ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
15 dicembre 2009 ( *1 )
Nella causa T-107/06,
Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas), con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. V. Chatzopoulos,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dal sig. G. Zavvos e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione 31 gennaio 2006, relativa al rigetto, da parte dell’organismo al quale sono affidate l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo , della domanda della ricorrente di registrare il dominio «.co» come dominio di secondo livello,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V. M. Ciucă (relatore), giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Quadro giuridico
1
Il quadro giuridico è costituito, in particolare, da due regolamenti: il regolamento di base, cioè il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo (GU L 113, pag. 1) e il regolamento di esecuzione, e cioè il regolamento (CE) della Commissione , n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40), come modificato con regolamento (CE) della Commissione , n. 1654 (GU L 266, pag. 35).
Il regolamento n. 733/2002
2
Secondo il primo ‘considerando’ del regolamento n. 733/2002:
«La creazione del dominio di primo fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel quadro dell’iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000».
3
Secondo il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 733/2002:
«(…) la Commissione dovrebbe designare un Registro servendosi di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. La Commissione dovrebbe stipulare con il Registro selezionato un contratto che specificherà le condizioni applicabili al Registro stesso per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo e che sarà limitato nel tempo e rinnovabile».
4
L’art. 2, lett. a) del regolamento n. 733/2002, definisce il «Registro» come «l’organismo al quale sono affidate l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo , tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del Registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del Registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello».
5
L’art. 3 del regolamento n. 733/2002, intitolato «Caratteristiche del Registro», così dispone:
«1. La Commissione,
a)
definisce (…) i criteri e la procedura per la designazione del Registro;
b)
designa (…) il Registro dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale [dell’Unione europea] un invito alla manifestazione di interesse e una volta conclusa la procedura di invito alla manifestazione di interesse;
c)
conclude (…) un contratto che stabilisce le condizioni secondo cui essa supervisiona l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo attuate dal Registro (…).
3. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il Registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello (…)».
6
L’art. 4 del regolamento n. 733/2002, intitolato «Obblighi del Registro», così recita:
«Il Registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all’articolo 3. Il Registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie (…)».
7
L’art. 5 del regolamento n. 733/2002, intitolato «Quadro politico», prevede:
«1. La Commissione, previa consultazione del Registro e applicando la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale politica include segnatamente:
a)
una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;
b)
una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;
c)
una politica relativa all’eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione “bona vacantia”;
d)
questioni di lingua e di concetti geografici;
e)
trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti
(…)».
8
A tenore dell’art. 7 del regolamento n. 733/2002 «la Comunità mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di primo , in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle banche dati del Registro atti a garantire l’attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il Registro».
Regolamento n. 874/2004
9
Il regolamento n. 874/2004 precisa, nella parte introduttiva, di essere fondato sul «regolamento [n. 733/2002], e in particolare sul suo art. 5, n. 1».
10
Secondo il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 874/2004:
«Per garantire una migliore tutela dei diritti dei consumatori e fatte salve le norme comunitarie relative alla giurisdizione competente e al diritto applicabile, nelle controversie tra i conservatori del registro e i registranti su questioni relative ai titoli comunitari si applica il diritto di uno degli Stati membri».
11
L’art. 8 del regolamento n. 874/2004, come modificato, intitolato «Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi», è così formulato:
«1. I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo solo dai paesi indicati nell’elenco.
2. I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo ».
12
L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 874/2004 così dispone:
«I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell’avvio della registrazione generale del .
(…)».
13
A tenore dell’art. 22, n. 1, del regolamento n. 874/2004:
«Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:
(…)
b)
una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (…) n. 733/2002.
2. La partecipazione alla procedura di risoluzione extragiudiziale è obbligatoria per il titolare di un nome di dominio e per il registro
(…).
11. (…)
Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (…) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 733/2002.
(…).
13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell’esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti».
