Causa T‑227/06
RSA Security Ireland Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Persona non individualmente interessata — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento della Commissione n. 888/2006)
2. Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 12)
1. È irricevibile un ricorso di annullamento presentato da un importatore di dispositivi di sicurezza che consentono l’accesso a registrazioni contenute in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione contro il regolamento n. 888/2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, che classifica tali dispositivi nella voce doganale 8543 89 97 della nomenclatura combinata.
Tale regolamento, infatti, si presenta come un provvedimento di portata generale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, che si applica a una situazione obiettivamente determinata e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerati in maniera generale ed astratta, e in particolare nei confronti degli importatori del prodotto da esso contemplato. La sola circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da distinguere questi ultimi dalla generalità degli operatori interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente.
Peraltro, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché tale applicazione si effettui in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame. Inoltre, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ad altri operatori dello stesso settore non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto.
Le circostanze che la classificazione individuata nell’ambito della nomenclatura combinata sia stata provocata da una richiesta di informazione tariffaria vincolante (ITV) della parte ricorrente, che quest’ultima sia l’unica impresa che beneficia di una classificazione tariffaria particolare e che le procedure amministrative siano state condotte con specifico riguardo al suo prodotto non consentono di ravvisare una qualità che le sia peculiare, né una situazione di fatto che la caratterizzi e quindi la distingua rispetto agli altri operatori economici potenzialmente interessati dal regolamento impugnato. A tale riguardo, il fatto che un giudice di uno Stato membro decida di annullare un’ITV e di riclassificare un determinato prodotto in una certa voce della nomenclatura combinata non è tale, di per sé, da individualizzare la situazione giuridica dell’operatore che potrebbe avvalersene. Infatti, se pure tale decisione vincola le autorità doganali dello stesso Stato, ciò non implica che essa sia costitutiva di un diritto a importare il prodotto con un determinato codice NC che sarebbe, in quanto tale sufficiente ad individualizzarla.
Infine, solo in circostanze eccezionali un ricorrente può essere considerato individualmente interessato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un regolamento di classificazione tariffaria.
(v. punti 58‑63, 65, 77)
2. L’informazione tariffaria vincolante ha lo scopo di rassicurare l’operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione delle merci. Viceversa, un’informazione del genere non ha lo scopo e non può avere l’effetto di garantire all’operatore che la voce doganale alla quale esso si riferisce non sia in seguito modificata da un atto adottato dal legislatore comunitario, dato che la validità di un’informazione tariffaria vincolante è stabilita dall’art. 12 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario.
(v. punto 64)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
3 dicembre 2008(*)
«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Classificazione nella nomenclatura combinata – Persona non individualmente interessata – Irricevibilità»
Nella causa T‑227/06,
RSA Security Ireland Ltd, con sede in Shannon (Irlanda), rappresentata dal sig. B. Conway, barrister, e dalla sig.ra S. Daly, solicitor,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2006, n. 888, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 165, pag. 6),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
Nomenclatura combinata
1 Al fine di applicare la tariffa doganale comune e per facilitare la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci, il Consiglio, con l’adozione del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulla nomenclatura combinata»), ha istituito una nomenclatura completa delle merci costituenti l’oggetto di operazioni di importazione o di esportazione nella Comunità (in prosieguo: la «nomenclatura combinata»). Tale nomenclatura è contenuta nell’allegato I del detto regolamento.
2 Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nella Comunità, la Commissione, con l’aiuto di un comitato di rappresentanti degli Stati membri (il comitato del codice doganale), può adottare diverse misure, elencate all’art. 9 del regolamento sulla nomenclatura combinata. Tra queste misure figura in particolare la possibilità per la Commissione di adottare regolamenti rivolti alla classificazione tariffaria di merci particolari nella nomenclatura combinata [art. 9, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento sulla nomenclatura combinata].
3 Al momento dell’adozione del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2006, n. 888, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 165, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), le voci doganali 8470, 8471 e 8543 della nomenclatura combinata avevano il seguente tenore:
– voce 8470: «[m]acchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa (…)»;
– voce 8471: «[m]acchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove»;
– voce 8543: «[m]acchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo».
Informazioni tariffarie vincolanti
4 Ai sensi degli artt. 11, n. 1, e 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), come modificato, gli operatori economici possono ottenere informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») da parte delle autorità doganali. Si tratta di informazioni sulla classificazione tariffaria di determinate merci, che vincolano tali autorità nei confronti del richiedente e/o titolare della ITV.
5 L’art. 12 del codice doganale così dispone:
«1. L’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, [ITV] o informazioni vincolanti in materia di origine.
(…)
4. Un’informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria (…) a decorrere dalla data della sua comunicazione. (…)
5. Un’informazione vincolante cessa di essere valida:
a) in materia tariffaria:
i) quando, in seguito all’adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;
(…)
Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l’informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette (…);
(…)
6. Un’informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti ii) o iii) o lettera b), punti ii) o iii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell’informazione e anteriormente all’adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Nell’ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), il regolamento o l’accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.
