Causa T-82/06
Apple Computer International
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Soggetto non individualmente interessato — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento della Commissione n. 2171/2005)
È irricevibile il ricorso d’annullamento proposto da una società importatrice e distributrice di monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi avverso il regolamento n. 2171/2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, atteso che il citato regolamento appare come un atto avente portata generale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, che si applica a una situazione obiettivamente determinata e produce effetti giuridici nei confronti di soggetti considerati in maniera generale ed astratta e, in particolare, nei confronti degli importatori del prodotto da esso contemplati.
Le circostanze che la classificazione determinata nell’ambito della nomenclatura combinata sia scaturita da una richiesta di informazione tariffaria vincolante («ITV») presentata dal ricorrente, che nessun altro prodotto simile abbia formato oggetto di una dimostrazione dinanzi al comitato della nomenclatura e che, sulla base della dimostrazione del funzionamento del prodotto in questione, sia stato distribuito all’interno degli Stati membri un progetto di regolamento di classificazione doganale riguardante i monitor di cui trattasi non sono atte ad individuare il ricorrente in modo da rendere ricevibile il ricorso. Infatti, solo in situazioni affatto eccezionali un ricorrente può essere considerato come individualmente interessato, ex art. 230, quarto comma, CE, da un regolamento di classificazione doganale. Tali situazioni non corrispondono né alla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento qualora tale applicazione si effettui in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto da esso definita, né alla semplice circostanza che il ricorrente sia l’unico importatore autorizzato del prodotto in causa all’interno della Comunità.
(v. punti 47, 49-53)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
19 febbraio 2008 (*)
«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Classificazione nella nomenclatura combinata – Soggetto non individualmente interessato – Irricevibilità»
Nella causa T‑82/06,
Apple Computer International, con sede in Cork (Irlanda), rappresentata dai sigg. G. Breen, solicitor, P. Sreenan, SC, e dalla sig.ra B. Quigley, barrister,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2005, n. 2171, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 346, pag. 7),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
Nomenclatura combinata
1 Al fine di applicare la tariffa doganale comune e per facilitare la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci, il Consiglio, con l’adozione del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulla nomenclatura combinata»), ha istituito una nomenclatura completa delle merci costituenti l’oggetto di operazioni di importazione o di esportazione nella Comunità (in prosieguo: la «nomenclatura combinata»). Tale nomenclatura è contenuta nell’allegato I del detto regolamento.
2 Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nella Comunità, la Commissione, con l’aiuto di un comitato di rappresentanti degli Stati membri (in prosieguo: il «comitato della nomenclatura»), può adottare diverse misure, elencate all’art. 9 del regolamento sulla nomenclatura combinata. Tra queste misure figura in particolare la possibilità per la Commissione di adottare regolamenti rivolti alla classificazione tariffaria di merci particolari nella nomenclatura combinata [art. 9, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento sulla nomenclatura combinata].
3 Al momento dell’adozione del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2005, n. 2171, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 346, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), le voci doganali 8471 e 8528 della nomenclatura combinata avevano il seguente tenore:
– voce 8528: «[a]pparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; [videomonitor e videoproiettori]»;
– voce 8471: «[m]acchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
Informazioni tariffarie vincolanti
4 Ai sensi degli artt. 11, n. 1, e 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1, e – rettifica – GU 1997, L 179, pag. 11; in prosieguo: il «codice doganale»), gli operatori economici possono ottenere informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») da parte delle autorità doganali. Si tratta di informazioni sulla classificazione tariffaria di merci determinate che obbligano tali autorità nei confronti del richiedente e/o titolare della ITV.
5 L’art. 12 del codice doganale così dispone:
«(…)
5. Un’informazione vincolante cessa di essere valida:
a) in materia tariffaria:
i) quando, in seguito all’adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;
(…)
6. Un’informazione tariffaria vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti i) o ii), o lettera b), punti i) o ii), può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell’informazione e anteriormente all’adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Nell’ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), il regolamento o l’accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.
(…)».
Fatti all’origine della controversia
6 La ricorrente, Apple Computer International, è una società di diritto irlandese, incaricata della gestione delle attività europee della Apple Computer Inc., con sede a Palo Alto in California (Stati Uniti), creatrice, produttrice e venditrice di computer, programmi e accessori informatici (in prosieguo: la «Apple»). La ricorrente importa e distribuisce all’interno della Comunità monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi [Liquid Crystal Display (LCD)].
