Causa T-11/06 R
Romana Tabacchi SpA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Concorrenza — Pagamento di un’ammenda — Garanzia bancaria — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Sospensione parziale e condizionata»
Massime dell’ordinanza
1. Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 104, n. 3)
2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori —Modifica o revoca
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 108)
1. Ai sensi dell’art. 104, n. 3, e dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di provvedimenti provvisori deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, così da consentire alla parte resistente di predisporre la propria difesa e al giudice comunitario di pronunciarsi sulla domanda, eventualmente, senza altri elementi di informazione a disposizione. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia è necessario, affinché una domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda risultino, almeno sommariamente, ma comunque in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso.
(v. punto 47)
2. Una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. La possibilità di richiedere la costituzione di una garanzia finanziaria è infatti esplicitamente prevista per i procedimenti sommari da parte dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e rappresenta una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, accertata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia o che tale costituzione metterebbe a rischio la sua esistenza.
Per quanto riguarda la detta impossibilità, la rilevanza delle lettere di rifiuto di costituzione della garanzia bancaria prodotte dalla richiedente deve essere valutata alla luce della situazione economica oggettiva di quest’ultima, cosicché non può essere negata come tale a causa del loro numero limitato.
Al fine di valutare la capacità dell’impresa di costituire la garanzia in parola, è necessario tenere conto altresì del gruppo di società da cui essa direttamente o indirettamente dipende, nonché dei suoi azionisti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fornire le garanzie che le banche potrebbero richiedere. Una simile esigenza è giustificata, da un lato, dall’interesse pubblico che è connesso all’esecuzione delle decisioni della Commissione e alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e, dall’altro, dai vantaggi che possono derivare, per i suoi azionisti, da eventuali comportamenti anticoncorrenziali di una società. Tale presa in considerazione della situazione del gruppo al quale essa appartiene non implica in alcun modo che l’ammenda o la responsabilità dell’infrazione siano poste a carico di terzi.
(v. punti 97-98, 102, 111, 118)
3. Spetta al giudice del procedimento sommario, allorché esamina una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo imposto ad un’impresa di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo di un’ammenda irrogata per violazione delle regole di concorrenza, ponderare, da un lato, l’interesse della richiedente ad evitare, nell’impossibilità di costituire una garanzia bancaria, che si proceda alla riscossione immediata dell’ammenda e, dall’altro, l’interesse finanziario della Comunità alla riscossione del relativo importo, oltre che, più in generale, l’interesse pubblico alla conservazione dell’efficacia delle norme comunitarie sulla concorrenza e dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione.
(v. punto 135)
4. L’art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale consente al giudice del procedimento sommario di modificare o revocare in ogni momento l’ordinanza di provvedimenti urgenti in seguito ad un mutamento delle circostanze. Per «mutamento delle circostanze» il giudice del procedimento sommario fa riferimento, in particolare, a circostanze di fatto idonee a modificare la valutazione, nella fattispecie, del criterio dell’urgenza. Inoltre tale possibilità rispecchia il carattere essenzialmente provvisorio, nel diritto comunitario, dei provvedimenti concessi dal giudice cautelare.
(v. punto 147)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
13 luglio 2006 (*)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Concorrenza – Pagamento di un’ammenda – Garanzia bancaria – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi – Sospensione parziale e condizionata»
Nel procedimento T‑11/06 R,
Romana Tabacchi SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa e G.C. Rizza,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. É. Gippini Fournier e F. Amato, in qualità di agenti,
resistente,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), nella parte in cui essa infligge alla richiedente un’ammenda di EUR 2,05 milioni, e, dall’altro, una domanda di esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata di tale ammenda,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti, procedimento e conclusioni
1 Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia; in prosieguo: la «decisione»). Secondo l’art. 1 della decisione, la Commissione ha accertato che sette dei principali trasformatori italiani di tabacco greggio, tra i quali la Romana Tabacchi SpA, hanno concluso accordi o partecipato a pratiche concordate con il fine di determinare le condizioni di acquisto del tabacco greggio in Italia, sia per gli acquisti diretti dai produttori sia per gli acquisti da terzi imballatori. La Commissione ha determinato, in particolare, che la richiedente aveva preso parte a tali pratiche concordate dal mese di ottobre 1997 al 5 novembre 1999 e dal 29 maggio 2001 al 19 febbraio 2002.
2 L’art. 2 della decisione ha inflitto alla richiedente un’ammenda di EUR 2,05 milioni, pagabile entro tre mesi dalla notifica della decisione, che è avvenuta il 10 novembre 2005.
3 Nella lettera di notifica della decisione, datata 9 novembre 2005, era precisato che, qualora la richiedente avesse proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe proceduto alla riscossione della somma fino a quando la questione fosse rimasta pendente dinanzi a tale giudice, a condizione che il credito producesse interessi a partire dalla data di scadenza del pagamento e che entro tale data, vale a dire il 10 febbraio 2006, fosse costituita una garanzia bancaria accettabile.
4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2006, la richiedente ha proposto, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso per l’annullamento parziale della decisione relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda e, di conseguenza, per la riduzione dell’ammenda stessa.
5 Con atto separato, depositato in cancelleria il medesimo giorno, la richiedente ha proposto, ai sensi dell’art. 242 CE e dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda, con la quale chiede, da un lato, che sia sospesa l’esecuzione della decisione e, dall’altro, che la richiedente sia esentata dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per il pagamento dell’ammenda quale condizione per evitare la riscossione immediata della somma.
6 Il 10 febbraio 2006 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti.
7 Su invito del giudice del procedimento sommario il 3 marzo 2006 la richiedente ha presentato nuove osservazioni, con riferimento alle quali la Commissione ha depositato le proprie osservazioni il 29 marzo 2006.
8 In data 8 maggio 2006 la richiedente ha prodotto alcuni documenti integrativi, dai quali risulta che essa aveva proposto, con lettera del 20 aprile 2006, un pagamento scaglionato dell’ammenda, respinto dalla Commissione con lettera del 5 maggio 2006.
9 Il 15 maggio 2006 il presidente del Tribunale ha sentito le parti.
10 All’audizione, le parti si sono impegnate ad esaminare la possibilità di uno scaglionamento concordato del pagamento dell’ammenda e a comunicare al presidente del Tribunale il risultato delle loro discussioni.
11 Con atto separato depositato in cancelleria il 26 maggio 2006, come corretto poi il 30 maggio 2006, la richiedente ha comunicato al presidente del Tribunale una proposta di pagamento scaglionato, che la Commissione ha respinto con atto depositato in cancelleria il 6 giugno 2006.
12 Nella propria domanda, la richiedente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:
– sospendere l’esecuzione della decisione, nella parte in cui essa impone alla richiedente l’obbligo di pagare l’ammenda, fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale;
– esentare la richiedente dall’obbligo di costituire, entro il 10 febbraio 2006, una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’ammenda;
– condannare la Commissione alle spese del procedimento sommario;
– disporre qualunque altra misura riterrà necessaria.
13 Nelle proprie osservazioni, la resistente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:
– respingere la domanda di provvedimenti urgenti;
– condannare la richiedente alle spese.
Diritto
14 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato oppure adottare i provvedimenti provvisori necessari.
15 L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che una domanda di provvedimenti urgenti deve precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali condizioni sono cumulative, cosicché una domanda cautelare deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30). Il giudice del procedimento sommario effettua altresì, se del caso, la ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑245/03 R, FNSEA e a./Commissione, Racc. pag. II‑271, punto 13).