(…)».
6 L’art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale (GU L 253, pag. 1), come modificato, così dispone:
«Nel caso di [ITV], le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:
a) una copia della richiesta di [ITV] (…);
b) una copia dell’[ITV] notificata (…);
(…)
Le trasmissioni sono effettuate per via telematica».
7 L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2454/93 dispone:
«In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:
– la Commissione procede, d’ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all’iscrizione di tale questione all’ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva,
– secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l’applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura (…)».
Fatti
8 La ricorrente, RSA Security Ireland Ltd, è una società di diritto irlandese che produce, importa e commercializza nella Comunità europea un dispositivo di sicurezza denominato «RSA SecurID authenticator» sotto due forme principali, una detta «carta di credito» e una detta «key fob».
9 L’8 febbraio 2001 gli Irish Revenue Commissioners (amministrazione tributaria e doganale irlandese; in prosieguo: gli «IRC») rilasciavano, su richiesta della ricorrente, un’ITV che classificava il suo prodotto nella sottovoce 8473 30 10 00 della nomenclatura combinata. Detta ITV descrive il prodotto nel modo seguente: «[Si tratta di] un meccanismo di sicurezza per transazioni Internet costituito da uno schermo a cristalli liquidi (LCD), un PCB, un microcontrollore/circuito stampato, condensatori e una batteria. Tutti [questi] componenti (…) sono incorporati in un contenitore di plastica».
10 Il 1° dicembre 2003 gli IRC comunicavano alla ricorrente che il comitato del codice doganale, sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica» (in prosieguo: il «comitato nomenclatura»), aveva deciso che la classificazione corretta del prodotto era il codice NC 8543 89. Pertanto, per conformarsi alle decisioni del detto comitato, gli IRC revocavano l’ITV dell’8 febbraio 2001 con effetto immediato e la sostituivano, l’8 aprile 2004, con un’altra ITV che classificava il tipo di apparecchio in questione nella sottovoce tariffaria corrispondente al codice NC 8543 89 95 99. La nuova ITV descrive così il prodotto: «[Si tratta di] un dispositivo di sicurezza per computer consistente in un LCD, un circuito stampato e una batteria incorporati in un contenitore di plastica o in un contenitore a forma di carta di credito. Una volta programmato fornisce un accesso sicuro a un sistema informatico nel punto di connessione identificando l’utilizzatore e convalidando il suo accesso».
11 Poiché l’aliquota del dazio doganale è notevolmente più elevata per la voce 8543 di quanto non lo sia per la voce 8473, la ricorrente impugnava la classificazione degli IRC dinanzi ai Revenue Appeal Commissioners (commissione di ricorso irlandese; in prosieguo: gli «AC»).
12 Con decisione 10 ottobre 2005 gli AC accoglievano il ricorso, dichiarando che la corretta classificazione del prodotto controverso, secondo le norme di interpretazione e di classificazione del codice doganale, andava stabilita con riferimento alle sue caratteristiche e qualità oggettive e con specifico riguardo al fatto che esso calcola e visualizza numeri pseudoaleatori. Gli AC stabilivano che il prodotto doveva essere classificato come apparecchio di calcolo rientrante nella voce 8470 10 00 00.
13 Poiché le decisioni degli AC avevano l’effetto di invalidare l’ITV rilasciata l’8 aprile 2004, gli IRC ne informavano la Commissione. Successivamente, gli IRC decidevano di non impugnare tale decisione dinanzi alle Superior Courts of Ireland (giurisdizioni superiori irlandesi). Pertanto, la decisione degli AC concernente la classificazione del prodotto controverso diventava definitiva in diritto irlandese.
14 La ricorrente chiedeva quindi agli IRC il rimborso dei dazi doganali pagati anteriormente sui prodotti importati a titolo dell’ITV dell’8 aprile 2004. Con lettera 27 ottobre 2005 gli IRC revocavano formalmente detta ITV, in conformità della decisione degli AC 10 ottobre 2005 che aveva classificato il prodotto alla voce 8470 10 00 00.
15 Il 15 novembre 2005 la Commissione sottoponeva al comitato nomenclatura la nota degli IRC relativa alla «classificazione tariffaria di un dispositivo di sicurezza informatico denominato “authentificateur SecurID” (digipass)». Tale domanda veniva esaminata nel corso di varie riunioni del suddetto comitato.
16 Con lettera 9 marzo 2006 gli IRC comunicavano alla ricorrente che il comitato nomenclatura aveva discusso la revoca dell’ITV a seguito della decisione degli AC 10 ottobre 2005 e che la Commissione, dopo l’approvazione di un progetto di testo da parte del comitato nomenclatura, aveva infine adottato un regolamento che classificava il prodotto in questione nella sottovoce 8543 89 97 della nomenclatura combinata. Con messaggio di posta elettronica 23 giugno 2006 gli IRC informavano la ricorrente della pubblicazione del regolamento impugnato, precisando che si trattava del regolamento pertinente cui essi avevano fatto riferimento nella menzionata lettera 9 marzo 2006.
