27.1.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 20/16
Ricorso presentato il 1o dicembre 2006 — Shell Petroleum e altri/Commissione
(Causa T-343/06)
(2007/C 20/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Shell Petroleum NV (L'Aia, Paesi Bassi), The Shell Transport and Trading Company Ltd (Londra, Regno Unito), Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (Capelle aan den IJssel, Paesi Bassi) (Rappresentanti: O.W. Brouwer, W. Knibbeler, S. Verschuur, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
La Shell Petroleum NV e la The Shell Transport and Trading Company Ltd concludono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.456 — Bitume — NL, in prosieguo: la «decisione»)in toto nella parte in cui si dirige nei confronti della Shell Petroleum NV e della The Shell Transport and Trading Company Ltd, o, in subordine,
—
annullare in parte la decisione nella misura in cui dichiara che la Shell Petroleum NV e The Shell Transport and Trading Company Ltd hanno violato l'art. 81 CE tra il 1o aprile 1994 e il 19 febbraio 1996, e ridurre l'ammenda ad essa imposta e
—
ridurre comunque l'ammenda imposta alla Shell Petroleum NV e alla The Shell Transport and Trading Company Ltd in conformità della decisione,
—
condannare la convenuta alle spese di causa, comprese quelle sostenute dalla Shell Petroleum NV e della The Shell Transport and Trading Company Ltd, unitamente al pagamento in toto o in parte dell'ammenda o alla costituzione di una garanzia bancaria,
—
adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale dovesse ritenere appropriato.
La Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare in parte la decisione in quanto dichiara che la Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV ha violato l'art. 81 CE tra il 1o aprile 1994 e il 19 febbraio 1996 e di ridurre l'ammenda a tal titolo imposta e
—
ridurre comunque l'ammenda imposta alla Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV in conformità della decisione,
—
condannare la convenuta alle spese di causa, comprese quelle sostenute dalla Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, unitamente al pagamento in toto o in parte dell'ammenda o alla costituzione di una garanzia bancaria,
—
adottare ogni altro provvedimentoche il Tribunale dovesse ritenere appropriato.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che i seguenti elementi della decisione si basano su errori di diritto e di valutazione:
a)
l'affermazione che la Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV ha istigato e guidato il cartello;
b)
l'attribuzione alla The Shell Transport and Trading Company Ltd e alla Shell Petroleum NV della responsabilità dell'infrazione;
c)
l'aumento dell'ammenda per reiterata infrazione
d)
il calcolo dell'importo di partenza per la Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV;
e)
la durata dell'infrazione.
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