27.1.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 20/33
Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 — Aalberts Industries e a./ Commissione
(Causa T-385/06)
(2007/C 20/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Aalberts Industries (Utrecht, Paesi Bassi), Aquatis France (la Chapelle St. Mesmin, Francia) e Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Argenbühl-Eisenharz, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Wesseling e M. van der Woude)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare l'art. 1, l'art. 2, lett. a), l'art. 3;
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annullare l'art. 2, lett. b), n. 2, nella misura in cui Acquatis e Simplex sono interessate;
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orbene, in via subordinata, ridurre in modo rilevante l'ammontare dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
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condannare, in entrambi i casi, la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006)4180 def., nel caso COMP/F-1/38.121 — Accordi, con cui la Commissione dichiarava che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, avessero violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo mediante fissazione di prezzi, accordi sul listino dei prezzi, accordi su sconti e ribassi, accordi su meccanismi che attuano aumenti dei prezzi, attribuzione dei mercati nazionali, assegnazione di clienti e scambio di altre informazioni commerciali.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi per dimostrare che la decisione della Commissione è fondata su errori manifesti di valutazione e violazione dell'art. 81 CE e di generali principi di buona amministrazione.
In primo luogo, le ricorrenti deducono che Alberts non esercitava un'influenza decisiva sul comportamento commerciale del suo portafoglio società Aquatis e Simplex Armaturen + Fitting e che Alberts ha confutato la presunzione di influenza decisiva. La ricorrente Alberts non dovrebbe essere quindi considerata responsabile per le menzionate violazioni di Aquatis e Simplex Armaturen + Fittings.
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che a) alcuni documenti e comunicazioni opposti alle ricorrenti sono estranei al periodo controverso in quanto si riferiscono a circostanze accadute dopo il 1o aprile 2004, e b) altri elementi non possono essere opposti alle ricorrenti dal momento che non facevano parte della comunicazione degli addebiti rivolta alle ricorrenti. Comunque, le ricorrenti affermano che questi documenti e comunicazioni non provano, individualmente o cumulativamente, una violazione dell'art. 81 CE da parte loro.
In terzo luogo, le ricorrenti deducono che gli elementi su cui si basava la Commissione non hanno dimostrato in misura sufficiente che l'intesa generale continuava dopo le ispezioni dell'aprile del 2001. Secondo le ricorrenti, nemmeno la decisione contestata contiene una giustificazione per collegare la loro condotta commerciale a tale pratica menzionata.
In quarto luogo, le ricorrenti deducono che l'ammenda dovrebbe essere ridotta dal momento che la Commissione applicava scorrettamente gli orientamenti relativi alle ammende e faceva errori nel calcolo dell'ammenda stabilendo illegittimamente l'importo di partenza, dal momento che a) la violazione dedotta non può essere qualificata «molto grave», b) l'impatto reale della violazione non è stato tenuto in conto adeguatamente, e c) la dimensione del mercato geografico di riferimento è stato individuato erroneamente nello SEE.
Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione violava l'art. 253 CE in quanto la decisione contestata non forniva alcuna motivazione all'imposizione aggiuntiva di 2.04 milioni di euro alle ricorrenti Aquatis France e Simplex Amaturen + Fittings.
In quinto luogo, le ricorrenti deducono che la Commissione violava l'art. 2 del regolamento n. 1/2003 (1) e il principio della parità delle armi spostando l'onere della prova sulle ricorrenti, basandosi completamente sulle comunicazioni sulla cooperazione e rifiutando di usare i propri poteri di accertamento. Inoltre, le ricorrenti affermano che la Commissione violava l'art. 11, n. 2, del regolamento 773/2004 (2) includendo nella decisione contestata gli addebiti che non erano formulati contro le ricorrenti nella comunicazione degli addebiti.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2004 L 123, pag. 18).
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