17 L’allegato del regolamento impugnato stabilisce la classificazione del prodotto controverso nei seguenti termini:
Designazione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Dispositivo di sicurezza destinato a consentire l’accesso alle registrazioni contenute in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.
È costituito da uno schermo a cristalli liquidi, da un circuito stampato e da una batteria, incorporati in un piccolo contenitore di plastica che può essere applicato su un portachiavi.
Il dispositivo genera una sequenza di sei cifre, specifica per un utilizzatore determinato, che gli consente l’accesso alle registrazioni contenute nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.
Il dispositivo non può essere connesso ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e funziona in modo autonomo.
8543 89 97
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 854389 e 85438997.
Il dispositivo non può essere classificato alla voce 8470, in quanto sprovvisto sia dei congegni manuali per la registrazione delle informazioni, sia della funzione di calcolo di cui alla descrizione della voce (cfr. note esplicative del SA alla suddetta voce).
Non può essere classificato alla voce 8471, sia perché non può essere liberamente programmato conformemente ai bisogni dell’utilizzatore [cfr. nota 5, punto A, lettera a) 2), del capitolo 84], sia perché non è un elemento di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, in quanto non collegabile all’unità centrale di elaborazione [cfr. nota 5, punto B, lettera b), del capitolo 84].
Il dispositivo può essere classificato alla voce 8543, in quanto si tratta di un apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove.
18 Conformemente al suo art. 3, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 7 luglio 2006.
19 Con lettera 11 agosto 2006, in risposta ad una richiesta di informazioni inviata l’8 agosto 2006 dalla ricorrente, gli IRC confermavano che il regolamento impugnato classificava lo «RSA SecurID authenticator alla voce 8543 89 97» e precisavano inoltre che esso annullava, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, la decisione degli AC 10 ottobre 2005, e si applicava al prodotto in questione sia sotto forma di «key fob» che sotto forma di «carta di credito».
Procedimento e conclusioni delle parti
20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
21 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2006, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni scritte su tale eccezione l’8 gennaio 2007.
22 Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
23 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– in subordine, sospendere la decisione su tale eccezione fino alla pronuncia nel merito;
– annullare il regolamento impugnato, in quanto esso non classifica il suo prodotto nella nomenclatura combinata con riferimento alle sue oggettive caratteristiche e qualità;
– in subordine, annullare il regolamento impugnato, in quanto adottato sulla base di uno sviamento di potere e/o di una violazione di formalità sostanziali da parte della Commissione;
– dichiarare che il prodotto, che per natura è una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, dev’essere classificato alla voce 8471 della nomenclatura combinata;
– in subordine, dichiarare che la caratteristica essenziale del prodotto è la sua capacità specifica di generare e svolgere calcoli matematici specificati dall’utente al momento dell’acquisto e che va quindi classificato come macchina con dispositivo di calcolo alla voce 8470 della nomenclatura combinata;
– dichiarare che la caratteristica essenziale del prodotto non è quella di dispositivo di sicurezza o di consentire l’accesso alle registrazioni contenute in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o altrove;
– ordinare il rimborso dei dazi doganali da essa pagati per l’importazione del prodotto nella Comunità dall’entrata in vigore del regolamento impugnato e il pagamento dei relativi interessi;
– condannare la Commissione alle spese.
24 A titolo di misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale, con lettera 4 marzo 2008, ha sottoposto un quesito scritto alla Commissione e l’ha inoltre invitata a produrre taluni documenti. La Commissione ha ottemperato a tali richieste entro i termini impartiti.
In diritto
25 Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente salvo decisione contraria del Tribunale. Quest’ultimo ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa per statuire sul ricorso senza aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
26 La Commissione fa valere che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato.
27 Essa rammenta anzitutto che, secondo la giurisprudenza, il ricorso proposto da un singolo non è ricevibile qualora sia diretto contro un regolamento di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. Essa fa valere in particolare che, secondo costante giurisprudenza, gli operatori non sono individualmente interessati dai regolamenti di classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata e che i loro ricorsi diretti contro tali regolamenti sono stati dichiarati irricevibili.
28 Inoltre, la causa decisa dalla sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑243/01, Sony Computer Entertainment Europe/Commissione (Racc. pag. II‑4189; in prosieguo: la «sentenza Sony»), sarebbe stata la sola nella quale un operatore è stato considerato come individualmente interessato da un regolamento di classificazione tariffaria, e ciò sarebbe avvenuto sulla scorta di quattro fattori combinati. Le «circostanze eccezionali» di tale causa non sarebbero nel caso di specie sufficientemente comprovate per poter giungere alla stessa conclusione.
