Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 29 settembre 2008 – Powderject Research / UAMI (POWDERMED)
(causa T‑166/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 22-25)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 aprile 2006 (procedimento R 1189/2005-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo POWDERMED come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Powderject Research Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «POWDERMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 10 e 42 – domanda n. 4 202 743
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Powderject Research Ltd è condannata alle spese.
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