7 Nel settembre 2004, la ricorrente chiedeva agli Irish Revenue Commissioners (amministrazione tributaria e doganale irlandese; in prosieguo: gli «IRC») il rilascio di una ITV relativa alla gamma «Cinema» dei propri monitor LCD. Non certi della corretta classificazione, gli IRC trasmettevano la richiesta al comitato della nomenclatura per ottenerne assistenza.
8 Nel gennaio 2005, la ricorrente effettuava dinanzi a tale comitato la dimostrazione del funzionamento del suo monitor LCD 30” (pollici), utilizzato in combinazione con un computer Apple.
9 Nel luglio 2005, la ricorrente chiedeva alle autorità doganali tedesche il rilascio di una ITV relativa ai monitor LCD 20”, 23” e 30”. I tre prodotti venivano classificati nella sottovoce tariffaria corrispondente al codice NC 8471 60 90.
10 Nel dicembre 2005, il comitato della nomenclatura si pronunciava sulla classificazione tariffaria di un certo numero di monitor, fra i quali i monitor LCD 20”, i quali, per le loro caratteristiche tecniche e la loro descrizione, corrispondevano ai monitor LCD della ricorrente. La Commissione adottava allora il regolamento impugnato, che veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 29 dicembre 2005. L’allegato del regolamento impugnato è costituito da una tabella suddivisa in tre colonne. La colonna 1 della detta tabella si riferisce alla designazione delle merci, la colonna 2 alla classificazione nel codice NC e la colonna 3 alla motivazione.
11 Il punto 2, colonna 1, della tabella allegata al regolamento impugnato prevede la seguente designazione delle merci:
«2. Monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 50,8 cm (20”) e dimensioni totali di 47,1 (L) × 40,4 (A) × 17,4 (P) cm (formato 16:10) che presenta le seguenti caratteristiche:
– densità pixel dello schermo pari a 100 dpi,
– dimensione pixel di 0,25 mm,
– risoluzione [massima] di 1680 × 1050 pixel,
– larghezza di banda fissa pari a 120 MHz.
Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per lo sviluppo di grafici sofisticati (sistemi CAD‑CAM) nonché per il montaggio e la produzione di pellicole video.
Il prodotto è munito di un’interfaccia DVI che gli consente di visualizzare segnali ricevuti da un sistema automatico di elaborazione dati [mediante una scheda grafica capace di trattare segnali video] (ad esempio per il montaggio e la produzione di pellicole video).
Il prodotto è in grado anche di riprodurre testi, fogli elettronici, presentazioni ecc.».
12 La colonna 2 della tabella allegata al regolamento impugnato classifica le merci così designate nel codice NC 8528 21 90.
13 La colonna 3 della detta tabella spiega la classificazione indicata alla colonna 2 come segue:
«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 5(B) e 5(E) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.
La classificazione alla sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il prodotto non è del tipo impiegato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dei dati [cfr. nota 5(B) del capitolo 84].
Il prodotto non può essere classificato alla voce 8531 poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo con funzione di segnalazione (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D).
Il prodotto è destinato ad essere utilizzato nella riproduzione di segnali video per lo sviluppo di grafici o per il montaggio e la produzione di pellicole video in un sistema CAD/CAM o in un sistema di montaggio video [cfr. nota 5(E) del capitolo 84]».
14 Ai sensi dell’art. 12, n. 5, lett. a), sub i), del codice doganale, la ITV relativa ai monitor LCD 20’’ della ricorrente notificata dalle autorità doganali tedesche ha cessato di essere valida, in quanto non più conforme alla classificazione stabilita dal regolamento impugnato.
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 14 marzo 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 2 giugno 2006, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.
17 In data 18 luglio 2006, la ricorrente ha depositato dinanzi al Tribunale le proprie osservazioni scritte in risposta a tale eccezione.
18 Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare che la classificazione che figura al punto 2 della tabella allegata al regolamento impugnato equivale in realtà ad una decisione la quale, benché adottata sotto forma di un regolamento, la riguarda direttamente e individualmente;
– annullare il regolamento impugnato in quanto classifica nel codice NC 8528 21 90 il monitor LCD del tipo descritto al punto 2 della tabella allegata al detto regolamento;
– dichiarare che i monitor che rispondono alle caratteristiche tecniche descritte al punto 2 della tabella allegata al regolamento impugnato devono essere debitamente classificati nella voce 8471 della nomenclatura combinata;
– condannare la Commissione alle spese.