29 Per quanto riguarda il primo fattore, ossia la circostanza che all’origine del regolamento in discussione nella causa definita con la sentenza Sony, citata al precedente punto 28, vi era stata una richiesta di ITV presentata dalla società Sony e nessun altro prodotto ad eccezione della sua consolle da gioco era stato oggetto di una dimostrazione o di una discussione nel corso della procedura che aveva portato all’adozione del menzionato regolamento (sentenza Sony, cit. al punto 28 supra, punti 64‑66), la Commissione ritiene che nella specie tale fattore non possa che rivestire un’importanza minima o nulla, in quanto la procedura che porta all’adozione di un regolamento di classificazione tariffaria verrebbe sempre innescata da difficoltà legate alla classificazione di un prodotto. Inoltre, come la ricorrente avrebbe ammesso nell’atto introduttivo, il prodotto in questione non è stato specificamente esaminato dal comitato nomenclatura e non sarebbe stata presentata alcuna fotografia di tale prodotto. Per di più, la ricorrente avrebbe anche ammesso che detto comitato aveva preso in considerazione la situazione di un prodotto analogo, il «Digipass», anteriormente classificato alla stessa voce.
30 Per quanto riguarda il secondo fattore, ossia il fatto che la Sony era l’unico operatore la cui sfera giuridica fosse stata lesa dal regolamento di classificazione controverso, che avrebbe influito sull’esito della controversia a livello nazionale (sentenza Sony cit. al punto 28 supra, punti 68 e 69), la Commissione osserva che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una controversia dinanzi ai giudici nazionali vertente sulla classificazione del prodotto in questione, sul cui esito influirebbe il regolamento impugnato. Inoltre, la ricorrente non sarebbe l’unica impresa ad essere interessata dal regolamento impugnato, come avrebbe espressamente ammesso essa stessa nell’atto introduttivo, dato che almeno quattro diverse imprese potrebbero fabbricare e commercializzare prodotti aventi caratteristiche simili o molto simili a quelle del prodotto della ricorrente, tutti potenzialmente interessati dal detto regolamento. A tale riguardo, se pure lo scambio di corrispondenza con le autorità irlandesi, allegata al ricorso, dimostrava indubitabilmente che il regolamento impugnato è applicabile al suo prodotto, esso tuttavia non dimostrerebbe che il suo prodotto sia l’unico interessato dal menzionato regolamento.
31 Quanto al terzo fattore, ossia il fatto che, nella causa definita con la sentenza Sony, citata al precedente punto 28, il regolamento controverso riguardava specificamente il prodotto della ricorrente, dato che vi era allegata una fotografia del prodotto recante il logo della Sony e al momento dell’entrata in vigore del suddetto regolamento non esistevano altri prodotti che presentassero identiche caratteristiche (sentenza Sony, cit. al punto 28 supra, punti 71‑74), la Commissione ritiene che detto fattore non sussista nel caso di specie. Il regolamento impugnato non conterrebbe infatti alcuna fotografia del prodotto controverso né alcun riferimento a un logo, brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà appartenente alla ricorrente. Peraltro, la ricorrente non avrebbe affermato né di essere titolare dei brevetti che descrivono il prodotto controverso, i cui estratti sono stati versati agli atti, né che il regolamento impugnato avesse una qualsiasi incidenza sui diritti conferiti dai brevetti. La Commissione ritiene infine che la descrizione del prodotto di cui alla colonna 1 dell’allegato del regolamento impugnato sia generica, fondata sulle caratteristiche e proprietà tecniche dei prodotti in questione nonché sulle motivazioni esposte nella colonna 3 dell’allegato, e che da tale descrizione non si potrebbe dedurre che essa si applichi unicamente al prodotto della ricorrente, la quale peraltro non avrebbe affermato né dimostrato il contrario.
32 Per quanto riguarda il quarto fattore, la Commissione fa valere che, a differenza della Sony, che era l’unico importatore autorizzato del prodotto classificato con il regolamento in discussione nella causa definita con la sentenza Sony, citata al precedente punto 28, la ricorrente non ha affermato di essere l’unico importatore autorizzato del prodotto controverso.
33 La Commissione ritiene, in definitiva, che nella fattispecie non ricorra alcuna delle circostanze eccezionali di cui alla causa decisa con la sentenza Sony, citata al precedente punto 28. Di conseguenza, il regolamento impugnato dovrebbe essere definito come misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. La ricorrente non sarebbe quindi individualmente interessata da tale regolamento. La Commissione ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza, un regolamento di classificazione tariffaria è applicabile per analogia, in quanto l’esame di un determinato prodotto da parte del comitato nomenclatura riguarda non solo il prodotto in questione, ma anche prodotti identici o simili.