Sulla ricevibilità della domanda
Argomenti delle parti
16 La Commissione ritiene che nessuno dei motivi fatti valere dalla richiedente nella propria domanda soddisfi le condizioni previste dall’art. 104 del regolamento di procedura, in particolare in quanto non sono sufficientemente fondati e non forniscono gli elementi di fatto essenziali sui quali si basa la richiedente.
17 La richiedente ritiene invece che la domanda di provvedimenti provvisori non debba contenere tutti gli elementi probatori sui quali si fonda il ricorso principale. Inoltre, a suo giudizio l’art. 104 del regolamento di procedura ha lo scopo di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, in particolare al fine di assicurare che la parte resistente possa presentare le proprie osservazioni. E nel presente caso alla Commissione non sarebbe stato impedito di presentare le proprie osservazioni, dal momento che essa avrebbe dettagliatamente risposto alla domanda di provvedimenti provvisori.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
18 Qualora, come sostenuto dalla Commissione, l’esposizione compiuta dalla richiedente dei motivi a sostegno del proprio ricorso principale non fosse adeguata alle esigenze di chiarezza indicate dall’art. 104 del regolamento di procedura, la domanda dovrebbe essere dichiarata irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 34).
19 Gli argomenti della Commissione su tale punto saranno esaminati nell’ambito dell’esame di ciascuno dei motivi proposti a sostegno dell’esistenza di un fumus boni iuris.
20 L’esame della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori deve dunque essere rinviato all’esame della ricevibilità dei motivi sollevati.
Sull’oggetto della domanda
Argomenti delle parti
21 La Commissione sostiene che la domanda della richiedente dovrebbe essere interpretata nel senso che essa ha il solo scopo di ottenere un’esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta con la decisione, e non mira, di conseguenza, alla sospensione dell’esecuzione della decisione.
22 La richiedente non ha presentato osservazioni sul punto.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
23 Nella sua domanda la richiedente chiede, da un lato, che sia sospesa l’esecuzione della decisione, per quanto riguarda l’obbligo di pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione, fino a quando il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso principale e, dall’altro, che la richiedente sia esentata dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’ammenda.
24 È pacifico che, nella sua lettera di notifica della decisione del 9 novembre 2005, la Commissione ha precisato alla richiedente che, nel caso questa avesse presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, non sarebbe stato assunto alcun provvedimento per la riscossione dell’ammenda fino a quando la questione fosse rimasta pendente davanti a tale giudice, purché il credito producesse interessi a partire dal termine ultimo per il pagamento dell’ammenda e fosse costituita entro il 10 febbraio 2006 una garanzia bancaria accettabile da parte della Commissione e sufficiente per coprire il debito della somma principale, nonché interessi e maggiorazioni dovuti.
25 All’audizione, la Commissione ha inoltre precisato che, nell’attesa della decisione del giudice del procedimento sommario sulla presente domanda, essa non aveva ancora avviato l’esecuzione forzata della decisione.
26 Deriva da quanto precede che la domanda della richiedente, come affermato dalla Commissione, può avere ad oggetto soltanto l’ottenimento di una dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta dalla decisione.
Sul fumus boni iuris
Argomenti delle parti
27 La richiedente ritiene che la condizione relativa al fumus boni iuris sia soddisfatta.
28 In primo luogo, la richiedente ritiene che la decisione sia viziata da un difetto di istruttoria, dall’illogicità della sua motivazione e, inoltre, dalla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto la Commissione non ha considerato, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, la circostanza che l’effetto reale dell’intesa sul mercato è stato nullo o, al massimo, limitato.
29 In secondo luogo, la richiedente ritiene che la decisione sia viziata a causa dell’illogicità della sua motivazione e della violazione del principio di parità di trattamento. Da un lato, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della differenza tra le quote di mercato della richiedente e quelle delle sue concorrenti nel graduare l’importo di base dell’ammenda, in modo da renderlo proporzionato al peso specifico dell’impresa in questione. Dall’altro, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto della quota media di mercato detenuta dalla richiedente nel periodo della sua partecipazione all’infrazione, e non soltanto della quota di mercato detenuta nell’ultimo anno della sua partecipazione all’infrazione. In ogni caso, a giudizio della richiedente, la Commissione non ha tenuto conto dei periodi di interruzione della sua partecipazione all’infrazione.
30 In terzo luogo, la decisione sarebbe caratterizzata da un difetto di motivazione e di istruttoria, non ottempererebbe all’obbligo relativo all’onere della prova e sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione dei fatti in quanto, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione avrebbe calcolato la durata della partecipazione della richiedente all’infrazione senza tener conto di elementi di prova che dimostrerebbero come l’interessata avesse completamente interrotto, senza più riprenderla, la propria partecipazione all’intesa nel febbraio 1999. La durata della partecipazione della richiedente all’intesa dovrebbe pertanto essere ridotta di due anni e sei mesi, ed essere fissata in 19 mesi.
31 In quarto luogo, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione e avrebbe manifestamente violato il proprio dovere di svolgere l’istruttoria in modo diligente e imparziale in quanto, da un lato, essa non avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti legate alla pressione esercitata sulla richiedente dalle altre imprese e al suo ruolo puramente passivo e, dall’altro, non avrebbe sufficientemente considerato la sistematica mancata applicazione, in concreto, dei principi dell’intesa.
32 In quinto luogo, infine, la Commissione avrebbe commesso un abuso di potere, essendo la decisione ingiusta e sproporzionata rispetto alla struttura organizzativa e patrimoniale della richiedente, nonché alla sua capacità contributiva reale, al punto da mettere seriamente in pericolo la sua sopravvivenza, in quanto l’importo dell’ammenda inflitta alla richiedente sarebbe pari quasi al doppio del suo capitale sociale.
33 La Commissione ritiene, da un lato, che i motivi dedotti dalla richiedente siano irricevibili e, dall’altro, che, anche se fossero ricevibili, non consentirebbero di concludere nel senso dell’esistenza di un fumus boni iuris.
34 Per quanto riguarda il primo motivo, la Commissione afferma che la richiedente non indica gli elementi di fatto da cui ricava la convinzione che l’intesa non abbia avuto alcun impatto sul mercato, o soltanto un impatto assai modesto. Sarebbe dunque impossibile, senza esaminare il ricorso principale, valutare se tale motivo possegga i requisiti minimi per indicare l’esistenza di un fumus boni iuris. Per tale ragione il detto motivo non soddisfarebbe le condizioni di cui all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e, di conseguenza, sarebbe irricevibile e non potrebbe essere preso in considerazione per verificare l’esistenza di un fumus boni iuris.
35 In ogni caso, anche se fosse ricevibile, il primo motivo sarebbe infondato. La Commissione ritiene che, secondo una costante giurisprudenza, le intese sui prezzi, come quella di cui si tratta, rappresentino sempre, per la loro stessa natura, violazioni molto gravi dell’art. 81 CE e che, rispetto a tali infrazioni, la Commissione goda di un ampio potere discrezionale per fissare l’importo dell’ammenda, purché siano rispettati i criteri fissati negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «Orientamenti»).