19 Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
20 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità della Commissione;
– in subordine, riservare la decisione sull’eccezione di irricevibilità all’emananda sentenza;
– condannare la Commissione alle spese.
In diritto
21 Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue in forma orale, salvo decisione contraria del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dall’esame degli atti di causa per poter decidere sulla domanda senza dover aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
22 In primo luogo, la Commissione ritiene che il ricorso sia in parte irricevibile, in quanto tende ad ottenere l’annullamento di tutti e quattro i punti – e non del solo punto 2 – della tabella allegata al regolamento impugnato, mentre invece tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardano il monitor LCD 20” da essa commercializzato. Di conseguenza, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile nella parte in cui mira all’annullamento dei punti 1, 3 e 4 della tabella allegata al regolamento impugnato.
23 In secondo luogo, la Commissione ritiene che la ricorrente non sia individualmente interessata dal regolamento impugnato. Tale regolamento si riferirebbe infatti a una situazione oggettivamente determinata e comporterebbe effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerati in modo generale ed astratto e, segnatamente, degli importatori dei prodotti in esso descritti. La Commissione osserva in particolare che, secondo costante giurisprudenza, gli operatori non sono individualmente interessati dai regolamenti di classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata.
24 A sostegno dei propri argomenti la Commissione invoca, in particolare, due ordinanze del Tribunale, ossia l’ordinanza 29 aprile 1999, causa T‑120/98, Alce/Commissione (Racc. pag. II‑1395), e l’ordinanza 30 gennaio 2001, causa T‑49/00, Iposea/Commissione (Racc. pag II‑163), nelle quali il Tribunale, in materia di classificazione tariffaria, ha dichiarato i ricorsi irricevibili.
25 Peraltro, la causa decisa dalla sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑243/01, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (Racc. pag. II‑4189), sarebbe la sola nella quale un operatore è stato considerato come individualmente interessato da un regolamento di classificazione tariffaria, e ciò sarebbe avvenuto sulla scorta di quattro fattori combinati che non sussisterebbero nella presente fattispecie.
26 Infatti, le «circostanze eccezionali» della causa definita dalla citata sentenza Sony Computer Entertainment Europe/Commissione non sarebbero nel caso di specie sufficientemente comprovate per poter giungere alla stessa conclusione. In particolare, la richiesta di assistenza inoltrata dagli IRC al comitato della nomenclatura riguardante la classificazione del prodotto in oggetto non potrebbe che rivestire un’importanza minima o nulla, in quanto la procedura che porta all’adozione di un regolamento di classificazione tariffaria da parte della Commissione verrebbe sempre innescata da difficoltà legate alla classificazione di un prodotto. Inoltre, la ricorrente non avrebbe effettuato la dimostrazione di funzionamento del proprio prodotto a titolo personale, bensì in veste di membro dell’Associazione delle industrie europee delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (EICTA). A tale proposito, il prodotto presentato in quell’occasione sarebbe stato un monitor da 30”, mentre il prodotto qui in questione è un monitor da 20”, il quale, quindi, non sarebbe mai stato esaminato dal comitato della nomenclatura.
27 Inoltre, la Commissione non sarebbe a conoscenza di alcuna decisione da parte di tribunali nazionali riguardante la classificazione del prodotto in esame, decisione sul cui esito influirebbe il regolamento impugnato.
28 La ricorrente non sarebbe l’unica impresa ad essere effettivamente o potenzialmente colpita dal regolamento impugnato. Tale regolamento non conterrebbe alcuna fotografia dei suoi prodotti né alcun riferimento ad un logo, marchio commerciale o diritto di proprietà ad essa appartenente. Tale mancanza di diritti esclusivi sull’importazione di monitor LCD aventi caratteristiche tecniche uguali a quelle elencate al punto 2, colonna 1, della tabella allegata al regolamento impugnato sarebbe stata inoltre confermata dalla ricorrente stessa nella sua richiesta di sospensione tariffaria e nella lettera di accompagnamento inviate alle autorità irlandesi dopo l’adozione del regolamento impugnato.
29 Infine, la ricorrente non avrebbe fatto valere di essere l’unico importatore autorizzato per il prodotto in esame.
30 La ricorrente sostiene che la classificazione di cui al punto 2 della tabella allegata al regolamento impugnato, pur presentandosi sotto forma di disposizione di un regolamento, costituisce in realtà una decisione che la riguarda direttamente e individualmente.