I fatti
14
Il sistema dei nomi di dominio (Domain Name System) permette di navigare su Internet ricollegando i nomi di dominio con numeri che identificano i computer collegati a Internet. La gestione degli elementi tecnici di tale servizio è coordinata da un ente senza fini di lucro di diritto californiano (Stati Uniti) ossia l’«Internet Corporation for Assigned Names and Numbers» (in prosieguo: l’«ICANN»). Questi provvede altresì alla gestione del sistema dei server radice e a quella del sistema dei domini di primo livello. Il dominio di primo livello (Top Level Domain; in prosieguo: «TLD») raggruppa un insieme di computer collegati a Internet. Esso appare alla destra di ogni nome di dominio ed è composto da un punto e da un codice speciale, da un punto e da un codice generico, per esempio «.com», «.net» o «.org», o da un punto e da un codice geografico, per esempio «.lu».
15
Il 21 marzo 2005 il Consiglio d’amministrazione dell’ICANN autorizzava il presidente e l’assemblea generale dell’ICANN a concludere un accordo avente ad oggetto la delega della gestione del TLD «.eu» con l’European Registry for Internet Domains (in prosieguo: l’«EURid»), un’associazione senza fini di lucro di diritto belga, designata dalla Commissione delle Comunità europee [v. la decisione della Commissione , 2003/375/CE, relativa alla designazione del registro del dominio di primo (GU L 128, pag. 29)].
16
La ricorrente, Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas), è una società operante nei servizi di telecomunicazione in Internet. In particolare, essa registra, per terzi, i nomi di dominio del tipo «», gestendo il dominio di secondo livello «.co», del TLD «.gr».
17
Il 17 aprile 2001 la ricorrente depositava presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione del marchio CO come marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
18
Il 5 agosto 2002 il marchio comunitario CO veniva registrato sotto il n. 2191500 dall’UAMI.
19
Il 7 dicembre 2005, la ricorrente presentava una domanda all’EURid per registrare il dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu».
20
L’EURid rifiutava di procedere alla registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu». In particolare, con lettera 7 dicembre 2005, l’EURid rispondeva alla ricorrente che la registrazione del dominio di cui trattasi era esclusa in forza dei regolamenti n. 733/2002 e n. 874/2004, in quanto i codici di paese non possono essere registrati come dominio di secondo livello e le due lettere del suffisso «.co» corrispondevano al codice a due caratteri per la Colombia.
21
Reagendo al rifiuto dell’EURid di registrare il dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu», la ricorrente adiva il 23 dicembre 2005 la Commissione esponendole le ragioni per le quali riteneva che siffatto rifiuto fosse in contrasto con le regole dell’Unione.
22
La Commissione rispondeva a tale lettera con lettera del 31 gennaio 2006 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), notificata alla ricorrente il . Nell’atto impugnato la Commissione ha in primo luogo precisato alla ricorrente che i regolamenti n. 733/2002 e n. 874/2004, prevedono una procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale che può essere utilizzata, in particolare, qualora una decisione adottata dal Registro non sia conforme al regolamento n. 733/2002 o al regolamento n. 874/2004. La Commissione ha quindi fatto presente che non era in grado di agire in qualità di organo di appello per le decisioni adottate dal Registro e che, di conseguenza le era «impossibile rivedere la decisione adottata dall’EURid». La Commissione ha tuttavia precisato che, nella misura in cui i suoi contatti con l’EURid riguardano l’interpretazione del regolamento n. 874/2004, essa forniva alla ricorrente taluni chiarimenti che avrebbero potuto risultarle utili. La Commissione ha altresì esposto la sua interpretazione delle disposizioni applicabili e fornito una risposta alle affermazioni della ricorrente. La Commissione ha infine concluso che anche se comprendeva perfettamente l’interesse della ricorrente alla registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu», non poteva far altro che sostenere la decisione adottata dall’EURid il che rifiutava la registrazione di tale dominio.
Procedimento e conclusioni delle parti
23
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
24
A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione alla quale, di conseguenza, la presente causa veniva attribuita.
