Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 – K‑Swiss / UAMI (Strisce parallele su una scarpa)
(causa T-14/06)
«Marchio comunitario – Incidenti di procedura – Eccezione di irricevibilità – Notifica della decisione della commissione di ricorso –Termine di ricorso»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 61, n. 2, 62, nn. 1 e 3, e 68) (v. punti 22, 25-26, 28)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 26 settembre 2005 (procedimento R 1109/2004-1), relativa alla registrazione come marchio comunitario di un marchio che si presenta in forma di cinque strisce parallele disposte sulla parte laterale della rappresentazione di una scarpa
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
K‑Swiss, Inc.
Marchio comunitario in oggetto:
marchio figurativo costituito da una scarpa con cinque strisce parallele laterali per prodotti appartenenti alla classe 25 – domanda n. 2788511
Decisione dell’esaminatore:
rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:
rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
1) Il ricorso è irricevibile.
2)
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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