31 La ricorrente sottolinea che, secondo giurisprudenza costante, un atto di portata generale può, in determinate circostanze, riguardare direttamente ed individualmente taluni operatori economici e, pertanto, può essere impugnato da questi ultimi ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v. sentenza Sony Computer Entertainment Europe/Commissione, cit., punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). A suo avviso, i «criteri Plaumann» risultano soddisfatti nel caso di specie.
32 La ricorrente sostiene che il regolamento impugnato produce direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari del regolamento medesimo incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43).
33 Quanto al carattere individuale del pregiudizio, la ricorrente ritiene che il regolamento impugnato la riguardi a motivo di determinate qualità sue proprie o di una situazione di fatto che la contraddistingue dalla generalità e perciò la individua alla stessa stregua del destinatario di una decisione.
34 A tale proposito, essa fa valere che il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato è stato avviato a seguito della sua domanda di rilascio di una ITV presentata agli IRC nel settembre 2004 e trasmessa da tale autorità al comitato della nomenclatura per l’acquisizione di un parere. Nel gennaio 2005, su sua richiesta e con l’appoggio della EICTA, la ricorrente avrebbe così effettuato una dimostrazione del modo di utilizzo del proprio monitor LCD 30” dinanzi ai membri del detto comitato. Inoltre, sarebbe stato diffuso fra gli Stati membri un progetto di regolamento di classificazione doganale riguardante i monitor «Apple type». Esso sarebbe stato allegato al documento di lavoro recante il riferimento TAXUD/573/2005 della Commissione.
35 Secondo la ricorrente, nessun altro apparecchio simile o identico ha formato oggetto di una dimostrazione o di una discussione dinanzi al comitato della nomenclatura nel quadro della procedura che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato. Essa sarebbe, peraltro, la sola impresa in possesso di una ITV per tale prodotto alla voce 8471.
36 Essa sostiene, inoltre, che il regolamento impugnato ha specificatamente per oggetto la classificazione del monitor LCD 20” della Apple, poiché il punto 2 della tabella allegata al detto regolamento descrive in maniera dettagliata tutte le caratteristiche del prodotto e non vi sono altri prodotti sul mercato che presentino caratteristiche simili. Di conseguenza, la ricorrente sarebbe la sola impresa la cui posizione giuridica è o potrebbe essere pregiudicata dall’adozione del regolamento impugnato.
37 Con riferimento alla citata sentenza Sony Computer Entertainment Europe/ Commissione, la ricorrente sostiene che le circostanze di fatto della causa su cui ha statuito tale sentenza non sono le sole «circostanze eccezionali» che possono portare a ritenere che un’impresa sia individualmente interessata. Al contrario, il principio superiore che implicitamente discenderebbe da tale sentenza sarebbe che, per valutare se una determinata classificazione tariffaria, per quanto formulata in termini generali e astratti, si riferisca in realtà ad un prodotto particolare, è necessario considerare, cumulativamente e nel loro contesto, tutte le circostanze di fatto del caso, di qualunque tipo esse siano.
38 Fra la causa oggetto della citata sentenza Sony Computer Entertainement Europe/Commissione e la presente esisterebbero forti similitudini, in particolare per il fatto che entrambe le classificazioni sarebbero state determinate da una richiesta di ITV da parte delle rispettive ricorrenti e che, in entrambi i casi, la Commissione sarebbe stata interpellata per un problema di classificazione riscontrato dalle autorità nazionali. Inoltre, tutte le procedure nazionali per la richiesta di classificazione avviate presso gli IRC per i monitor LCD 20”, 23” e 30” della ricorrente subirebbero gli effetti del regolamento impugnato.
39 La ricorrente avrebbe effettuato la dimostrazione del funzionamento del prodotto in esame sotto l’egida della EICTA unicamente per l’insistenza della Commissione riguardo alla presenza di un rappresentante della detta federazione di categoria e per l’impossibilità di trovare altre date disponibili per organizzare tale presentazione. Inoltre, l’utilizzazione di un monitor LCD 30” rifletterebbe semplicemente il fatto che la presentazione ha avuto luogo in una sala grande e che un monitor di questo tipo permetteva ai membri del comitato di vedere meglio, ma, misura a parte, i due prodotti erano identici.