25
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, questi ha invitato la Commissione a depositare un documento. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2009, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito a tale documento.
26
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
«constatare l’invalidità dell’atto impugnato»;
—
annullare l’atto impugnato;
—
condannare la Commissione alle spese.
27
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso irricevibile;
—
in subordine, dichiararlo infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
28
A tenore dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, statuendo nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi d’irricevibilità di ordine pubblico. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e di conseguenza decide di statuire, senza procedere alla fase orale, sulla irricevibilità per assenza di un atto impugnabile, poiché le parti si sono espresse su tale punto nelle loro memorie.
Argomenti delle parti
29
Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità, con atto separato, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, la Commissione in primo luogo deduce l’assenza, nella specie, di un atto idoneo a produrre effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della ricorrente modificandone in misura rilevante la situazione.
30
La Commissione sostiene che, come chiaramente risulta dall’analisi del contenuto dell’atto impugnato, quest’ultimo costituisce un «parere della Commissione», contenente semplicemente precisazioni circa il procedimento seguito. Non costituirebbe in alcun caso una decisione adottata dall’organo competente e nulla sta ad indicare che la Commissione abbia avuto l’intenzione di adottare una siffatta decisione. La Commissione ritiene peraltro che, nella misura in cui l’atto impugnato non produce effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente, questa non ha alcun interesse a chiederne l’annullamento.
31
La Commissione sostiene che le spiegazioni fornite nell’atto impugnato non alterano la situazione giuridica della ricorrente né privano questa della possibilità di avvalersi di possibili gravami o di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale prevista dall’art. 22 del regolamento n. 874/2004.
32
La Commissione afferma che la decisione dell’EURid recante rifiuto di registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu» è un atto autonomo ed esecutivo idoneo, di per sé, ad incidere sui diritti e sugli obblighi della ricorrente senza che si renda necessario un atto supplementare della Commissione.
33
In secondo luogo, la Commissione contesta le affermazioni della ricorrente secondo cui «la gestione del registro comunitario è stata conferita dalla Commissione all’EURid» e tra di loro vi sarebbe un rapporto di mandato. La Commissione ritiene che si tratti di un’errata interpretazione del rapporto giuridico esistente tra lei e l’EURid e della ripartizione delle funzioni e degli incarichi conferiti dal legislatore dell’Unione.
34
La Commissione esclude altresì l’applicazione alla presente controversia della giurisprudenza relativa agli atti dell’autorità delegata, poiché non è nella specie autorità delegante.
35
In terzo luogo la Commissione sostiene che il sistema istituito dai regolamenti n. 733/2002 e n. 874/2004, prevede una sufficiente tutela giuridica per gli interessati che intendano contestare un atto del Registro. Gli interessati potrebbero benissimo proporre, in primo luogo, un ricorso dinanzi ai tribunali nazionali e, in secondo luogo, avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale [art. 4, n. 2, lett. d), del regolamento n. 733/2002 (ricorsi a «procedure giurisdizionali») e art. 22 del regolamento n. 874/2004 (procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie)].
36
In quarto luogo, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui la presente controversia ha ad oggetto la portata della protezione accordata al marchio comunitario, e, pertanto, conformemente al regolamento n. 40/94, il giudice competente per siffatte controversie sarebbe il Tribunale, la detta affermazione sia priva di fondamento alla luce delle condizioni previste all’art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009).
37
La ricorrente in primo luogo replica che l’atto impugnato costituisce un atto impugnabile con un ricorso di annullamento. Infatti, la forma nella quale gli atti sono stati adottati sarebbe indifferente per quanto riguarda «la possibilità di impugnarli con un ricorso di annullamento». L’unico elemento determinante sarebbe dato dal fatto che l’atto impugnato produca effetti obbligatori, il che dovrebbe essere valutato tenendo conto della sostanza. La ricorrente aggiunge che, secondo la costante giurisprudenza, la qualifica giuridica degli atti delle istituzioni obbedisce a criteri oggettivi fondati sul contenuto regolamentare di tali atti e non sull’intestazione o la dichiarata volontà del loro autore.