34 Infine, la Commissione osserva che una decisione di irricevibilità del ricorso non priverebbe la ricorrente di tutela giurisdizionale, dato che essa potrebbe eccepire l’illegittimità del regolamento impugnato a sostegno di un ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale contro un atto nazionale di esecuzione.
35 La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione e si ritiene individualmente interessata dal regolamento impugnato in ragione di una situazione di fatto che la distingue rispetto a qualsiasi altro operatore.
36 Essa fa valere che, conformemente alla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197; in prosieguo: la «sentenza Plaumann»), vari fattori specifici sono atti a distinguere la sua situazione.
37 In primo luogo, gli AC avrebbero accolto il suo ricorso contro la classificazione tariffaria del prodotto controverso operata con l’ITV dell’8 aprile 2004, il che avrebbe comportato una revoca di quest’ultima.
38 In secondo luogo, la decisione degli AC sarebbe divenuta definitiva in diritto irlandese, per cui gli IRC avrebbero deciso, dopo avere consultato la Commissione, di non esercitare il loro diritto di ricorso contro tale decisione.
39 In terzo luogo, la procedura amministrativa condotta dagli IRC e dalla Commissione, a seguito della decisione degli AC, avrebbe riguardato specificamente il prodotto controverso.
40 In quarto luogo, le lettere degli IRC inviate alla ricorrente (v. supra, punti 16 e 19), dimostrerebbero indubitabilmente che il regolamento impugnato è stato redatto proprio allo scopo di ribaltare la decisione di classificazione tariffaria degli AC.
41 In quinto e ultimo luogo, la ricorrente sarebbe l’unica impresa che abbia ottenuto, attraverso un rimedio giuridico, l’annullamento di un’ITV relativa al proprio prodotto e benefici così di una classificazione tariffaria più favorevole, classificazione che è stata invalidata dal regolamento impugnato.
42 La ricorrente fa inoltre valere che il regolamento impugnato, benché possa apparire redatto in termini generali e astratti, non può essere considerato unicamente una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e che produce effetti giuridici su categorie di persone indicate in maniera generale e astratta. La natura della partecipazione della Commissione alla scelta degli IRC di rinunciare al loro ricorso contro la decisione degli AC, il modo in cui il regolamento impugnato è stato redatto e la sua adozione testimonierebbero che esso costituisce una misura deliberatamente diretta ad annullare la decisione degli AC e, di conseguenza, l’ITV rilasciata a seguito di tale decisione. In definitiva, il regolamento impugnato sarebbe solo una decisione dissimulata.
43 La ricorrente si riferisce inoltre alla causa definita con la sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio (Racc. pag. I‑1853; in prosieguo: la «sentenza Codorníu»), in cui la ricorrente era stata considerata individualmente interessata in quanto, da un lato, godeva di un diritto all’utilizzo di un marchio denominativo registrato prima dell’adozione del regolamento controverso e, dall’altro, quest’ultimo le impediva di godere di qualsiasi diritto sul suo marchio. Nel caso di specie la ricorrente si troverebbe in una situazione analoga a quella della società Codorníu, dal momento che la decisione degli AC ha sancito un diritto a una determinata classificazione tariffaria, diritto che il regolamento impugnato mirerebbe a riformare.
44 Inoltre, l’analisi operata dalla Commissione della nozione di persona «individualmente interessata» sarebbe errata al punto da assimilare surrettiziamente tale nozione a quella di persona «singolarmente interessata». Orbene, come dimostrerebbe la causa definita con la sentenza Codorníu, citata al precedente punto 43, la circostanza che altri produttori comunitari, eventualmente titolari di marchi, siano stati parimenti colpiti dal regolamento controverso non avrebbe impedito alla Corte di constatare che la Codorníu aveva dimostrato di essere direttamente e individualmente interessata dal detto regolamento. La Corte, pertanto, non avrebbe dichiarato che il regolamento controverso doveva riguardare la Codorníu in modo particolare e in via esclusiva per riconoscerle il diritto di proporre un ricorso di annullamento.
45 La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza cui fa riferimento la Commissione non è pertinente. Le circostanze di fatto delle cause definite con le sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3463), e 14 febbraio 1985, causa 40/84, Casteels/Commissione (Racc. pag. 667), nonché con le ordinanze del Tribunale 29 aprile 1999, causa T‑120/98, Alce/Commissione (Racc. pag. II‑1395), e 30 gennaio 2001, causa T‑49/00, Iposea/Commissione (Racc. pag. II‑163), sarebbero infatti radicalmente diverse da quelle del caso di specie.
46 La ricorrente ritiene inoltre che l’interpretazione data dalla Commissione alla sentenza Sony, citata al precedente punto 28, sia errata, in quanto diretta a subordinare all’esistenza di quattro fattori combinati la ricevibilità del ricorso di annullamento contro un regolamento di classificazione tariffaria. Al contrario, la suddetta causa andrebbe interpretata nel senso che è la presenza di questi quattro fattori che ha condotto il Tribunale a concludere, conformemente ai criteri elaborati nella sentenza Plaumann, citata al precedente punto 36, che la Sony era individualmente interessata.
