Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 agosto 2007 – Galileo Lebensmittel / Commissione
(causa T‑46/06)
«Ricorso di annullamento – Attuazione del dominio di secondo livello “.eu” – Registrazione del nome di dominio “” – Uso riservato alle istituzioni, agli organi e agli organismi della Comunità – Legittimazione ad agire – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Artt. 231 CE e 233 CE) (v. punti 25‑26)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 874/2004, art. 9, secondo comma) (v. punti 32, 44‑56)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di riservare, in applicazione dell’art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello «.eu» e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40), il nome di dominio «» come nome di dominio riservato all’uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi della Comunità
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
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