38
Inoltre, la ricorrente sostiene che, secondo la costante giurisprudenza, «costituiscono atto impugnabile solo le misure che fissano in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio a conclusione di tale procedimento, con esclusione delle misure intermedie il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale». Orbene, nella specie, dall’atto impugnato deriverebbe che la Commissione non aveva in alcun caso l’intenzione di procedere successivamente ad un nuovo esame nel merito più approfondito in vista dell’adozione di una decisione definitiva.
39
In secondo luogo, la ricorrente contesta «l’assenza di competenza» della Commissione in materia perché ciò equivarrebbe a negare il ruolo di supervisione che essa deve svolgere nella gestione del TLD «.eu».
40
Infatti, secondo la ricorrente, il regolamento n. 733/2002 attribuisce alla Commissione un ruolo importante nell’organizzazione, nel funzionamento e nella supervisione dell’organismo incaricato dell’amministrazione e della gestione del TLD «eu». Più in particolare, in forza dell’art. 3 del regolamento n. 733/2002, la Commissione definisce i criteri e la procedura per la designazione del Registro, designa quest’ultimo e conclude un contratto con questi. Tale contratto avrebbe, in particolare, per oggetto di precisare «le condizioni secondo cui [la Commissione] supervisiona l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del TLD “.eu” da parte del Registro» conformemente all’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 733/2002.
41
La ricorrente rileva altresì che il regolamento non definisce l’intensità con cui la Commissione deve esercitare la sua supervisione. Tale intensità deriverebbe dalla sentenza della Corte 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni/Alta Autorità (Racc. pag. 9), dove verrebbe affermato che le deleghe di competenza possono avere ad oggetto soltanto poteri esecutivi esattamente definiti e il cui uso è interamente controllato dalla Commissione. Di conseguenza, qualora un interessato sia leso da atti o da omissioni del soggetto che ha ricevuto l’autorizzazione, la responsabilità di tali atti e omissioni e la qualifica di convenuto in giudizio non graverebbero su tale soggetto, che svolge semplici poteri di esecuzione, ma sulla Commissione, che assicurerebbe il «controllo nel merito».
42
La ricorrente deduce dalla medesima sentenza che gli atti dell’autorità delegata devono essere assimilati ad atti dell’autorità delegante e possono essere contestati allo stesso titolo di questi ultimi. Ciò risulterebbe dal fatto che soltanto le «competenze di attuazione» in senso stretto possono essere delegate da un’istituzione dell’Unione a un terzo, di modo che tale istituzione deve giuridicamente e può in pratica essere responsabile degli atti del delegato. Quand’anche si supponesse che non sia automaticamente responsabile degli atti dei terzi cui delega poteri, essa dovrebbe cionondimeno esercitare su tali terzi una vigilanza stretta ed efficace. La ricorrente aggiunge che, se può essere vero che dal diritto derivato non è previsto alcun obbligo di supervisione, questo risulterebbe tuttavia dalla natura e dalla funzione della delega di competenza a terzi.
43
Secondo la ricorrente, peraltro, in forza del contratto del 12 ottobre 2004 tra l’EURid e la Commissione, quest’ultima ha il diritto di risolvere il contratto qualora l’EURid non ottemperi ai suoi obblighi contrattuali. Parimenti, la clausola II 2.1 del contratto enuncerebbe espressamente che la Commissione può dare istruzioni e direttive all’EURid. Infine, la clausola II 12 del contratto riconoscerebbe alla Commissione diritti di controllo sull’EURid e la clausola I 6.8 del contratto imporrebbe a quest’ultima obblighi nei confronti della Commissione. Nell’ambito del suo rapporto contrattuale con l’EURid, la Commissione avrebbe la possibilità di indirizzare a quest’ultima direttive cui l’EURid sarebbe tenuta a conformarsi. Di conseguenza, l’atto impugnato impegnerebbe l’EURid per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni controverse e escluderebbe ogni possibilità di registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu», in quanto tale registrazione violerebbe il contratto da questa stipulato con la Commissione e giustificherebbe la risoluzione da parte di quest’ultima. Dall’insieme dei diritti e degli obblighi riconosciuti ai contraenti emergerebbe un rapporto gerarchico di supervisione esercitata dalla Commissione sull’EURid.