47 La ricorrente contesta inoltre la fondatezza degli argomenti della Commissione relativi ai quattro fattori individuati da quest’ultima. Per quanto riguarda il primo fattore, la ricorrente fa valere che il contesto di fatto della presente causa non può essere ignorato nella valutazione del comportamento tenuto dalla Commissione durante la procedura sfociata nell’adozione del regolamento impugnato, dato che essa intendeva negarle la classificazione tariffaria stabilita dagli AC. Tale aspetto del contesto di fatto, con tutte le interazioni intervenute tra la Commissione e gli IRC, dimostrerebbe, in particolare, che il regolamento impugnato è in realtà una decisione dissimulata, che identifica la ricorrente quale soggetto individualmente interessato.
48 A tale riguardo la ricorrente respinge l’affermazione della Commissione che considera quale elemento atto a dimostrare l’assenza di interesse individuale della ricorrente il fatto che né il prodotto controverso, né le fotografie che lo rappresentano, né il fascicolo del suo brevetto siano stati specificamente esaminati dal comitato nomenclatura. Tale mancanza di attenzione per il suo prodotto proverebbe semmai la mancanza di una buona amministrazione nella procedura di adozione del regolamento impugnato. Come dimostrerebbe la corrispondenza tra la ricorrente e gli IRC, i membri del comitato nomenclatura, al pari della stessa Commissione, erano consapevoli che lo scopo principale dei loro lavori consisteva nell’esaminare la classificazione tariffaria del prodotto operata dagli AC, dato che tale questione era stata loro sottoposta dagli IRC a seguito della decisione degli stessi AC. In definitiva, la sola circostanza che il diritto della ricorrente di beneficiare di una classificazione tariffaria a seguito della decisione degli AC sia stato deliberatamente escluso dal regolamento impugnato consentirebbe di distinguere la ricorrente stessa dagli altri operatori.
49 Per quanto riguarda il secondo fattore, la ricorrente ritiene che l’affermazione della Commissione relativa all’inesistenza, nella fattispecie, di una controversia dinanzi ai giudici nazionali vertente sulla classificazione del prodotto controverso, sul cui esito influirebbe il regolamento impugnato, non presenta alcun nesso con la questione della ricevibilità del suo ricorso.
50 Essa ritiene inoltre che l’affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente non è, a differenza della Sony, l’unico operatore sulla cui sfera giuridica incida il regolamento impugnato, riveli un’errata comprensione della sentenza Sony, citata al precedente punto 28. Infatti, al pari della Sony, da un lato, la ricorrente avrebbe proposto con successo un ricorso contro un’ITV rilasciata dall’autorità doganale nazionale e, dall’altro, la classificazione tariffaria favorevole accordata dal giudice nazionale sarebbe stata annullata e sostituita dal regolamento impugnato. La ricorrente sarebbe quindi l’unica impresa sulla cui sfera giuridica abbia influito l’adozione di tale regolamento.
51 Peraltro, la posizione giuridica delle altre imprese che possono fabbricare e commercializzare prodotti potenzialmente interessati dal regolamento impugnato non sarebbe toccata da quest’ultimo. Infatti, tali imprese, a differenza della ricorrente, non avrebbero assolutamente ottenuto il diritto particolare di importare i loro prodotti nella Comunità alla voce tariffaria 8470. La loro posizione giuridica sarebbe quindi analoga a quella dell’altro operatore menzionato al punto 70 della sentenza Sony, citata al precedente punto 28, cui era stata rilasciata un’ITV relativa a un prodotto analogo alla PlayStation®2 nella voce tariffaria contestata dalla Sony e non in quella che le era stata accordata dal VAT and Duties Tribunal (commissione tributaria competente in materia di IVA ed accise, Regno Unito).
52 Per quanto riguarda il terzo fattore, la ricorrente ritiene che l’importanza attribuita dalla Commissione al fatto che il regolamento impugnato non contiene fotografie del prodotto né altri riferimenti diretti o indiretti al suo logo, al suo brevetto o al suo marchio commerciale costituisce ancora una deformazione delle constatazioni operate dal Tribunale nella sentenza Sony, citata al precedente punto 28. Nella causa all’origine di tale sentenza la fotografia del prodotto allegata al regolamento controverso avrebbe infatti rappresentato solo una prova supplementare e non decisiva del fatto che il regolamento in questione doveva essere interpretato come una decisione di classificazione tariffaria del prodotto PlayStation®2. Da questa circostanza non si potrebbe trarre la conclusione che, secondo il Tribunale, l’assenza di tale prova, scritta o fotografica, nel corpo di un regolamento e dei suoi allegati, escluderebbe che l’importatore in questione sia individualmente interessato dal detto regolamento. Tale conclusione sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l’assenza in un regolamento di elementi di identificazione degli operatori potenzialmente interessati non è determinante per affermare che essi non possano essere individualmente interessati, dato che quest’ultimo aspetto può essere comprovato, secondo la sentenza Plaumann, citata al precedente punto 36, dall’esistenza di fatti o circostanze tali da distinguerli.
