Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 4 settembre 2009 – Inalca e Cremonini / Commissione
(causa T‑174/06)
«Responsabilità extracontrattuale – Indagini dell’OLAF riguardanti irregolarità nelle restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania – Comunicazione ad autorità nazionali di informazioni su fatti penalmente rilevanti – Decisione nazionale di recupero delle restituzioni – Costituzione di garanzie – Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Carattere continuativo del danno – Irricevibilità parziale – Nesso causale»
1. Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo (Artt. 230 CE, 232, secondo comma, CE e 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 46 e 53) (v. punti 46-47, 55-57, 60-61)
2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 68-69)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 84-90)
Oggetto
Ricorso per responsabilità extracontrattuale diretto a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito in seguito alla comunicazione alle autorità italiane delle conclusioni, implicanti le ricorrenti, derivanti da un’inchiesta condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) allo scopo di verificare la legalità di talune restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Inalca SpA – Industria Alimentari Carni e la Cremonini SpA sono condannate alle spese.
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