36 Per quanto riguarda il secondo motivo, la Commissione ritiene che la richiedente non fornisca gli elementi di fatto essenziali che consentano di valutare, senza esaminare il ricorso principale, se il motivo in questione possieda le caratteristiche minime necessarie per indicare l’esistenza di un fumus boni iuris. In particolare, la richiedente non preciserebbe quale sia o quale sarebbe, a suo avviso, la quota di mercato propria o quella delle sue due concorrenti, né nel corso dell’ultimo anno dell’infrazione, né facendo la media delle quote di mercato negli anni di applicazione dell’intesa. Tale motivo dovrebbe dunque ritenersi irricevibile ai fini dell’esame dell’esistenza di un fumus boni iuris.
37 In ogni caso, anche se fosse ricevibile, il secondo motivo sarebbe infondato. Infatti, secondo la Commissione, è pacifico in giurisprudenza che l’applicazione del medesimo importo di base dell’ammenda ad imprese che detengono una quota di mercato compresa in una forbice non eccessivamente ampia non costituisce una violazione del principio di parità di trattamento. Nel presente caso, tale forbice sarebbe compresa tra il 9 e l’11% e non sarebbe quindi eccessivamente ampia.
38 Per quanto riguarda il terzo motivo, il quale si riferisce alla durata della partecipazione della richiedente all’intesa, esso, a giudizio della Commissione, è irricevibile o quantomeno manifestamente inadatto a determinare l’esistenza di un fumus boni iuris, in quanto la richiedente non avrebbe prodotto alcun elemento di prova a sostegno di esso.
39 Per quanto riguarda il quarto motivo, a giudizio della Commissione la richiedente, da un lato, non fornisce alcuna prova della pressione che asserisce sarebbe stata esercitata nei suoi confronti dalle altre imprese partecipanti all’intesa e, dall’altro, non spiega le ragioni per le quali essa ritiene che la decisione non abbia attribuito il giusto rilievo al comportamento passivo o di disturbo che essa ha tenuto nell’ambito dell’intesa. Il motivo sarebbe quindi irricevibile o, quantomeno, manifestamente infondato.
40 Per quanto riguarda il quinto motivo, la Commissione ritiene che esso si basi su critiche troppo generiche per consentire di valutarne la serietà e il fondamento. Esso non sarebbe di conseguenza ricevibile ai fini della valutazione del fumus boni iuris.
41 Quanto agli argomenti sull’irricevibilità avanzati dalla Commissione, la richiedente replica che, affinché una domanda di provvedimenti provvisori sia ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda risultino, almeno sommariamente ma in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso della domanda. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, invece, non sarebbe necessario fornire immediatamente la prova dei motivi fatti valere, poiché la richiedente dovrà soddisfare pienamente le esigenze probatorie nell’ambito della causa principale.
42 La richiedente sostiene che, allorché la Commissione presenta le proprie osservazioni e il giudice del procedimento sommario è in condizioni di svolgere la propria valutazione, la domanda deve essere considerata ricevibile. In realtà, la presentazione delle osservazioni della Commissione dimostrerebbe che i motivi dedotti nella domanda soddisfano le condizioni di cui all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura e che la domanda stessa è ricevibile. A tale proposito la richiedente osserva che, nonostante la sua eccezione di irricevibilità, la Commissione ha risposto alla domanda depositando osservazioni puntuali e articolate, dimostrando in tal modo il carattere coerente e comprensibile degli argomenti fatti valere dalla richiedente a sostegno dei motivi fondanti il fumus boni iuris.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
43 Si deve riconoscere che almeno alcuni dei motivi dedotti dalla richiedente sembrano a prima vista rilevanti e, in ogni caso, non del tutto privi di fondamento.
44 Ciò vale in particolare per il primo motivo e per una parte del secondo.
– Sul primo motivo, in cui si lamenta in particolare una violazione del principio di parità di trattamento
45 La richiedente sostiene che la Commissione, al momento di determinare l’importo di base dell’ammenda, non ha considerato il reale effetto dell’intesa sul mercato, il quale è stato, a suo giudizio, nullo o, al più, limitato.
46 La Commissione, da un lato, eccepisce l’irricevibilità del motivo, in quanto esso non indica gli elementi di fatto dai quali la richiedente ricava la convinzione che l’intesa non abbia avuto un impatto sul mercato; dall’altro, sembra ritenere che, qualora la natura delle infrazioni sia tale per cui le stesse devono essere considerate molto gravi, la valutazione dell’impatto dell’intesa sul mercato non sia necessaria.
47 Per quanto riguarda la ricevibilità del motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 104, n. 3, e dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del procedimento deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, così da consentire alla parte resistente di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente, senza altri elementi di informazione a disposizione. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda risultino, almeno sommariamente, ma comunque in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2006, causa T‑171/05 R II, Nijs/Corte dei conti, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
48 Si deve osservare, in questo caso, che la resistente non sostiene di non essere stata in grado di predisporre la propria difesa a causa del carattere non sufficientemente chiaro e comprensibile della domanda cautelare. Come rileva la richiedente, la Commissione ha presentato osservazioni che rispondono dettagliatamente al motivo in questione.
49 Si deve dunque constatare che la domanda indica l’oggetto della controversia e contiene un’esposizione sommaria degli argomenti fatti valere dalla richiedente, i quali consentono di pronunciarsi sulla domanda stessa.
50 Le eccezioni proposte dalla Commissione devono quindi essere respinte.
51 Risulta dunque da quanto precede, e dalle considerazioni svolte supra, ai punti 16‑20, che si deve ritenere la domanda di per sé ricevibile.
52 Per quanto riguarda l’esame del merito del motivo, la richiedente si basa sulla giurisprudenza del Tribunale secondo la quale, al momento di determinare la gravità dell’infrazione, nei casi di intese sui prezzi, si deve constatare che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese in questione di raggiungere un livello di prezzi di vendita superiore a quello che sarebbe prevalso in mancanza d’intesa (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 151).
53 La Commissione, per contro, da un lato, richiama la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale la descrizione indicativa contenuta negli Orientamenti delle infrazioni che possono essere considerate molto gravi non menziona alcuna necessità di impatto né di produzione di effetti in una zona geografica precisa (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 150). Dall’altro, essa giustifica il fatto che l’impatto dell’intesa non sia stato preso in considerazione, per il calcolo dell’ammenda, basandosi sugli Orientamenti, i quali prevedono che la Commissione debba tenere conto dell’impatto dell’infrazione solo quando lo stesso è misurabile. In questo caso la Commissione afferma di non avere avuto a disposizione elementi per misurare il detto impatto, il quale non era dunque misurabile.
54 È necessario in proposito constatare che, sulla base degli Orientamenti (punto 1 A, primo comma), «per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione (…) l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile (…)».
55 Allo stesso modo, stando alla giurisprudenza, la Commissione ha l’obbligo di procedere ad un tale esame quando il detto impatto risulti misurabile (sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. supra al punto 52, punti 45 e 143, e sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System AB/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 122).
56 Si deve osservare che in questa fase il giudice del procedimento sommario non è in grado di concludere prima facie né che spetta all’impresa interessata dimostrare che l’impatto dell’infrazione è misurabile, e quindi che la Commissione deve tenerne conto, né che, nel caso specifico, l’impatto era o meno misurabile.
57 Risulta da quanto precede che il presente motivo non è manifestamente infondato, e richiede un esame approfondito da parte del Tribunale nell’ambito del ricorso principale.