53 Per quanto riguarda l’argomento della Commissione relativo alla mancanza di valore probatorio degli estratti di brevetti versati al fascicolo dalla ricorrente, quest’ultima replica di non avere mai sostenuto che il regolamento impugnato ledesse i diritti conferitile dai brevetti in questione. A tale riguardo essa sottolinea che il nesso esistente tra le circostanze di fatto del caso di specie e quelle della causa definita dalla sentenza Codorníu, citata al precedente punto 43, non è determinato dall’esistenza dei brevetti, bensì dalla decisione degli AC.
54 La ricorrente contesta altresì l’argomento della Commissione secondo cui il quarto fattore della sentenza Sony, citata al precedente punto 28, non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto, a differenza della Sony, essa non è l’unica importatrice autorizzata del prodotto controverso. Infatti, in tale sentenza il Tribunale non avrebbe dichiarato che un operatore debba essere l’unico importatore autorizzato per potere essere individualmente interessato da un regolamento di classificazione tariffaria, il che sarebbe peraltro contrario alla sentenza Plaumann, citata al precedente punto 36. Inoltre, la ricorrente contesta l’impostazione della Commissione secondo cui l’applicazione per analogia del regolamento di classificazione tariffaria renderebbe irricevibile qualsiasi ricorso contro questo tipo di atto. La classificazione per analogia sarebbe infatti priva di effetti sul diritto di una persona fisica o giuridica di dimostrare il proprio interesse individuale affinché il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario sia dichiarato ricevibile.
55 Per quanto riguarda, infine, l’argomento della Commissione relativo alla tutela giurisdizionale effettiva, la ricorrente sottolinea che il presente ricorso costituisce il suo unico mezzo per impugnare il regolamento controverso, dato che essa non può ricorrere alle procedure di appello dinanzi alle Superior Courts of Ireland, a seguito della scelta degli IRC di non avvalersi di tale opzione. Inoltre, il diritto assoluto e senza riserva, conferito ai singoli dall’art. 230, quarto comma, CE, di adire il Tribunale con un ricorso di annullamento contro un regolamento si aggiungerebbe al diritto di eccepire l’invalidità di un atto comunitario dinanzi a un giudice nazionale, e l’esistenza di mezzi di ricorso non osterebbe, di per sé, alla ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto in forza di detto articolo.
Giudizio del Tribunale
56 Secondo costante giurisprudenza, le persone fisiche e giuridiche non sono in linea di principio legittimate a presentare ricorsi, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, diretti all’annullamento di regolamenti di classificazione tariffaria. Malgrado l’apparenza concreta delle descrizioni che essi contengono, tali atti hanno cionondimeno, sotto tutti gli aspetti, natura generale in quanto riguardano tutte le merci corrispondenti alla descrizione, a prescindere dalle loro caratteristiche peculiari e dalla provenienza, e producono effetti, nell’interesse dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune, per tutte le autorità doganali della Comunità e nei confronti di tutti gli importatori (v. sentenza Sony, cit. al punto 28 supra, punto 58, e giurisprudenza ivi citata; ordinanze del Tribunale 19 marzo 2007, causa T‑183/04, Tokai Europe/Commissione, Racc. pag. II-27, punto 48, e 19 febbraio 2008, causa T‑82/06, Apple Computer International/Commissione, Racc. pag. II-279, punto 45).
57 Nel caso di specie, l’art. 1 del regolamento impugnato dispone che le merci che presentano le caratteristiche descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate, nell’ambito della nomenclatura combinata, nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 della medesima tabella, ossia il codice NC 8543 89 97. La disposizione si applica a tutti i prodotti analoghi o corrispondenti al tipo descritto, a prescindere dalle loro caratteristiche individuali e dalla loro provenienza (v., in tal senso, sentenza Casteels/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 11, e ordinanza Apple Computer International/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 46).
58 Tale disposizione, che appare come un provvedimento di portata generale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, si applica a una situazione obiettivamente determinata e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerati in maniera generale ed astratta, e in particolare nei confronti degli importatori dei prodotti da esso contemplati (v., in tal senso, ordinanza Iposea/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 24, e giurisprudenza ivi citata).
59 Tuttavia, anche un atto avente portata generale può, in determinate circostanze, riguardare individualmente taluni operatori economici, i quali possono quindi impugnarlo ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Ciò si verifica quando l’atto in questione li colpisca a causa di determinate qualità ad essi peculiari o di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a chiunque altro e perciò li individua alla stessa stregua del destinatario di una decisione (sentenze Plaumann, cit. al punto 36 supra, pag. 223, e Codorníu, cit. al punto 43 supra, punti 19 e 20; ordinanze Tokai Europe/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 49, e Apple Computer International/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 48). A questo proposito, la sola circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non porta a distinguere questi ultimi dalla generalità degli operatori interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C‑409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I‑7531, punto 37; ordinanze del Tribunale 25 settembre 2002, causa T‑178/01, Di Lenardo/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 52, e 12 gennaio 2007, causa T‑104/06, SPM/Commissione, Racc. pag. II-2, punto 70).
