28.10.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 261/19
Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Total e Elf Aquitaine/Commissione
(Causa T-206/06)
(2006/C 261/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine (Courbevoie, Francia) (Rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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in via principale, annullare gli artt. 1, lett. c) e d), 3 e 4 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def.;
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in via subordinata, modificare l'art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., che condanna congiuntamente e solidalmente Arkema SA, Altuglas International SA e Altumax Europe SAS ad un'ammenda di EUR 219,13125 milioni, al cui versamento sono solidalmente obbligate Total SA e Elf Aquitaine nella misura, rispettivamente, di EUR 140,4 milioni e di EUR 181,35 milioni, nonché ridurre l'importo dell'ammenda in questione ad un livello appropriato,
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ad ogni modo, condannare la Commissione a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., mediante la quale la Commissione ha riscontrato che le imprese destinatarie della decisione, tra le quali le ricorrenti, erano incorse in una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (procedimento COMP/F/38.645 — Metacrilati), partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore dei metacrilati, consistenti nel discutere prezzi, nel concordare, attuare e verificare accordi sui prezzi, nello scambiare informazioni commercialmente rilevanti nonché informazioni riservate sul mercato e/o sulle imprese del settore e nel partecipare a regolari riunioni e ad altri contatti al fine di facilitare l'infrazione. In subordine, esse chiedono la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle loro controllate, del cui versamento esse sono congiuntamente e solidalmente responsabili.
In via principale, il ricorso si fonda su nove motivi di annullamento.
Il primo motivo è relativo alla violazione dei diritti della difesa e del principio della presunzione d'innocenza. Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata sarebbe stata adottata al termine di un procedimento amministrativo nel corso del quale esse non avrebbero potuto difendersi efficacemente in quanto la Commissione non avrebbe assunto l'onere della prova ad essa incombente, in violazione del principio della parità delle armi.
Con il loro secondo motivo, esse fanno valere che la decisione impugnata avrebbe violato l'obbligo di motivazione, secondo le ricorrenti rafforzato a causa dell'asserita novità della posizione della Commissione. Esse sostengono che la decisione impugnata, nella parte in cui le condanna per l'infrazione controversa commessa dalla loro controllata, fonda l'imputazione di responsabilità solo sulla presunzione di un'influenza determinante esercitata dalle ricorrenti sulla loro controllata per il fatto che esse detengono il 100 % del suo capitale, in assenza di qualsiasi considerazione in fatto atta a giustificare o a confutare tale presunzione. Inoltre, esse sostengono che la decisione impugnata contenga alcune contraddizioni risultanti dalla confusione tra la nozione di impresa/ente economico responsabile di un'infrazione e quella di ente giuridico destinatario di una decisione. Nell'ambito di tale motivo, le ricorrenti addebitano alla Commissione anche di essersi astenuta dal rispondere in maniera esauriente ai loro argomenti relativi all'autonomia della loro controllata.
Con il terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che nella sua decisione la Commissione avrebbe violato il carattere unitario della nozione di impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1).
Con il quarto motivo, esse sostengono che la Commissione avrebbe violato le norme relative alla responsabilità delle società controllanti per le infrazioni commesse dalla loro controllata. Le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia osservato i limiti del suo potere in sede di determinazione del criterio dell'imputabilità, adottando un'interpretazione erronea della relativa giurisprudenza e discostandosi dalla sua prassi decisionale in materia. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe inoltre violato il principio dell'autonomia della persona giuridica.
Il quinto motivo è relativo alla violazione dei principi fondamentali riconosciuti dall'insieme degli Stati membri e che costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, quali il divieto di discriminazione, il principio della responsabilità personale, il principio della personalità della pena nonché il principio di legalità.
Con il sesto motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione.
Il settimo motivo è relativo alla pretesa violazione da parte della Commissione del principio di certezza del diritto nei confronti delle ricorrenti.
Con l'ottavo motivo, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere nella parte in cui addebitata ad esse la responsabilità dell'intesa controversa e le condanna in solido con la loro controllata al pagamento dell'ammenda.
Con il nono motivo, esse ritengono che la Commissione abbia violato alcuni principi fondamentali che governano la fissazione delle ammende, quali il principio di parità di trattamento, in quanto essa non applicherebbe alcuna riduzione del 25 % all'importo di base inflitto alle ricorrenti ancorché tale riduzione sia stata applicata ad un altro destinatario della decisione impugnata in forza della mancata conoscenza dell'infrazione globale. Le ricorrenti fanno inoltre valere la violazione dei principi fondamentali della presunzione d'innocenza e della certezza del diritto, risultanti, secondo esse, dall'inosservanza da parte della Commissione dei limiti posti al suo potere per quanto riguarda la presa in considerazione dell'effetto dissuasivo.
In via subordinata, le ricorrenti sostengono che l'ammenda inflitta alla loro controllata e al cui versamento esse sono tenute in solido dovrebbe essere ridotta ad un livello proporzionato. Esse chiedono di beneficiare di una riduzione del 25 % dell'importo di base dell'ammenda in considerazione della loro ignoranza circa l'infrazione, nonché di beneficiare di circostanze attenuanti, essendo state condannate, quasi simultaneamente, ad ammende rilevanti nell'ambito di due procedimenti simili.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)
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