44
La ricorrente contesta, inoltre, l’argomento della Commissione secondo cui esisterebbe una clausola contrattuale che consentirebbe di esonerare la responsabilità di quest’ultima «per gli atti e le omissioni delle parti o dei loro subappaltanti in occasione dell’esecuzione del contratto salvo disposizione espressa e scritta». Ritiene che questa clausola contrattuale sia priva di pertinenza in quanto riguarderebbe esclusivamente le relazioni tra le parti contraenti, cioè la Commissione e l’EURid, e non possa essere applicata ai rapporti tra la Commissione e terzi. Infatti, da un lato, la responsabilità della Commissione sarebbe disciplinata dal diritto dell’Unione e la Commissione non potrebbe sottrarsi anticipatamente da tale responsabilità e, dall’altro lato, una clausola contrattuale che esclude la responsabilità di un contraente nei confronti dei terzi non sarebbe opponibile a tali terzi e quest’ultimi potrebbero invocare tale inopponibilità in qualsiasi momento senza limiti di tempo.
45
La ricorrente contesta l’argomento della Commissione secondo cui gli atti di quest’ultima non vincolerebbero l’EURid. Tale argomento sarebbe in «contrasto con la logica» e incompatibile con il rapporto giuridico che vincola la Commissione all’EURid. Infatti, non sarebbe possibile immaginare che il preposto o il delegato non sia vincolato dalle istruzioni del committente o del delegante. Peraltro, il contratto tra l’EURid e la Commissione prevedrebbe espressamente la responsabilità di quest’ultima per le direttive che questa fornisce all’EURid. Tale clausola contrattuale non avrebbe alcun senso se l’EURid dovesse «funzionare indipendentemente dalla Commissione».
46
In terzo luogo, la ricorrente sostiene il suo diritto a un controllo giurisdizionale effettivo della legittimità della decisione della Commissione.
47
Secondo la ricorrente, in forza degli artt. 7, 220 e 230 del Trattato CE, il giudice naturale della presente controversia è il Tribunale. Infatti, dal momento che il regolamento n. 733/2002 è stato adottato dal Consiglio sulla base dell’art. 156 CE, sarebbe manifesto che la creazione e la gestione del TLD «.eu» costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e sono di conseguenza soggette al controllo giurisdizionale della Corte e del Tribunale.
48
Inoltre, la ricorrente sostiene che, in forza dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ogni persona ha diritto ad un processo equo nonché al giudice naturale. Con l’espressione «giudice naturale» si deve intendere quello che è legittimamente competente a statuire. Il Tribunale sarebbe il solo giudice naturale possibile in una controversia sorta in occasione dell’applicazione a livello europeo, e non nazionale, delle competenze dell’Unione europea relative al TLD «.eu».
49
Infatti, secondo la ricorrente, l’assenza di sindacato di legittimità degli atti di un’istituzione che ha delegato talune delle sue competenze ad un ente giuridico di diritto privato costituirebbe una lacuna nella tutela giurisdizionale offerta dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale lacuna non potrebbe essere compensata dalla possibilità, per i singoli, di rivolgersi ai giudici nazionali per ottenere l’annullamento degli atti dell’EURid.
