambi tra imprese in concorrenza di informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità di produzione nel SEE e nel monitorare gli accordi anticompetitivi.
La ricorrente invoca due motivi di ricorso a sostegno della sua domanda e asserisce, in generale, di non essere responsabile delle violazioni della sua controllata Foret, in quanto non avrebbe esercitato un'influenza decisiva su di essa.
In primo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione contestata è motivata in modo inadeguato.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata è viziata in fatto e in diritto, in quanto:
a)
le conclusioni della Commissione sono basate su un'errata ricorstruzione delle prove, su un'illegittima discriminazione nell'attribuire importanza diversa a diverse fonti di prova orale e, in generale, su un manifesto errore di valutazione;
b)
la Commissione ha usato un errato criterio legale di controllo ai fini della determinazione della responsabilità della ricorrente per la violazione commessa dalla Foret;
c)
la Commissione si è avvalsa di prove che non si riferivano al periodo dell'asserita violazione; e
d)
la Commissione si è avvalsa di prove che non aveva notificato alla ricorrente come base del procedimento contro la società, negando così alla ricorrente l'opportunità di esercitare i diritti della difesa.
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