2.12.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 294/51
Ricorso presentato il 4 settembre 2006 — NOS/Commissione
(Causa T-237/06)
(2006/C 294/106)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Nederlandse Omroep Stichting (Rappresentanti: avv.ti J.J. Feenstra e H.M.H. Speyart)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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La NOS chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione, in particolare l'art. 1, nn. 1 e 2, nonché gli artt. 2 e 3 e le considerazioni sui cui essi si basano;
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nel contempo la NOS chiede di condannare la Commissione alle spese di tale procedimento.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) chiede l'annullamento della decisione della Commissione 22 giugno 2006 relativa al finanziamento ad hoc della Nederlandse Omroep Stichting (aiuto di stato C 2/2004 [ex NN 170/2003]).
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 88, nn. 1, 2 e 3, CE e del regolamento n. 659/1999 (1). A parere della ricorrente la Commissione ha dato un'errata interpretazione e applicazione della distinzione tra aiuti nuovi ed aiuti esistenti. L'aiuto ad hoc che è oggetto della decisione impugnata è solo una parte del regime complessivo del finanziamento pubblico della Nederlandse Omroep Stichting. Tale regime complessivo è considerato dalla Commissione come un aiuto esistente. I flussi di denaro, che la Commissione considera un finanziamento ad hoc, vengono elargiti secondo il medesimo modello e, secondo la ricorrente, devono essere pertanto considerati come aiuto esistente.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 87 e 88 CE in ragione dell'errata interpretazione e applicazione della sentenza Altmark (2) da parte della Commissione. Secondo la ricorrente la Commissione ha, a torto e in base ad un presupposto errato, dichiarato che il finanziamento ad hoc deve essere considerato aiuto di Stato. La ricorrente è dell'opinione che i criteri, elaborati dalla Corte nella sentenza Altmark, non possano essere applicati alla fattispecie. Al loro posto si dovrebbe prendere come punto di partenza il Protocollo di Amsterdam relativo al finanziamento delle emittenti pubbliche (3).
In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione degli artt. 87 e 88 CE, dell'art. 253 CE e del regolamento n. 659/1999 per la mancanza di un nesso tra l'elargizione del finanziamento ad hoc e la sovracompensazione constatata dalla Commissione. La sovracompensazione, che viene collegata alla presenza di riserve presso le emittenti, a parere della ricorrente, non può essere sufficientemente ricondotta all'attribuzione di fondi che la Commissione definisce come finanziamento ad hoc.
In quarto luogo, la ricorrente deduce una violazione degli artt. 87 e 88 CE in quanto la ricorrente a torto considera come aiuto di Stato gli introiti derivanti dai diritti d'autore. Inoltre il finanziamento ad hoc non favorisce la ricorrente quale impresa ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e il finanziamento pubblico accordato non comporta una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
In quinto luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 86, n. 2, CE per effetto di un'inadeguata valutazione della proporzionalità. Alla luce anche del Protocollo di Amsterdam relativo al finanziamento delle emittenti pubbliche, a parere della ricorrente, la Commissione ha a torto omesso, dopo aver constatato che non sussistevano distorsioni della concorrenza, di mettere in relazione la mancanza di effetti negativi della sovracompensazione con l'interesse allo svolgimento di una funzione pubblica e l'interesse della Comunità in generale. La ricorrente è dell'opinione che la Commissione in proposito avrebbe dovuto tener conto della limitatezza dell'area di lingua olandese e del fatto che le riserve presenti entro breve termine avrebbero portato a spese e pertanto sarebbero sparite.
Infine la ricorrente fa valere una violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88, n. 2, CE e dei diritti della difesa, poiché la Commissione ha esteso la portata dell'esame sotto diversi profili.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
(2) Sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Racc. pag. I-7747).
(3) Protocollo allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea — Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.
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