50
Inoltre, la ricorrente rileva che, conformemente all’art. 63 del regolamento n. 40/94, il Tribunale è altresì competente per le controversie che oppongono l’UAMI a singoli nell’ambito della registrazione di marchi comunitari. Secondo la ricorrente l’analogia è evidente. L’UAMI sarebbe incaricato della registrazione di marchi, mentre l’EURid opererebbe quale registro responsabile della registrazione di indirizzi Internet. La differenza sarebbe che un marchio distingue prodotti e servizi nel mondo materiale, mentre un indirizzo elettronico distingue i prodotti e i servizi nel mondo degli scambi virtuali o in rete. Di conseguenza, nonostante una forma giuridica differente ed un funzionamento nella pratica differente, l’UAMI, da un lato, e l’EURid, dall’altro, assumerebbero «compiti paralleli». Non sarebbe logico che gli atti dell’UAMI fossero soggetti ad un sindacato di legittimità da parte del Tribunale, mentre quelli dell’EURid vi sarebbero sottratti. Per quanto riguarda l’UAMI, il regolamento che lo ha creato prevedrebbe espressamente la corrispondente procedura. Per contro, siccome nessun testo avrebbe previsto di sottoporre gli atti dell’EURid alla competenza del Tribunale, occorrerebbe quanto meno controllare la legittimità degli atti della Commissione in quanto «istituzione comunitaria di supervisione».
51
In quarto luogo, la ricorrente sostiene di disporre di un interesse ad agire. Infatti, gli effetti negativi dell’atto impugnato sulla sua situazione e, in particolare, la lesione arrecata dalla Commissione al «diritto assoluto» al marchio comunitario CO, in quanto quest’ultima afferma a torto di non disporre del diritto di registrare un dominio di secondo livello che includa tale marchio, starebbero a dimostrare il suo interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato. Inoltre, secondo la ricorrente, la controversia verte sulla portata della protezione riconosciuta al titolare di un marchio comunitario. Conformemente al regolamento n. 40/94, il giudice competente sarebbe pertanto il Tribunale.
52
Infatti, l’atto impugnato sarebbe stato adottato dalla Commissione, che è anche organo di supervisione dell’EURid, nell’ambito di un ricorso contro la decisione di quest’ultima. Si dovrebbe pertanto considerare ricevibile il presente ricorso di annullamento avverso l’atto impugnato in quanto questo lede in particolare il suo marchio comunitario CO.
Giudizio del Tribunale
53
Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Per stabilire se un atto produca tali effetti occorre far riferimento alla sua sostanza (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenza del Tribunale , causa T-160/98, Van Parys e Pacific Fruit Company/Commissione, Racc. pag. II-233, punto 60 e ordinanza del Tribunale , causa T-123/03, Pfizer/Commissione, Racc. pag. II-1631, punto 21).
54
Nella specie, l’atto impugnato è costituito da una semplice lettera, firmata da M. N., capo dell’Unità 1 «Internet, sicurezza delle reti e dell’informazione» della Direzione A «Internet, sicurezza delle reti ed affari generali» della Direzione generale «Società dell’informazione» della Commissione, in risposta ad una lettera inviatagli dalla ricorrente il 23 dicembre 2005 nella quale venivano esposte le ragioni per le quali quest’ultima riteneva che il rifiuto dell’EURid di registrare il dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu» fosse in contrasto con le regole dell’Unione.
55
Si deve innanzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un’istituzione dell’Unione al suo destinatario, in risposta ad una domanda formulata da quest’ultimo, perché essa possa essere qualificata decisione idonea a costituire oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351, punto 50; ordinanze del Tribunale , causa T-130/02, Kronoply/Commissione, Racc. pag. II-4857, punto 42, , causa T-369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II-5839, punto 56).
56
Si deve inoltre rilevare che nell’atto impugnato, la Commissione si è limitata a dare la sua interpretazione delle disposizioni applicabili e a indicare che la decisione dell’EURid le sembrava conforme a tali disposizioni (v. supra punto 22).
57
Occorre del resto sottolineare che la decisione che rifiuta la registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu» è stata adottata dall’EURid nella sua qualità di Registro del detto TLD.