– Sul secondo motivo, in cui si lamenta una violazione del principio di parità di trattamento
58 La richiedente contesta il criterio per il calcolo delle quote di mercato utilizzato dalla Commissione per determinare l’importo dell’ammenda.
59 Secondo la richiedente, nei casi di partecipazione ad un’infrazione non continuata, la quota di mercato da utilizzare come criterio per determinare l’ammenda non dovrebbe essere quella dell’ultimo anno intero dell’infrazione. Si dovrebbe invece trattare di un valore medio, che tenga conto di tutte le variazioni di quote di mercato intervenute nel corso degli anni di partecipazione all’intesa, nonché delle interruzioni accertate nella partecipazione all’infrazione.
60 In questo caso la richiedente ritiene che, per determinare l’importo di base dell’ammenda in relazione alla gravità dell’infrazione, la Commissione avrebbe dovuto fare riferimento alla sua quota media di mercato nel corso del periodo 1997‑2001, e non a quella del solo esercizio 2001, tenendo conto dell’interruzione negli anni 1999‑2000. Poiché sarebbe stato necessario utilizzare un metodo di calcolo analogo per la richiedente e per gli altri partecipanti all’intesa, la cui partecipazione è stata tuttavia ininterrotta, la decisione sarebbe viziata da una disparità di trattamento e dal carattere illogico della sua motivazione nella parte rilevante.
61 Poiché le eccezioni proposte dalla Commissione a proposito della ricevibilità di tale motivo sono identiche a quelle sollevate a proposito del primo motivo, devono essere respinte per le ragioni indicate supra ai punti 47‑50.
62 Per quanto poi riguarda la fondatezza di tale motivo, si deve osservare che la Commissione non contesta tale argomento nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti. È solo nelle proprie osservazioni del 29 marzo 2006 che la Commissione affronta la questione. In tali osservazioni essa si limita a rilevare che la richiedente non ha dimostrato che un valore medio delle quote di mercato per gli anni durante i quali l’infrazione ha avuto luogo sarebbe notevolmente inferiore alla quota di mercato della richiedente nel 2001.
63 Ne consegue che la Commissione non si è pronunciata in merito alla possibilità che la decisione violi il principio di parità di trattamento, nella misura in cui essa ha ritenuto che si dovesse utilizzare lo stesso metodo di calcolo per la richiedente e per gli altri partecipanti all’intesa, i quali non hanno interrotto la loro partecipazione.
64 Si deve inoltre ricordare che, in un'ottica di trasparenza e al fine di migliorare la certezza del diritto a favore delle imprese interessate, la Commissione ha pubblicato gli Orientamenti, nei quali ha indicato il metodo di calcolo che essa si prestabilisce nei vari casi. A tale proposito, la Corte ha affermato che, adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che essa le applicherà da quel momento in avanti ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena un’eventuale sanzione a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali il principio di parità di trattamento e quello di tutela del legittimo affidamento. Inoltre gli Orientamenti, pur non costituendo il fondamento giuridico della decisione, stabiliscono, in modo generale e astratto, il metodo che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’importo delle ammende inflitte da tale decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C 213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 211 e 213).
65 A tale proposito, il punto 1A degli Orientamenti prevede che sarà necessario tenere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo.
66 In tali circostanze, il giudice del procedimento sommario non può escludere che sia fondato l’argomento della richiedente secondo il quale la capacità economica effettiva di produrre un danno è valutata meglio facendo riferimento alla media delle quote di mercato dell’impresa interessata per la durata dell’infrazione, tenendo conto di eventuali interruzioni, piuttosto che attraverso la semplice considerazione della quota di mercato di tale impresa nell’ultimo anno dell’infrazione.
67 Consegue da tutto ciò che il presente motivo non è manifestamente infondato.
68 Le considerazioni svolte sono sufficienti per concludere che almeno un parte dei motivi proposti dalla richiedente sono a prima vista rilevanti e, in ogni caso, non manifestamente infondati. Alla luce di quanto sopra, si deve riconoscere, nel presente caso, l’esistenza di un fumus boni iuris (ordinanza FNSEA e a./Commissione, cit. supra al punto 15, punto 55).
Sull’urgenza
Argomenti delle parti
69 La richiedente ritiene che, nel presente caso, il requisito dell’urgenza sia soddisfatto.
70 In via preliminare, la richiedente sostiene di non appartenere ad un grande gruppo, ma a due persone fisiche, la sig.ra Marina D’Ottavi e il sig. Paolo Baiani (in prosieguo: i «coniugi Baiani»), e che le sue dimensioni non sono considerevoli, poiché il suo capitale sociale è di appena EUR 1,1 milioni e il suo fatturato 2004 di EUR 20 milioni circa.
71 La richiedente sostiene anzitutto di avere chiesto una garanzia bancaria a due banche, vale a dire la UniCredit Banca d’Impresa SpA e la Sanpaolo IMI SpA, le quali hanno rifiutato di concedergliela.
72 Le ragioni di tale rifiuto sarebbero facilmente comprensibili considerando, da un lato, che, essendo l’ammenda di un importo circa doppio del capitale sociale della richiedente, la stessa iscrizione dell’ammenda nel bilancio della società sarebbe sufficiente per metterla in stato di liquidazione e, dall’altro, che le banche interessate sarebbero a conoscenza del fatto che la richiedente attraversa da alcuni anni un periodo difficile, a causa della riduzione netta della sua quota di mercato del 33% in due soli esercizi (dal 12,15% nel 2002 all’8,1% nel 2004). Tale periodo difficile spiegherebbe il fatto che i risultati degli ultimi tre esercizi sociali chiusi siano stati negativi, producendo nel 2004 una perdita di EUR 361 642, nel 2003 di EUR 93 030 e nel 2002 di EUR 66 709.
73 In secondo luogo, la richiedente rileva che i coniugi Baiani, in quanto azionisti della richiedente, hanno separatamente chiesto alle medesime banche un’analoga garanzia. Ancora una volta, le banche avrebbero rifiutato di concederla.
74 Infine, in terzo luogo, secondo la richiedente, la riscossione immediata dell’ammenda le causerebbe un danno grave e irreparabile. Tale riscossione comporterebbe in particolare la sua scomparsa dal mercato.
75 Da parte sua la Commissione ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda può essere accolta soltanto in circostanze eccezionali. Secondo la Commissione, l’esistenza di tali circostanze eccezionali può in linea di principio considerarsi accertata qualora la parte che chiede di essere esentata dall’obbligo di costituire la garanzia bancaria richiesta fornisca la prova che le è oggettivamente impossibile costituire tale garanzia, o che, in alternativa, la sua costituzione metterebbe a rischio la sua esistenza.
76 Per quanto riguarda la seconda condizione, la richiedente non avrebbe fornito né argomenti né prove a sostegno delle sue affermazioni.
77 Per quanto riguarda la prima condizione, la Commissione ritiene che la richiedente non abbia dimostrato che le fosse oggettivamente impossibile costituire tale garanzia.
78 In primo luogo, per quanto riguarda le lettere delle due banche, la richiedente non avrebbe innanzitutto spiegato perché essa si sia rivolta a due istituti bancari soltanto. Essa non avrebbe inoltre chiarito se fosse cliente abituale delle stesse e non avrebbe offerto garanzie adeguate. Infine, non avrebbe prodotto documenti attestanti la propria situazione economica e finanziaria.
