24.2.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 42/43
Ricorso presentato il 29 dicembre 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Commissione
(Causa T-416/06)
(2007/C 42/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint Didier, Francia) (Rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, lawyers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
ordinare alla convenuta, se necessario con provvedimento urgente, di rettificare l'errore materiale contenuto nell'allegato I, parte A e sostituire «0,75 g» con «0,75 Kg»;
—
annullare le seguenti disposizioni della direttiva 2006/132:
art. 3, n. 2
:
«entro il 30 giugno 2008»
Allegato I
:
«30 giugno 2008»
Allegato I, Parte A
:
«sulle seguenti colture»
«—
cetrioli in serra (sistemi idroponica chiusi),
—
prugne (destinate alla trasformazione)»
Allegato I, parte B
:
«Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi riguardanti i possibili effetti nocivi del procimidone sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione, da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), degli orientamenti sulle prove relative alla perturbazione del sistema endocrino. Gli Stati membri fanno sì che il notificante che ha chiesto l'iscrizione del procimidone nel presente allegato fornisca tali studi alla Commissione entro due anni dall'adozione dei suddetti orientamenti sulle prove.»
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La direttiva del Consiglio 91/414/CEE (1), relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dispone che gli Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite. La ricorrente chiede l'annullamento parziale della direttiva della Commissione 2006/132, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone (2) nella parte in cui tale direttiva i) dispone solo un'iscrizione del procimidone nell'allegato I della direttiva 91/414, sottoposta a restrizioni, ii) dispone condizioni specifiche relative all'uso autorizzato e iii) prevede un periodo limitato di 18 mesi per la validità dell'iscrizione nell'allegato I, sottoposta a restrizioni.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la direttiva impugnata viola gli artt. 1, n. 1, 2, n. 1 e 5, nn. 1 e 4, della direttiva 91/414. Inoltre, la ricorrente sostiene che la direttiva impugnata contrasta con l'art. 5, n. 5, della direttiva 91/414 e che la Commissione ha pertanto ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
La ricorrente lamenta inoltre che la direttiva impugnata è affetta da un vizio di forma in quanto la Commissione ha l'obbligo di adottare i provvedimenti come presentati al Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e al Consiglio senza modificarli prima dell'adozione definitiva.
La ricorrente afferma poi che la direttiva impugnata viola il legittimo affidamento della ricorrente nonché i principi di buona amministrazione, sussidiarietà, proporzionalità, certezza del diritto, parità di trattamento ed eccellenza e indipendenza dei pareri scientifici. La ricorrente sostiene altresì che la direttiva impugnata non è sufficientemente motivata e quindi viola l'obbligo di motivazione.
Infine, la ricorrente fa valere che la direttiva impugnata lede il suo diritto di svolgere attività economiche e interferisce con il suo diritto di proprietà.
(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
(2) Direttiva della Commissione 1o dicembre 2006, 2006/132/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone (GU L 349, p. 22).
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