58
In proposito, è d’uopo ricordare che è il regolamento n. 733/2002 che ha creato il Registro e definito le sue competenze. Conformemente all’art. 2, lett. a), e all’art. 4, n. 2, lett. a), di tale regolamento, il Registro è incaricato dell’organizzazione, dell’amministrazione e della gestione del TLD «.eu». Ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. b), del medesimo regolamento, il Registro provvede alla registrazione nel TLD «.eu», a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, dei nomi di dominio richiesti da taluni soggetti. A tenore del suo art. 4, n. 2, lett. c), il Registro applica diritti direttamente connessi ai costi sostenuti e, a norma dell’art. 4, n. 2, lett. d), mette in applicazione la politica di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale.
59
Inoltre, conformemente all’art. 4, n. 2, lett. e), del regolamento n. 733/2002, il Registro adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei Conservatori del e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti Conservatori. In forza dell’art. 4, n. 2, lett. f), del detto regolamento, il Registro assicura anche l’integrità delle basi di dati dei nomi di dominio.
60
Per quanto riguarda la Commissione, l’art. 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 733/2002, prevede che questa è competente per definire i criteri e la procedura per la designazione del Registro, per designarlo previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un invito alla manifestazione di interesse e una volta conclusa la procedura di invito alla manifestazione di interesse.
61
In forza dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 733/2002, la Commissione deve adottare, previa consultazione del Registro, le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del TLD «.eu» e i principi di politica pubblica in materia di registrazione.
62
In questo contesto la Commissione ha designato, quale Registro, l’EURid, un’associazione senza fini di lucro di diritto belga (v. supra punto 15), ha adottato il regolamento n. 874/2004 e ha concluso un contratto con la stessa, precisando le condizioni alle quali supervisiona l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del TLD «.eu» da parte della medesima.
63
Da tutto quanto sopra precede consegue che il regolamento n. 733/2002 conferisce al Registro il potere di rifiutare la registrazione di un dominio di secondo livello e che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si tratta di un potere delegato all’EURid dalla Commissione. Di conseguenza, la sentenza Meroni/Alta Autorità, punto 41 sopra, è priva di pertinenza nella specie.
64
La ricorrente sostiene inoltre, in sostanza, che nell’ambito della sua supervisione del Registro e in forza del contratto con esso stipulato, la Commissione avrebbe la possibilità di impartire a questo direttive vincolanti, in particolare per quanto riguarda la registrazione di un dominio di secondo livello e che, di conseguenza, dato che l’atto impugnato escluderebbe ogni possibilità di registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu» da parte del Registro o recherebbe rifiuto di rivolgere al Registro una siffatta direttiva circa la registrazione di tale dominio da lei sollecitata, esso costituirebbe un atto produttivo di effetti giuridici obbligatori, idoneo a costituire oggetto di un ricorso per annullamento.
65
Si deve a questo proposito rilevare che una competenza della Commissione a rivolgere al registro direttive vincolanti relative alla registrazione di un dominio di secondo livello determinato non si può presumere in mancanza di una specifica disposizione figurante nel Trattato o in atti obbligatori adottati dalle istituzioni (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-113/89, Nefarma/Commissione, Racc. pag. II-797, punto 69, e la giurisprudenza ivi citata).
66
Orbene, né il regolamento n. 733/2002 né il regolamento n. 874/2004 contengono disposizioni che conferiscono una siffatta competenza alla Commissione.
67
Inoltre, quand’anche si supponesse che una siffatta competenza possa essere conferita alla Commissione dalle sole clausole del contratto stipulato tra lei e l’EURid, è giocoforza constatare che le clausole invocate dalla ricorrente (v. supra punto 43) riguardano i rapporti di carattere finanziario tra i contraenti. Né tali clausole né alcun’altra clausola di tale contratto conferiscono alla Commissione il potere di rivolgere al Registro direttive vincolanti circa la registrazione di un determinato dominio di secondo livello.