40 La ricorrente sostiene inoltre che, benché il regolamento impugnato non contenga alcuna fotografia del logo Apple, non vi è dubbio che i membri del comitato della nomenclatura fossero al corrente che stavano discutendo della classificazione più appropriata per il monitor LCD della Apple, ciò che sarebbe confermato dal fatto che ne è stata fatta menzione, a titolo esemplificativo, in una dichiarazione degli IRC al comitato della nomenclatura.
41 Con riferimento alla richiesta di sospensione tariffaria da parte della ricorrente, quest’ultima non farebbe chiaramente riferimento al monitor LCD 20” della Apple, poiché la descrizione in essa contenuta sarebbe generica, come richiesto dalle linee guida della Commissione.
42 Infine, il fatto che nella causa decisa dalla citata sentenza Sony Computer Entertainment Europe/Commissione la società Sony fosse l’unico importatore autorizzato del prodotto in questione all’interno della Comunità non sarebbe stato rilevante per stabilire che essa era individualmente interessata. Inoltre, sarebbe in realtà impossibile essere l’unico importatore di tale prodotto, vista la possibilità di effettuare acquisti diretti su Internet.
43 Con riferimento all’oggetto del suo ricorso introduttivo, la ricorrente precisa che essa chiede al Tribunale di annullare il punto 2 della tabella allegata al regolamento impugnato, senza annullare il provvedimento nella sua totalità.
Giudizio del Tribunale
44 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che tale atto costituisca in realtà e nella sostanza una decisione che riguarda il ricorrente direttamente e individualmente. Secondo una costante giurisprudenza, il criterio di distinzione fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell’atto controverso. Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerati in modo generale ed astratto (v. ordinanza del Tribunale 11 settembre 2007, causa T‑35/06, Honig‑Verband/Commissione, Racc. pag. II‑2865, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
45 Pertanto, secondo una giurisprudenza ben consolidata, le persone fisiche e giuridiche non sono, in linea di principio, legittimate a presentare ricorsi, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, diretti all’annullamento di regolamenti di classificazione tariffaria. Malgrado l’apparenza concreta delle descrizioni che essi contengono, tali regolamenti hanno nondimeno, sotto tutti gli aspetti, portata generale, in quanto, da un lato, riguardano tutte le merci corrispondenti al tipo descritto, a prescindere dalle loro caratteristiche peculiari e dalla loro provenienza, e, dall’altro, producono effetti, nell’interesse dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune, per tutte le autorità doganali della Comunità e nei confronti di tutti gli importatori (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1985, causa 40/84, Casteels/Commissione, Racc. pag. 667, punto 11, e sentenza Sony Computer Entertainment Europe/Commissione, cit., punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
46 Nella fattispecie, il punto 2 della tabella allegata al regolamento impugnato dispone che le merci che presentano le caratteristiche descritte nella colonna 1 devono essere classificate, nell’ambito della nomenclatura combinata, sotto il codice NC 8528 21 90. La disposizione si applica a tutti i prodotti analoghi o corrispondenti al tipo descritto, a prescindere dalle loro caratteristiche individuali e dalla loro provenienza (v., in tal senso, sentenza Casteels/Commissione, cit., punto 11).
47 Tale disposizione appare dunque come un provvedimento avente portata generale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. Essa si applica a una situazione obiettivamente determinata e produce effetti giuridici nei confronti di soggetti considerati in maniera generale ed astratta e, in particolare, nei confronti degli importatori del prodotto da essa contemplati (v., in tal senso, ordinanza Iposea/Commissione, cit., punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
48 Tuttavia, anche un atto avente portata generale può, in determinate circostanze, riguardare individualmente taluni operatori economici, i quali possono quindi impugnarlo ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, a condizione però che tale atto li colpisca a causa di determinate qualità ad essi peculiari o di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a chiunque altro e perciò li individua alla stessa stregua del destinatario di una decisione (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa C‑25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 20).
49 A tal fine, la ricorrente fa valere, in particolare, che la classificazione controversa è scaturita dalla sua richiesta di ITV agli IRC, che nessun altro prodotto simile ha formato oggetto di una dimostrazione dinanzi al comitato della nomenclatura e che, sulla base della dimostrazione del funzionamento del prodotto in questione, sarebbe stato distribuito all’interno degli Stati membri un progetto di regolamento di classificazione tariffaria riguardante i monitor «Apple type».
50 Tuttavia, siffatte circostanze non sono di natura tale da individuare la ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Infatti, la partecipazione di un operatore alla procedura di adozione di un atto non è idonea a contraddistinguere tale soggetto rispetto all’atto in questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non gli conceda determinate garanzie procedurali (v. ordinanza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II‑5839, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). Tale ipotesi non sussiste nel caso di specie.
