Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 ottobre 2009 –
Lebard / Commissione
(causa T‑89/06)
«Ricorso di annullamento – Mancanza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (Art. 230 CE) (v. punti 35‑40)
2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 47‑51)
Oggetto
In particolare, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che respingono, da un lato, la domanda di riesame del rispetto, da parte della società Aventis, degli impegni previsti nella decisione della Commissione 9 agosto 1999, caso IV/M.1378 – Hoechst/Rhône Poulenc, e, dall’altro, la domanda di revoca della decisione della Commissione 13 luglio 1999, caso IV/M.1517 – Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Il sig. Daniel Lebard sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee.
3)
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Valauret SA.
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