27.1.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 20/22
Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — BAM NBM Wegenbouw e HBG Civiel/Commissione
(Causa T-354/06)
(2007/C 20/33)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: BAM NBM Wegenbouw BV e HBG Civiel BV (Rappresentanti: M.B.W. Biesheuvel e J.K. de Pree, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
—
annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE [caso n. COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi — C(2006)4090 def.], quantomeno nella misura in cui viene ivi accertato che la BAM NBM e la HBG Civiel sono incorse in violazione dell'art. 81 CE, in cui alla BAM NBM e la HBG Civiel sono state imposte per tale ragione ammende, in cui alla BAM NBM e la HBG Civiel è stato intimato di porre termine a tale infrazione e di astenersi in futuro da qualsiasi atto o comportamento menzionato all'art. 1 nonché da qualsiasi atto o comportamento che ha lo stesso o un analogo scopo o un'analoga conseguenza, e in cui tale decisione è rivolta alla BAM NBM e alla HBG Civiel;
—
condannare la Commissione alle spese relative alla presente causa.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 13 settembre 2003 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi) con la quale viene loro imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono in primo luogo che la decisione è in contrasto con l'art. 81 CE e con gli artt. 7 e 23, n. 2, del regolamento 1/2003, nonché con il principio della motivazione di cui all'art. 253 CE. Secondo le ricorrenti la Commissione ha accertato e interpretato i fatti erroneamente e non è stata raggiunta prova sufficiente per accertare che le ricorrenti sono incorse in violazione dell'art. 81 CE.
In subordine le ricorrenti sostengono che l'art. 2 della decisione è in contrasto con l'art. 23, n. 3, del regolamento 1/2003 e delle direttive sul calcolo delle ammende (1). Secondo le ricorrenti la gravità dell'asserita violazione è stata ingiustamente valutata. A tal riguardo l'infrazione sarebbe stata ingiustamente qualificata molto grave e sarebbe stata inflitta un'ammenda sproporzionata.
Infine la decisione sarebbe stata adottata in violazione di forme scritte sostanziali, tra altro,perché la Commissione non ha dato alle ricorrenti alcuna informazione circa le risposte sui punti degli addebiti delle società petrolifere e degli altri costruttori stradali, mentre le ricorrenti ne avrebbero fatto richiesta.
(1) Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5 del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
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