79 In secondo luogo, le stesse considerazioni potrebbero essere svolte per quanto riguarda le lettere relative ai due azionisti della richiedente. In particolare, da un lato, non risulterebbe chiaro se essi siano o meno clienti abituali delle due banche; dall’altro, non sarebbe stato fornito alcun documento relativo alla loro situazione economica e finanziaria.
80 In terzo luogo, la Commissione afferma che la richiedente non ha fornito alcun elemento a sostegno della propria affermazione secondo la quale l’ammenda è pari al doppio del suo capitale sociale. La Commissione sostiene che le perdite subite dalla richiedente non sono elevate rispetto al suo fatturato, in particolare per quanto riguarda gli anni 2002 e 2003.
81 In quarto luogo, la richiedente non avrebbe fornito alcun elemento a sostegno della propria affermazione secondo la quale l’iscrizione dell’ammenda nel bilancio sociale comporterebbe la propria liquidazione.
82 In quinto luogo, infine, la Commissione rileva che, fino al dicembre 2005, la richiedente faceva parte di un gruppo multinazionale olandese, il quale ha venduto ai coniugi Baiani la partecipazione che deteneva nel capitale della richiedente, pari all’80%, subito dopo la notifica della decisione.
83 Nelle sue osservazioni del 3 marzo 2006 la richiedente contesta gli argomenti della Commissione.
84 In primo luogo, la richiedente sostiene che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, il rifiuto da parte di due istituti di credito di prestare una garanzia bancaria è sufficiente per dimostrare l’impossibilità di ottenere tale garanzia. Essa ha prodotto inoltre estratti dei propri conti bancari presso le due banche interpellate, da cui risulterebbe che il conto aperto dalla richiedente presso la Sanpaolo IMI esiste dal 1991, e quello presso la UniCredit Banca d’Impresa dal 1995; pertanto la richiedente dovrebbe essere considerata cliente abituale delle due banche.
85 In secondo luogo, la richiedente chiarisce che le due banche conoscevano molto bene la sua situazione economica e finanziaria e che avevano già interrotto le loro linee di credito a causa dell’aggravamento della sua situazione.
86 In terzo luogo, la richiedente produce alcuni documenti, precisando che essi non erano ancora disponibili al momento del deposito della domanda, in particolare il proprio bilancio al 31 dicembre 2005 (in prosieguo: il «bilancio 2005»), una relazione del collegio sindacale del 10 gennaio 2006 e il verbale dell’assemblea ordinaria del 20 gennaio 2006.
87 Risulterebbe dal bilancio 2005 che il risultato negativo di EUR 962 870 tiene conto della riserva creata per coprire il rischio di un pagamento dell’ammenda per un importo di EUR 1 000 000. Tuttavia, nonostante il fatto che, senza considerare tale riserva, il risultato sarebbe stato positivo per EUR 37 130, la richiedente tiene a precisare che, al fine di ottenere tale risultato, essa ha dovuto vendere uno stabilimento situato a Cerratina, cosicché i suoi beni immobili avrebbero ora un valore di soli EUR 563 874, cioè una somma inferiore all’importo dell’ammenda. Allo stesso modo i crediti della richiedente, pari a EUR 4 534 558, sarebbero inferiori ai suoi debiti, pari a EUR 11 569 438. Infine, il fatturato della richiedente sarebbe passato da EUR 20 568 101 nel 2004 a EUR 14 674 014 nel 2005.
88 Per quanto riguarda gli effetti dell’iscrizione dell’ammenda nel bilancio della richiedente, quest’ultima precisa che gli artt. 2447 e 2484, primo comma, n. 4, del codice civile italiano prevedono che l’iscrizione nel bilancio di una posta passiva equivalente al doppio del capitale sociale, come nel caso dell’ammenda inflitta nel presente caso, è tale da azzerare il detto capitale. La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, in caso di mancata ricapitalizzazione, comporta a sua volta l’obbligo di convocare l’assemblea per deliberare la messa in liquidazione della società e preluderebbe dunque all’apertura di una procedura fallimentare.
89 Per quanto riguarda le relazioni degli azionisti della richiedente con le banche che hanno rifiutato di prestare loro una garanzia bancaria, la richiedente sostiene che gli stessi avevano conti aperti presso la UniCredit Banca d’Impresa almeno dal 1999, e che dovevano quindi considerarsi clienti abituali.
90 Quanto all’uscita dal capitale della richiedente del gruppo olandese che la controllava fino al dicembre 2005, la richiedente spiega che la società olandese Nicotiana Holding BV (in prosieguo: la «Nicotiana Holding») aveva acquistato dai coniugi Baiani la partecipazione di questi nel capitale della richiedente nel 2002. Dopo la notifica della decisione, i coniugi Baiani hanno deciso di riacquistare la partecipazione allo stesso prezzo al quale l’avevano venduta tre anni prima, ritenendo assai probabile un contenzioso con la Nicotiana Holding, che rappresentava per loro un partner commerciale importante.
91 Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2006, la Commissione manifesta innanzitutto dubbi circa il valore dello stabilimento di Cerratina indicato nel bilancio 2005. Essa osserva inoltre che la richiedente, nonostante il suo obbligo di pagare l’ammenda, ha preferito pagare altri debiti, sebbene questi non fossero ancora esigibili. La Commissione rileva infine che la richiedente non ha mai proposto un pagamento scaglionato dell’ammenda.
92 Per quanto poi riguarda il riacquisto di azioni da parte dei coniugi Baiani, la Commissione osserva che la richiedente, innanzitutto, non ha prodotto il contratto di acquisto delle azioni sottoscritto in proposito nel 2002. Inoltre, nel corso della verifica della situazione giuridica dell'impresa («due diligence») precedente alla sottoscrizione del contratto, essa avrebbe informato l’acquirente del rischio di un’ammenda. Infine, essa non spiegherebbe né la ragione per la quale il riacquisto ha dovuto avere luogo immediatamente dopo la notifica della decisione né la ragione per la quale l’esito di un’eventuale controversia con la Nicotiana Holding avrebbe dovuto essere così rischioso come la richiedente lo prospetta.
93 Dopo l’audizione, su domanda del presidente del Tribunale, la richiedente ha fornito, da un lato, il contratto di vendita di azioni del 2002 con il quale i coniugi Baiani avevano ceduto la loro partecipazione nel capitale della richiedente alla Nicotiana Holding e, dall’altro, talune informazioni aggiuntive utili per valutare la situazione economica e finanziaria degli azionisti della richiedente.
94 Secondo la richiedente tali documenti dimostrano che la situazione finanziaria dei suoi azionisti non permette loro né di pagare l’intera ammenda né di costituire la garanzia bancaria chiesta dalla Commissione.
95 Da parte sua la Commissione ritiene, da un lato, che i documenti prodotti dalla richiedente non siano sufficienti per determinare la situazione finanziaria dei suoi azionisti e, dall’altro, che, in ogni caso, tale situazione, così come risulta dai documenti, potrebbe almeno consentire ai coniugi Baiani di migliorare la loro proposta di pagamento parziale.
96 La Commissione conclude che la richiedente non ha dimostrato che la costituzione della garanzia bancaria le fosse oggettivamente impossibile, o che essa metterebbe in pericolo la sua esistenza.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
97 Secondo una costante giurisprudenza, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali (ordinanza del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6). La possibilità di richiedere la costituzione di una garanzia finanziaria è infatti esplicitamente prevista per i procedimenti sommari da parte dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e rappresenta una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione (ordinanze del presidente del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑79/03 R, IRO/Commissione, Racc. pag. II‑3027, punto 25, e FNSEA e a./Commissione, cit. supra al punto 15, punto 77).