51 Peraltro, se per dichiarare ricevibile il ricorso presentato nella causa decisa dalla citata sentenza Sony Computer Entertainment Europe/Commissione sono state prese in considerazione circostanze simili, esse, soprattutto con riferimento alla giurisprudenza sopra richiamata, non hanno potuto costituirne il fattore determinante. È solo «[t]enuto conto di tutto quanto [in precedenza esposto] [e] nelle circostanze eccezionali del caso di specie» che, in tale causa, la parte ricorrente è stata riconosciuta come individualmente interessata (sentenza Sony Computer Entertainment Europe/Commissione, cit., punto 77).
52 Lo stesso vale per il fatto che la ricorrente sarebbe la sola impresa in possesso di una ITV per il prodotto in questione sotto la voce 8471. Da un lato, la validità limitata di una ITV è fissata dallo stesso art. 12 del codice doganale. Dall’altro, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 64, e ordinanza Iposea/Commissione, cit., punto 31).
53 Occorre peraltro precisare che la semplice circostanza che la ricorrente sia o meno la sola importatrice autorizzata del prodotto in causa all’interno della Comunità costituisce un elemento pertinente per la valutazione del suo interesse individuale unicamente «alla luce degli altri fattori sopra richiamati», ma non può di per sé essere sufficiente per dimostrare che il regolamento impugnato riguarda individualmente la ricorrente medesima (v., in tal senso, sentenza Sony Computer Entertainement Europe/Commissione, cit., punto 75). Al riguardo, la ricorrente non rivendica la propria qualità di importatrice esclusiva dei monitor LCD controversi né il proprio diritto a far vietare le importazioni di tali prodotti all’interno dello Spazio economico europeo. Essa risulta interessata dal regolamento impugnato unicamente in forza della sua oggettiva qualità di importatrice attuale o potenziale dei monitor LCD 20”.
54 Per quanto riguarda la descrizione del prodotto che forma oggetto della classificazione controversa, essa risulta molto generica. Inoltre, nella tabella allegata al regolamento impugnato non compare alcuna fotografia, alcun logo o alcun altro segno che riporti il marchio Apple.
55 Tale conclusione non è invalidata dal fatto che si faccia riferimento ai monitor Apple in una dichiarazione degli IRC al comitato della nomenclatura, né dall’asserita, anche se non comprovata, diffusione all’interno degli Stati membri di un progetto di regolamento di classificazione tariffaria riguardante i monitor «Apple type». Si tratta qui di un rinvio, nell’ambito della procedura che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato, a un prodotto generico di riferimento e non di un’identificazione del prodotto specifico.
56 In definitiva, la ricorrente insiste su una pretesa adozione del regolamento impugnato fondata sulla propria richiesta di ITV e sulla dimostrazione del funzionamento del prodotto in esame al comitato della nomenclatura, sulla diffusione di un progetto di regolamento di classificazione tariffaria dei monitor «Apple type» e sul fatto che essa sarebbe la sola ad essere in possesso di una ITV sotto la voce 8471.
57 Risulta da quanto precede che nessuno di tali elementi è sufficiente di per sé solo per concludere che la ricorrente sia individualmente interessata dal regolamento impugnato. Nondimeno, alla luce della citata sentenza Sony Computer Entertainment Europe/Commissione, occorre analizzare se, «nelle circostanze eccezionali del caso di specie», il regolamento impugnato individui la ricorrente alla stessa stregua del destinatario di una decisione.
58 Orbene, ciò non avviene nel caso di specie. La descrizione piuttosto generica dei prodotti di cui trattasi nonché l’assenza di qualsiasi elemento visivo o testuale che faccia chiaramente riferimento a un operatore economico specifico escludono, nella fattispecie, qualsiasi pregiudizio individuale per la ricorrente.
59 Ne consegue che la ricorrente è interessata dal regolamento impugnato unicamente nella sua oggettiva qualità di importatrice di monitor LCD del tipo di quelli contemplati dalla tabella allegata al detto regolamento, allo stesso modo di qualsiasi operatore che si trovi, allo stato attuale o potenziale, in una situazione identica.
60 Risulta da tutte le precedenti considerazioni che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato e che il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
61 Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La Apple Computer International è condannata alle spese.
Lussemburgo, 19 febbraio 2008
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Vilaras
* Lingua processuale: l'inglese.
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