27.1.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 20/17
Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — Total/Commissione
(Causa T-344/06)
(2007/C 20/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Gosset-Grainville, L. Godfroid e A. Lamothe)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare, sul fondamento dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 13 settembre 2006 (procedimento COMP/F/38.456) nella parte in cui è diretta contro la TOTAL SA agli artt. 1, lett. m), 2, lett. m), 3 e 4;
—
in subordine, annullare gli artt. 1, lett. m), e 2, lett. m), e ridurre correlatamente l'importo dell'ammenda cui la detta decisione ha condannato la TOTAL SA;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la TOTAL SA chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (procedimento COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi), concernente una serie di accordi e di pratiche concordate finalizzati a fissare, per la compravendita di bitume stradale nei Paesi Bassi, prezzo lordo, sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori di strade parti dell'intesa e sconto massimo — meno elevato — sul prezzo lordo per gli altri costruttori. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o, quanto meno, una congrua riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale dalla decisione impugnata.
In via principale, il ricorso si articola in cinque motivi.
La ricorrente fa valere per prima cosa che la Commissione avrebbe violato le regole sull'imputabilità alla società madre dell'operato della controllata. A torto la Commissione le avrebbe imputato l'infrazione controversa, commessa in realtà dalla sua controllata TOTAL Nederland NV, e l'avrebbe, di conseguenza, ritenuta responsabile in solido dei detti illeciti. La Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel presupporre che la ricorrente potesse esercitare un'influenza determinante sulla controllata per il solo fatto di detenerne il 100 % del capitale. E sarebbe incorsa in un errore di diritto anche nell'omettere una disamina seria di tutti gli elementi atti ad individuare gli eventuali responsabili dei comportamenti controversi in seno al gruppo Total.
In secondo luogo la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il diritto probatorio in quanto non avrebbe dimostrato la sua decisiva influenza sulla politica commerciale della controllata, la TOTAL Nederland NV, nel mercato considerato e non avrebbe tenuto conto degli elementi che la TOTAL SA le aveva conferito affinché accertasse la posizione dell'impresa parte all'infrazione in seno al gruppo Total.
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia poi infranto il divieto di atti arbitrari allorché affermò, nella decisione impugnata, di poter discrezionalmente decidere quali entità di un'impresa siano responsabili di un'infrazione.
Infine, la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione evitando di rivolgere alla TOTAL SA domande di chiarimenti nel corso della fase istruttoria.
In via subordinata, la ricorrente deduce due motivi a sostegno della domanda di annullamento o, quanto meno, di riduzione dell'ammenda inflittale dalla decisione impugnata. A suo dire, la Commissione avrebbe violato i criteri di determinazione delle ammende. Ammesso e non concesso che i fatti andassero davvero imputati alla TOTAL SA, la Commissione non avrebbe determinato correttamente il dies a quo della partecipazione di quest'ultima all'infrazione e non avrebbe motivato adeguatamente la sua decisione al riguardo. La Commissione non avrebbe neppure rispettato il principio di proporzionalità, dato che applicò un coefficiente moltiplicatore di dissuasione pari a 1,5, calcolato sul fatturato mondiale del gruppo Total per il periodo di riferimento, nonostante che non sussistessero addebiti a carico della ricorrente per parte di quel periodo.
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