30.9.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 237/12
Ricorso presentato il 16 agosto 2006 — Lucite International e Lucite International UK/Commissione
(Causa T-216/06)
(2006/C 237/21)
Lingua processuale: inglese
Parti
Ricorrenti: Lucite International Ltd (Hampshire, Regno Unito) e Lucite International UK Ltd (Lancashire, Regno Unito) (Rappresentanti: sigg. R. Thompson, QC, e S. Rose, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
—
Annullare l'art. 2, lett. d), della decisione COMP/F/38.645;
—
sostituire l'ammenda comminata ai sensi dell'art. 2, lett. d) della decisione [COMP/F/38.645] con un'ammenda pari a EUR 18 268 750 o altro inferiore importo che la Corte riterrà adeguato; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def. (procedimento COMP/F/38.645 — Metacrilati) mediante la quale la Commissione ha riscontrato che esse erano incorse in una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo partecipando ad un'intesa in ambito di metacrilati consistente nel discutere prezzi, nel concordare, attuare e verificare accordi sui prezzi nella forma o di aumenti dei prezzi o, almeno, di una stabilizzazione dell'esistente livello di questi ultimi, nel discutere il riaddebito ai clienti dei costi relativi a prestazioni supplementari, nello scambiare informazioni commercialmente rilevanti nonché informazioni riservate sul mercato e/o sulle imprese del settore e nel partecipare a regolari riunioni e ad altri contatti al fine di facilitare la violazione.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente applicato le sue direttive sul metodo di fissazione delle ammende nel calcolare l'ammenda imposta alle ricorrenti.
In primo luogo, la Commissione non ha preso in considerazione la natura del coinvolgimento delle ricorrenti e la portata del loro ruolo nel minare l'intesa quando ha stabilito l'importo di partenza dell'ammenda.
In secondo luogo, la Commissione non ha tenuto debitamente conto delle circostanze attenuanti applicabili alle ricorrenti.
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