98 L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, accertata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia (ordinanza FNSEA e a./Commissione, cit. supra al punto 15, punto 78), o che tale costituzione metterebbe a rischio la sua esistenza (ordinanza IRO/Commissione, cit. supra al punto 97, punto 26).
99 In questo caso, la richiedente non sostiene che la costituzione di una garanzia bancaria sia tale da mettere in pericolo la sua esistenza. Per contro, essa sostiene che le è oggettivamente impossibile costituire una tale garanzia.
100 In tali circostanze è necessario verificare se la richiedente abbia sufficientemente dimostrato che le era oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria.
101 Il principale argomento avanzato dalla richiedente consiste nell’affermare che nessun istituto di credito si è dichiarato disposto a garantire il suo debito nei confronti della Commissione, in quanto la sua situazione finanziaria non le consente di assicurarne il pagamento.
102 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti della Commissione che fanno riferimento al rapporto tra la richiedente e gli istituti di credito interpellati, si deve rilevare innanzitutto che, come giustamente osserva la richiedente, la rilevanza delle lettere di rifiuto di costituzione della garanzia bancaria deve essere valutata alla luce della situazione economica oggettiva della richiedente (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 28 giugno 2000, causa T‑191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II‑2551, punto 43). Di conseguenza, la rilevanza di tali lettere non può essere negata soltanto a causa del loro numero limitato.
103 L’argomento della Commissione secondo il quale la produzione di due sole lettere di rifiuto non potrebbe bastare per dimostrare l’impossibilità per la richiedente di costituire una garanzia bancaria non può pertanto essere accolto.
104 In secondo luogo, la Commissione sostiene che la richiedente, da un lato, non ha dimostrato chiaramente di essere stata una cliente abituale delle due banche interessate e, dall’altro, non ha fornito documenti per comprovare la sua situazione economica e finanziaria.
105 Si deve osservare, da un lato, che la richiedente ha prodotto estratti dei propri conti correnti aperti da più anni presso le due banche in questione. Si deve dunque concludere che la richiedente era cliente abituale delle due banche alle quali essa aveva chiesto una garanzia bancaria.
106 Dall’altro, la richiedente ha depositato il proprio bilancio annuale per il 2005, una volta che questo è stato approvato dal suo collegio sindacale.
107 A tale proposito si deve constatare, innanzitutto, che il bilancio 2005 evidenzia un risultato negativo di EUR 962 870 il quale, pur includendo una riserva di EUR 1 000 000, tiene conto soltanto della metà dell’ammenda effettivamente inflitta alla richiedente. Inoltre la tendenza positiva del bilancio della richiedente rispetto all’anno precedente deve essere valutata considerando il fatto che la stessa è dovuta, almeno in parte, alla vendita di una proprietà immobiliare piuttosto che ad un incremento del fatturato e che, in ogni caso, tale risultato non consente di coprire l’importo totale dell’ammenda. Infine, il valore delle proprietà immobiliari della richiedente ammonta soltanto a EUR 563 874, cioè ad una cifra inferiore all’importo totale dell’ammenda. Infine, l’indebitamento della richiedente è ancora significativo, così come la riduzione del suo fatturato rispetto all’anno 2004.
108 In questo caso la richiedente ha richiesto, con lettere di identico tenore del 28 dicembre 2005 e del 9 gennaio 2006, una garanzia bancaria alla UniCredit Banca d’Impresa e alla Sanpaolo IMI. Per quanto riguarda la prima banca, si deve osservare che il suo rifiuto si fonda esplicitamente su una valutazione negativa della situazione economica e finanziaria della richiedente. Quanto alla seconda banca, sebbene essa non faccia esplicito riferimento a tali condizioni, nessun elemento del fascicolo consente di dubitare che esse siano all’origine anche di tale rifiuto.
109 Sulla base di quanto precede si deve rilevare che, basandosi sulla valutazione della situazione economica e finanziaria della richiedente, le due banche si sono rifiutate di concederle la garanzia richiesta dalla Commissione.
110 Si deve quindi riconoscere che la richiedente ha dimostrato a sufficienza la propria incapacità di procurarsi da sé la garanzia bancaria richiesta dalla Commissione.
111 Tuttavia, al fine di valutare la capacità della richiedente di costituire la garanzia in parola, è necessario, secondo una costante giurisprudenza, tenere conto altresì del gruppo di società da cui essa direttamente o indirettamente dipende, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fornire le garanzie che le banche potrebbero richiedere. Una simile esigenza è giustificata, da un lato, dall’interesse pubblico che è connesso all’esecuzione delle decisioni della Commissione e alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e, dall’altro, dai vantaggi che possono derivare, per i suoi azionisti, da eventuali comportamenti anticoncorrenziali di una società. Tale presa in considerazione della situazione del gruppo al quale essa appartiene non implica in alcun modo che l’ammenda o la responsabilità dell’infrazione siano poste a carico di terzi (v. ordinanza del presidente del Tribunale 21 luglio 1999, causa T‑191/98 R, DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. II‑2531, punto 64, e giurisprudenza ivi citata).
112 È pacifico che, nel momento in cui la richiedente si è mossa per costituire una garanzia bancaria, i suoi unici azionisti erano i coniugi Baiani, i quali detenevano congiuntamente la totalità delle azioni della richiedente. I coniugi Baiani sono tuttora i soli azionisti della richiedente, e quest’ultima sostiene che era per loro impossibile costituire una garanzia bancaria a suo favore.
113 Si deve preliminarmente osservare che il fatto che la Nicotiana Holding abbia ceduto la sua partecipazione subito dopo la notifica della decisione non è qui determinante.
114 Da un lato, infatti, avendo essa perso la qualità di azionista della richiedente, non sarebbe possibile richiederle alcun tipo di sostegno; dall’altro, essa potrebbe essere obbligata a pagare l’ammenda inflitta alla richiedente soltanto qualora sussistesse una sua responsabilità nell’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I‑9693, punto 78).
115 Circa quest’ultimo punto si deve osservare anzitutto che la Nicotiana Holding aveva acquistato la propria partecipazione nel capitale della richiedente nell’agosto 2002, cioè in un momento in cui la richiedente aveva cessato di partecipare all’intesa, come ha constatato la Commissione.
116 La Commissione ha in seguito calcolato il limite del 10% previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1), sulla base del solo fatturato della richiedente, e non di quello del gruppo della Nicotiana Holding.
117 Infine, la decisione non ha come destinataria la Nicotiana Holding.
118 Sulla base di quanto precede, si deve determinare se la situazione economica e finanziaria degli azionisti attuali della richiedente sia tale che è loro oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria in suo favore.
119 A tale proposito si deve anzitutto osservare che la richiedente ha depositato le lettere del 28 dicembre 2005 e del 9 gennaio 2006 con le quali i suoi azionisti hanno chiesto una garanzia bancaria per il pagamento dell’ammenda alle banche UniCredit Banca d’Impresa e Sanpaolo IMI. Risulta chiaramente da tali lettere che gli azionisti erano disposti ad offrire alle banche in questione ogni garanzia personale o reale sui beni di cui essi erano proprietari.