68
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente che deduce il principio della tutela giuridica effettiva, si deve rilevare che a tenore delle «Modalità e condizioni di registrazione di nomi di dominio “.eu”» adottate dall’EURid conformemente all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 733/2002 «in caso di controversia, disaccordo o azione giudiziaria che coinvolga il Registro e il richiedente la registrazione, saranno competenti esclusivamente i tribunali di Bruxelles (Belgio)» fatti salvi i casi in cui una parte abbia volontariamente deciso di avviare un procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Del resto, dal punto B. 12, lett. a), letto in combinato con il punto A. 1., delle regole relative alla soluzione delle controversie circa il dominio «.eu», prodotte dalla Commissione su richiesta del Tribunale, risulta che il richiedente la registrazione di un nome di dominio ha il diritto di promuovere un procedimento giudiziario dinanzi al giudice del luogo principale dell’esercizio dell’attività del Registro (cioè Bruxelles), avverso una decisione di quest’ultimo che rifiuta la registrazione di un dominio di secondo livello.
69
Inoltre, l’art. 22, n. 1, del regolamento n. 874/2004, prevede che una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie può essere avviata da ciascuna parte qualora una decisione adottata dal Registro sia in contrasto con tale regolamento o con il regolamento n. 733/2002. In forza del n. 11 di tale disposizione, la commissione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie è l’organismo competente per statuire sull’annullamento della decisione.
70
A tenore dell’art. 22, n. 13, del regolamento n. 874/2004, i risultati di tale procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il Registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell’esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.
71
Si deve pertanto constatare che il regolamento n. 874/2004 e le «Modalità e condizioni di registrazione di nomi di dominio “.eu’”» adottate dal Registro nonché le regole relative alla risoluzione delle controversie circa i domini «.eu» prevedono due vie di ricorso avverso le decisioni dell’EURid: da una parte, il ricorso ordinario dinanzi ai tribunali di Bruxelles e, dall’altra, un ricorso extragiudiziale dinanzi alla commissione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, la cui decisione può, comunque, essere impugnata dinanzi al giudice ordinario.
72
Questa conclusione è corroborata dalla sentenza del Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale di Atene, Grecia) 4 maggio 2009, n. 2905, versata agli atti su domanda della ricorrente. Se è vero che con tale sentenza il Polymeles Protodikeio Athinon ha respinto il ricorso della ricorrente che metteva in discussione il rifiuto del Registro di registrare il dominio di secondo livello da essa richiesto, resta cionondimeno il fatto che tale rigetto si fonda sulla conclusione secondo cui il giudice ellenico di cui trattasi non è competente per decidere su tale controversia che, secondo questa stessa sentenza, rientra nell’esclusiva competenza dei giudici belgi. Non può, di conseguenza sostenersi, sulla base di tale sentenza, che non sia possibile chiedere a un giudice di sindacare la legittimità della decisione dell’EURid che nega la registrazione del dominio «.co» come dominio di secondo livello del TLD «.eu».
73
Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo la quale la presente controversia verte sulla portata della protezione concessa al marchio comunitario CO, e l’argomento della stessa secondo cui il giudice competente per tale controversia sarebbe pertanto il Tribunale, conformemente al regolamento n. 40/94, basta rilevare che, a tenore dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, soltanto le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia, la quale può essere adita da qualsiasi parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso purché la decisione di quest’ultima non ne abbia accolto le istanze.
74
Orbene, dagli atti non risulta che la ricorrente abbia sperimentato gli strumenti di ricorso menzionati dall’art. 63 del regolamento n. 40/94. Il Tribunale non può pertanto essere considerato nella specie competente sulla base di tale disposizione. Di conseguenza l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale sarebbe il giudice competente per tale controversia conformemente al regolamento n. 40/94 non può essere accolto.
75
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, la posizione espressa dalla Commissione nell’atto impugnato non può considerarsi avente carattere decisorio, idoneo a produrre effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della ricorrente modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Di conseguenza, il ricorso di annullamento deve essere dichiarato irricevibile senza che si renda necessario pronunciarsi sull’interesse ad agire della ricorrente.
Sulle spese
76
A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
L’Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas) è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Lussemburgo, 15 dicembre 2009
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
M. Vilaras
( *1 ) Lingua processuale: il greco.
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