14.10.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 249/13
Ricorso presentato il 10 agosto 2006 — Arkema e a./Commissione
(Causa T-217/06)
(2006/C 249/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Arkema France SA (Puteaux, Francia), Altuglas International SA (Puteaux, Francia) e Altumax Europe SAS (Puteaux, Francia) (rappresentanti: avv. A. Winckler, S. Sorinas, e P. Geffriaud)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 31 maggio 2006 nel caso COMP/F/38.645 nella parte che riguarda Arkema;
—
in via subordinata, annullare o ridurre, ai sensi dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta con tale decisione;
—
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., (caso COMP/F/38.645 — Metacrilato) nella parte in cui ha attribuito alle società madri della ricorrente l'infrazione che quest'ultima avrebbe commesso in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE partecipando ad un complesso di accordi e di pratiche concertate nel settore del metacrilato che consistono in discussioni sui prezzi, nella conclusione, nell'attuazione e nel controllo di accordi sui prezzi, nello scambio di informazioni rilevanti sotto il profilo commerciale e di informazioni confidenziali sul mercato e/o sulle imprese, nonché nella partecipazione ad incontri regolari e in altri contatti intesi ad agevolare l'infrazione. In via subordinata, la ricorrente chiede la riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta con la decisione impugnata.
A sostegno delle sue pretese presentate a titolo principale, la ricorrente afferma che attribuendo l'infrazione da essa commessa alle sue società madri sulla base di una semplice presunzione collegata alla detenzione della quasi totalità del suo capitale da parte di tali società all'epoca dei fatti, la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto nell'applicazione delle norme relative all'imputabilità delle infrazioni commesse da un'affiliata alla sua società madre e avrebbe violato il principio di non-discriminazione. Inoltre, la ricorrente considera che, non rispondendo alle argomentazioni che essa aveva dedotto nel corso del procedimento amministrativo e che erano dirette a dimostrare che essa beneficiava di una completa autonomia nella determinazione della sua politica commerciale, e ciò, nonostante la detenzione della quasi totalità del suo capitale da parte delle società madri all'epoca dei fatti, la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell'art. 253 CE nonché il principio di buona amministrazione.
In via subordinata, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda che le stata inflitta con la decisione impugnata. A sostegno delle sue pretese su tale punto, essa deduce molteplici motivi tra cui errori di diritto e di fatto che avrebbe commesso la Commissione stabilendo l'importo di partenza dell'ammenda. La ricorrente afferma che tale importo sarebbe eccessivo in quanto l'infrazione avrebbe avuto, secondo essa, soltanto un impatto molto limitato sui mercati di prodotti di cui trattasi. Peraltro, la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione nonché il principio di buona amministrazione nella parte in cui essa considera che l'impatto concreto dell'infrazione non doveva essere preso in considerazione per la determinazione dell'importo di partenza della sua ammenda.
Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso errori di fatto e di diritto nella parte in cui essa ha aumentato del 200 % l'importo di partenza dell'ammenda a titolo di effetto dissuasivo fondandosi sul fatturato della sua società madre dell'epoca, in quanto l'infrazione non potrebbe, secondo la ricorrente, essere attribuita a detta società tenuto conto dell'autonomia commerciale di cui essa avrebbe beneficiato all'epoca e dell'asserita mancanza di implicazione dei dirigenti delle società madri nelle pratiche di cui trattasi.
La ricorrente afferma altresì che per aumentare l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta, la Commissione ha preso in considerazione le condanne del 1984, del 1986 e del 1994 e che, così facendo, essa avrebbe applicato in modo manifestamente eccessivo la nozione della recidiva, in contraddizione con i principi di legalità della sanzione e di certezza del diritto. Peraltro, la ricorrente sostiene che applicando il principio della recidiva, la Commissione avrebbe violato il principio «non bis in idem» ed il principio di proporzionalità, dal momento che l'esistenza di condanne precedenti era già stata presa in considerazione a più riprese dalla Commissione in recenti decisioni.
La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe commesso un errore di fatto in quanto non ha concesso una riduzione dell'ammenda per effetto della mancata applicazione di fatto di talune pratiche incriminate.
Con il suo ultimo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione, al momento della determinazione dell'importo dell'ammenda, a titolo di altri fattori, la condanna recente della ricorrente ad ammende rilevanti.
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