Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 11 giugno 2008 – European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e.a. / Commissione
(causa T‑209/06)
«Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Art. 230, quarto comma, CE – Persone fisiche e giuridiche – Associazioni – Decisione 2006/522/CEE – Incidenza individuale – Polizia sanitaria – Misure di protezione relative all’influenza aviaria»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione in materia di misure di protezione relative all'influenza aviaria che incidono sulle importazioni nella Comunità di volatili in provenienza da paesi terzi (Art. 230, quarto comma, CE; decisione della Commissione 2006/522) (v. punti 28‑34)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione in materia di misure di protezione relative all'influenza aviaria che incidono sulle importazioni nella Comunità di volatili in provenienza da paesi terzi (Art. 230, quarto comma, CE; decisione della Commissione 2006/522) (v. punto 36)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 25 luglio 2006, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi (GU L 205, pag. 28).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Le ricorrenti sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
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