120 La richiedente ha inoltre depositato alcuni estratti conto dei suoi due azionisti i quali dimostrano che essi erano già clienti almeno della UniCredit Private Banking SpA dal settembre 2005.
121 La richiedente ha prodotto infine alcuni estratti delle dichiarazioni dei redditi dei suoi azionisti per l’anno 2004, da cui risulta che il patrimonio dei coniugi Baiani non è sufficiente per il pagamento totale dell’ammenda.
122 Sulla base di tali elementi si deve riconoscere che la richiedente ha dimostrato in modo sufficiente l’oggettiva incapacità dei suoi azionisti di costituire la garanzia bancaria richiesta dalla Commissione.
123 Per quanto poi riguarda gli argomenti della richiedente secondo i quali essa rischia di subire un danno grave e irreparabile qualora non sia sospeso l’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’ammenda, si deve anzitutto osservare che l’importo totale dell’ammenda è superiore al capitale sociale della richiedente, il quale, come risulta dal bilancio 2005, è di soli EUR 1,1 milioni, il che non è contestato dalla Commissione. Inoltre, il codice civile italiano prevede che, salvo ricapitalizzazione, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale comporta lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione. Risulta infine da quanto precede che gli attuali azionisti della richiedente non hanno la possibilità di costituire una garanzia bancaria per l’intero importo dell’ammenda e non possono quindi nemmeno contribuire al capitale della società in misura sufficiente per evitare la sua liquidazione.
124 Da tutto ciò deriva che la richiedente ha dimostrato a sufficienza l’esistenza di circostanze eccezionali, in quanto essa rischia di subire un danno grave ed irreparabile qualora debba effettivamente costituire la garanzia bancaria richiesta.
Sulla ponderazione degli interessi
Argomenti delle parti
125 Secondo la richiedente, la ponderazione degli interessi in gioco deporrebbe a favore della sospensione dell’esecuzione della decisione.
126 A tale proposito, la richiedente evidenzia che la sua scomparsa dal mercato prima che il Tribunale abbia potuto pronunciarsi sul merito costituirebbe un fatto gravemente dannoso sia per la struttura concorrenziale del mercato italiano del tabacco greggio che per l’industria comunitaria in generale. Infatti l’esecuzione forzata della decisione, imponendo il recupero immediato dell’ammenda, causerebbe la scomparsa della richiedente e comporterebbe una significativa riduzione delle esportazioni di tabacco italiano verso numerosi paesi dell’Europa orientale, del Medio Oriente e dell’America del Sud.
127 Inoltre, gli interessi finanziari della Commissione non sarebbero meglio tutelati mediante l’esecuzione della decisione, la quale, determinando la messa in liquidazione immediata della richiedente, renderebbe più difficile, se non impossibile, il recupero integrale dell’ammenda, poiché la Commissione dovrebbe in tal caso iscrivere il proprio credito al passivo della procedura fallimentare, nell’ambito della quale essa non gode di alcun privilegio.
128 Per contro, se la richiedente fosse esentata dall’obbligo di costituire la garanzia, essa potrebbe, almeno temporaneamente, evitare di scomparire. Secondo la richiedente, infatti, l’accoglimento della presente domanda di provvedimenti urgenti varrebbe a escludere che l’importo dell’ammenda sia integralmente dovuto fino al momento della pronuncia di merito del Tribunale. Un’ordinanza di accoglimento della domanda potrebbe rappresentare un fondamento giuridico in grado di consentire all’amministratore unico della richiedente, nell’esercizio del suo prudente apprezzamento e con l’accordo del collegio sindacale, di iscrivere a bilancio una posta di importo inferiore a quello dell’ammenda, il che potrebbe permettere alla richiedente di continuare l’esercizio dell’impresa fino alla pronuncia del Tribunale sul merito.
129 La Commissione ritiene invece che la ponderazione degli interessi in gioco vada a proprio favore, in particolare considerando, da un lato, il suo interesse finanziario alla riscossione dell’ammenda e, dall’altro, l’interesse pubblico alla conservazione dell’efficacia delle norme comunitarie sulla concorrenza e al pagamento delle ammende, affinché sia garantita la loro funzione dissuasiva.
130 Per quanto riguarda in particolare il suo interesse finanziario, la Commissione ritiene che gli attivi della richiedente rischino di non essere più sufficienti, alla data dell’eventuale rigetto del ricorso principale, per consentire il pagamento dell’ammenda, o almeno che tale rischio non possa essere escluso con certezza. Di conseguenza la riscossione, anche parziale, dell’importo dell’ammenda in esito al ricorso principale costituirebbe una prospettiva ancora più lontana della riscossione di tale somma attraverso l’immediata esecuzione forzata della decisione.
131 La Commissione sostiene inoltre che gli interessi fatti valere dalla richiedente a sostegno della sua domanda sembrano essere privi di fondamento o, in ogni caso, meno importanti dei citati interessi della Commissione.
132 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo il quale la sua scomparsa inciderebbe sulla struttura concorrenziale del mercato del tabacco greggio in Italia, la Commissione sostiene che il diritto della concorrenza non ha lo scopo di proteggere imprese che non sono in grado di restare sul mercato e che, pertanto, l’eventuale scomparsa di un operatore dal mercato non è, di per sé, contraria agli interessi della concorrenza.
133 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo il quale la sua scomparsa comporterebbe una significativa riduzione delle esportazioni di tabacco italiano verso numerosi paesi dell’Europa orientale, del Medio Oriente e dell’America del Sud, la Commissione ritiene che gli interessi di paesi terzi non possano prevalere sugli interessi finanziari della Comunità e, più in generale, sull’interesse pubblico legato alla conservazione dell’efficacia delle norme comunitarie sulla concorrenza.
134 In terzo luogo, quanto all’argomento della richiedente secondo il quale il mercato dei tabacchi scuri italiani subirebbe un serio contraccolpo in caso di sua scomparsa, la Commissione ritiene che tale conclusione sia smentita, da un lato, dalla natura dell’attività in questione, che sarebbe accessibile a terzi e, dall’altro, dal fatto che l’eventuale liquidazione concorsuale della richiedente non comporterebbe necessariamente la perdita del suo avviamento. Spetterebbe in realtà agli organi incaricati della liquidazione o della procedura fallimentare assicurare che l’avviamento della richiedente sia conservato, ricorrendo agli strumenti previsti dal diritto italiano.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
135 Occorre ponderare, da un lato, l’interesse della richiedente ad evitare, nell’impossibilità di costituire una garanzia bancaria, che si proceda alla riscossione immediata dell’ammenda e, dall’altro, l’interesse finanziario della Comunità alla riscossione del relativo importo, oltre che, più in generale, l’interesse pubblico alla conservazione dell’efficacia delle norme comunitarie sulla concorrenza e dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 1989, causa 56/89 R, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. 1693, punto 35, e ordinanza FNSEA e a./Commissione, cit. supra al punto 15, punto 119).
136 Per quanto riguarda gli interessi finanziari della Comunità, si deve osservare che, come è stato in precedenza rilevato, il patrimonio della richiedente non le permette né di pagare l’intera ammenda né di costituire la garanzia bancaria richiesta. È dunque assai verosimile che, se la Commissione procedesse ad esecuzione forzata per il pagamento dell’ammenda nei confronti della richiedente, essa non otterrebbe una somma pari all’ammenda inflitta. È inoltre pacifico che, in caso di fallimento della richiedente, la Commissione non avrebbe alcun privilegio, per i propri crediti, nei confronti degli altri creditori. In tale situazione gli interessi della Commissione risulterebbero meno efficacemente tutelati iniziando subito un procedimento di esecuzione forzata che non consentendo alla richiedente di continuare la propria attività e di realizzare un guadagno che potrebbe essere utilizzato per il pagamento dell’ammenda.
