16.9.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 224/52
Ricorso presentato l'8 agosto 2006 — Quinn Barlo e altri/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-208/06)
(2006/C 224/108)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd (County Cavan, Irlanda), Queen Plastics NV (Geel, Belgio) e Quinn Plastics GmbH (Mainz, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Blau, F. Wijckmans e F. Tuytschaever)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
—
In via principale, annullamento della decisione per la parte in cui dichiara che i ricorrenti hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE (annullamento degli artt. 1 e 2 per la parte in cui fanno riferimento ai ricorrenti);
—
In subordine, annullamento dell'art. 2 per la parte in cui fa riferimento ai ricorrenti;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 finale (caso COMP/F/38.645 — Metacrilato), con cui la Commissione ha accertato che i ricorrenti avevano violato gli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE, partecipando ad un cartello bastato sulla discussione dei prezzi, sulla conclusione, l'attuazione e il controllo di accordi sui prezzi tanto in forma di aumenti di prezzo quanto, almeno, di stabilizzazione del livello di prezzi esistenti, sulla discussione del trasferimento ai clienti di costi di servizi aggiuntivi, sullo scambio di informazioni societarie rilevanti e/o relative a mercati importanti e riservati, nonché sulla partecipazione ad incontri regolari e ad altri contatti intesi ad agevolare la violazione.
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere due motivi principali.
In primo luogo, essi sostengono che la decisione impugnata è erronea e non prova a sufficienza di diritto che i ricorrenti abbiano partecipato ad uno schema anticoncorrenziale unico e comune e ad una violazione continuata. Inoltre, è stato valutato erroneamente il ruolo svolto dai rappresentanti dei ricorrenti in quattro riunioni specifiche e, al di là della presenza dei ricorrenti a tali quattro riunioni, la decisione impugnata non prova che i ricorrenti abbiano tenuto un comportamento definito il legittimo nella decisione.
In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 (1), valutando erroneamente la durata della violazione contestata, la gravità della violazione contestata, nonché delle circostanze attenuanti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1)
Full & Egal Universal Law Academy