27.1.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 20/34
Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 — Pegler/Commissione
(Causa T-386/06)
(2007/C 20/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pegler Ltd (Doncaster, Regno Unito) (Rappresentanti: R. Thompson, QC, e A. Collinson, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare gli artt. 1 e 3 della decisione COMP/F-1/38.121 per quanto riguarda la ricorrente, e
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annullare l'art. 2, lett. h), della decisione, nella parte in cui infligge un'ammenda in solido alla ricorrente;
—
in subordine, ordinare che l'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 2, lett. h), della decisione sia ridotta a 5,2 milioni di euro, e
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che l'ammenda inflitta alla ricorrente in solido ai sensi dell'art. 2, lett. h), sia ridotta ad 1,7 milioni di euro.
—
In entrambi i casi, condannare la convenuta alle spese di questo ricorso.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def. nel caso COMP/F-1/38.121 — raccordi, nella quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo fissando prezzi, concordando i listini, gli sconti ed i ribassi, i meccanismi per gli aumenti di prezzo, assegnando i mercati nazionali, ripartendosi i clienti e scambiando altre informazioni commerciali.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha preso in considerazione prove di fatto documentali della ricorrente e che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere destinata solo alla Tomkins, ex società madre della ricorrente, per le seguenti ragioni.
Per quanto riguarda il periodo dal 31 dicembre 1988 al 20 gennaio 1989, secondo la ricorrente la Commissione l'ha ritenuta responsabile semplicemente in virtù della sua acquisizione, il 20 gennaio 1989, della denominazione «Pegler Ltd» ed in virtù dell'esistenza di una relazione di agenzia con la società del gruppo Tomkins FHT Holdings Ltd (in prosieguo: la «FHT»), mentre la ricorrente non aveva acquisito alcuna parte del suo patrimonio, del suo personale o delle sue responsabilità e rimaneva inattiva, senza ricevere alcuna retribuzione in qualità di agente della FHT.
Quanto al periodo dal 20 gennaio 1989 al 29 ottobre 1993, la ricorrente afferma che la Commissione l'ha ritenuta responsabile per atti che potevano solo essere svolti in qualità di agente dell'FHT, allorché quest'ultima deteneva l'intero patrimonio, il personale e le responsabilità relative all'attività economica svolta dalla Pegler.
Ad avviso della ricorrente, la Commissione non ha individuato chiaramente il destinatario della decisione impugnata, ma l'ha invece inviata, per gli stessi fatti, a due diverse imprese.
La ricorrente afferma inoltre che la Commissione, in spregio al principio di parità di trattamento, in violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (1) e degli orientamenti della Commissione sulle ammende (2), ha attribuito a due distinte imprese la responsabilità in solido per il pagamento di un'ammenda calcolata senza fare riferimento alle loro singole circostanze individuali, ma solo alle circostanze individuali relative ad una di esse, ossia la Tomkins.
In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato gli orientamenti in materia di ammende, la sua prassi costante ed il principio di non discriminazione e di parità di trattamento avendo calcolato l'ammenda inflitta alla ricorrente con riferimento alle circostanze individuali relative ad un'altra impresa, la Tomkins. La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dell'ammenda.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione 14 gennaio 1998 — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9, pag. 3).
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