137 Quanto agli effetti sulla struttura concorrenziale del mercato della scomparsa della richiedente, anche se il diritto della concorrenza non ha l’obiettivo di tutelare imprese incapaci di stare sul mercato, tuttavia lo scopo dei provvedimenti urgenti è quello di evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile nell’attesa della decisione nella causa principale (ordinanze del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C‑213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I‑5109, punto 18, e del presidente del Tribunale 4 aprile 2002, causa T‑198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II‑2153, punto 96).
138 Si deve rilevare che, già nelle sue osservazioni del 29 marzo 2006, ma soprattutto nel corso dell’audizione, la Commissione si è mostrata disponibile, almeno in linea di principio, a prendere in considerazione, nel caso di impossibilità di costituire una garanzia bancaria, possibili alternative al pagamento immediato dell’ammenda.
139 Nella sua lettera dell’8 maggio 2006 la richiedente aveva avanzato una prima proposta di scaglionamento, rifiutata dalla Commissione.
140 In sede di audizione le parti si sono impegnate ad esaminare la possibilità di uno scaglionamento concordato del pagamento dell’ammenda. A tale proposito, in considerazione delle riserve già previste nei suoi bilanci 2003 e 2005, di importo pari rispettivamente a EUR 25 000 e EUR 1 milione, la richiedente ha ammesso la possibilità di un pagamento di importo superiore a quello proposto nella sua lettera dell’8 maggio 2006.
141 Nella sua lettera del 26 maggio 2006 la richiedente ha dunque nuovamente proposto alla resistente uno scaglionamento del pagamento dell’ammenda. In particolare, essa ha proposto alla Commissione uno scaglionamento nei termini seguenti:
– costituzione, entro il 30 giugno 2006, di una garanzia bancaria esigibile a prima richiesta per un importo di EUR 400 000, da imputarsi al capitale e agli interessi dell’ammenda;
– effettuazione di un primo pagamento parziale di EUR 200 000 il 1° luglio 2006;
– pagamenti semestrali successivi di un importo minimo di EUR 100 000 ciascuno, a partire dal 1° luglio 2006 e fino alla pronuncia nella causa principale;
– versamento alla Commissione, non appena le somme saranno a disposizione della richiedente, del prezzo atteso dalla vendita a terzi dei macchinari collocati nello stabilimento di Cerratina, stimato in circa EUR 330 000.
142 La Commissione, sulla base della sua valutazione della capacità economica e finanziaria della richiedente, si è limitata a respingerne la proposta.
143 Si deve osservare, da un lato, che gli interessi finanziari della Commissione sarebbero ugualmente protetti con l’impegno della richiedente a costituire una garanzia bancaria pari ad una percentuale non trascurabile dell’ammenda.
144 Dall’altro, per quanto riguarda l’interesse pubblico connesso alla conservazione dell’efficacia delle regole comunitarie sulla concorrenza e dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione, si deve constatare che la Commissione non ha dimostrato in che modo la concessione di una sospensione parziale, come quella proposta dalla richiedente, comprometterebbe in questo caso tale interesse.
145 Tuttavia, come giustamente rileva la Commissione nella sua lettera del 6 giugno 2006, da un lato, sebbene i fondi a disposizione dei coniugi Baiani siano insufficienti per pagare l’intera ammenda, essi consentono almeno alla richiedente di pagare quote più significative di quelle che essa propone. Dall’altro, poiché la situazione economica e finanziaria negativa della richiedente va migliorando, è prevedibile che quest’ultima sarà in grado di produrre profitti nei mesi a venire, e che tali profitti, per quanto non si possa affermare che le permetteranno di pagare l’intera ammenda, potranno almeno consentirle di pagarne una parte.
146 Alla luce di quanto sopra, in particolare considerando l’ultima proposta della richiedente e il fatto che la Commissione non ha proposto uno scaglionamento da essa ritenuto accettabile, si deve concedere alla richiedente l’esenzione richiesta, a condizione che:
– entro due settimane dalla notifica della presente ordinanza essa:
– costituisca una garanzia bancaria per EUR 400 000;
– versi alla Commissione una somma di EUR 200 000;
– entro tre mesi dalla notifica della presente ordinanza, essa versi alla Commissione una somma di EUR 330 000;
– a partire dal 1° gennaio 2007, essa effettui a favore della Commissione versamenti trimestrali di EUR 100 000 fino a quando non si sia verificata una delle due condizioni seguenti:
– sia pagato l’importo restante dell’ammenda, maggiorato degli interessi indicati dalla Commissione nella sua lettera del 9 novembre 2005 di notifica della decisione;
– sia intervenuta la sentenza nella causa principale.
147 Si deve peraltro osservare che l’art. 108 del regolamento di procedura consente al giudice del procedimento sommario di modificare o revocare in ogni momento l’ordinanza di provvedimenti urgenti in seguito ad un mutamento delle circostanze (ordinanza Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, cit. supra al punto 137, punto 123, confermata in sede di impugnazione con ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 2002, causa C‑232/02 P(R), Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, Racc. pag. I‑8977). Risulta da tale giurisprudenza che per «mutamento delle circostanze» il giudice del procedimento sommario fa riferimento, in particolare, a circostanze di fatto idonee a modificare la valutazione, nella fattispecie, del criterio dell’urgenza. Inoltre, secondo la Corte tale possibilità rispecchia il carattere essenzialmente provvisorio, nel diritto comunitario, dei provvedimenti concessi dal giudice cautelare (ordinanza della Corte 14 febbraio 2002, causa C‑440/01 P(R), Commissione/Artegodan, Racc. pag. I‑1489, e ordinanza FNSEA e a./Commissione, cit. supra al punto 15, punto 129).
148 Spetterà quindi eventualmente alle parti rivolgersi al Tribunale nel caso in cui dovesse verificarsi un cambiamento delle circostanze tale da richiedere una modifica della presente decisione, in particolare alla luce dei prossimi bilanci approvati della richiedente.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L’obbligo della Romana Tabacchi SpA di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione al fine di evitare l’immediata riscossione dell’ammenda ad essa inflitta dall’art. 2 della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), è sospeso alle condizioni seguenti:
a) entro due settimane dalla notifica della presente ordinanza la richiedente:
– costituirà una garanzia bancaria per EUR 400 000;
– verserà alla Commissione l’importo di EUR 200 000;
b) entro tre mesi dalla notifica della presente ordinanza, la richiedente verserà alla Commissione l’importo di EUR 330 000;
c) a partire dal 1° gennaio 2007 la richiedente effettuerà a favore della Commissione versamenti trimestrali di EUR 100 000 fino a quando non si sia verificata una delle due condizioni seguenti:
– sia pagato l’importo restante dell’ammenda, maggiorato degli interessi indicati dalla Commissione nella sua lettera del 9 novembre 2005 di notifica della decisione che ha inflitto l’ammenda;
– sia intervenuta la sentenza nella causa principale.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 luglio 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
B. Vesterdorf
* Lingua processuale: l'italiano.
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