60 Secondo costante giurisprudenza, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché tale applicazione si effettui in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (v., in tal senso, sentenza Codorníu, cit. al punto 43 supra, punto 18; ordinanze Iposea/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 31, e Apple Computer International/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 52).
61 Inoltre, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ad altri operatori dello stesso settore non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto (ordinanze del Tribunale 8 settembre 2005, causa T‑287/04, Lorte e a./Consiglio, Racc. pag. II‑3125, punto 54, e 12 marzo 2007, causa T‑417/04, Regione Autonoma Friuli‑Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II‑641, punto 58).
62 Nella specie, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la classificazione di cui trattasi è stata innescata dalla richiesta di ITV da essa presentata agli IRC, che, a seguito del suo ricorso agli AC, questi ultimi avrebbero adottato una decisione definitiva sul prodotto controverso classificandolo con il codice NC 8470 e che, pertanto, essa sarebbe l’unica impresa che beneficia di una classificazione tariffaria particolare, successivamente annullata dal regolamento impugnato. Infine, la procedura amministrativa seguita dagli IRC e quella sfociata nell’adozione del regolamento impugnato seguita dalla Commissione, successivamente alla decisione degli AC, sarebbero state condotte con specifico riguardo al suo prodotto.
63 Il Tribunale ritiene che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non consentano di individuare una qualità che, in deroga ai principi enunciati ai precedenti punti 56‑58, le sia peculiare, né una situazione di fatto che la caratterizzi e quindi la distingua rispetto agli altri operatori economici potenzialmente interessati dal regolamento impugnato.
64 A tale riguardo, anzitutto, si deve ricordare che l’ITV ha lo scopo di rassicurare l’operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione delle merci. Viceversa, un’informazione del genere non ha lo scopo e non può avere l’effetto di garantire all’operatore che la voce doganale alla quale esso si riferisce non sia in seguito modificata da un atto adottato dal legislatore comunitario, dato che la validità di un’ITV è stabilita dall’art. 12 dello stesso codice doganale (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 gennaio 1998, causa C‑315/96, Lopex Export, Racc. pag. I‑317, punto 28).
65 Orbene, il fatto che un giudice di uno Stato membro decida di annullare un’ITV e di riclassificare un determinato prodotto in una certa voce della nomenclatura combinata non è tale, di per sé, da individualizzare la situazione giuridica dell’operatore che potrebbe avvalersene. Infatti, se pure tale decisione vincola le autorità doganali dello stesso Stato, ciò non implica che, come afferma la ricorrente, detta decisione sia costitutiva di un diritto a importare il prodotto con un determinato codice NC sufficiente di per sé ad individualizzarla. Ne consegue che nella specie la ricorrente non può fondare la propria peculiarità sul fatto di essere l’unica impresa che abbia ottenuto mediante rimedi giuridici l’annullamento di un’ITV e abbia quindi acquisito il diritto di importare il prodotto controverso sotto la voce 8470 della nomenclatura combinata.
66 Le considerazioni che precedono non possono essere inficiate dagli argomenti della ricorrente fondati sulla procedura di adozione del regolamento impugnato.
67 Se è vero che la procedura di adozione del regolamento impugnato è stata innescata dalla richiesta presentata dalle autorità irlandesi a seguito della decisione degli AC, tuttavia tale circostanza non è atta, di per sé, a distinguere la ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Infatti, l’applicazione di un regolamento di classificazione tariffaria si estende, in linea di principio, a tutti i prodotti analoghi o corrispondenti al tipo descritto, a prescindere dalle loro caratteristiche individuali e dalla loro provenienza.
68 Inoltre, per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui le circostanze di fatto successive alla decisione degli AC dimostrerebbero in sostanza che la menzionata procedura aveva riguardato specificamente il prodotto controverso, il Tribunale osserva che risulta dagli atti che già nell’agosto 2003 la Commissione aveva informato le autorità doganali degli Stati membri di avere ricevuto dall’amministrazione doganale polacca una richiesta riguardante la classificazione tariffaria di un prodotto, denominato «digipass», che presentava caratteristiche analoghe a quelle del prodotto controverso. Tale questione è stata esaminata in un primo tempo nel corso della 322a riunione del comitato nomenclatura, che ha avuto luogo nell’ottobre 2003 ed è stata preceduta da uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e gli IRC in merito alla prima ITV emessa da questi ultimi, ossia quella dell’8 febbraio 2001, che attribuiva una voce tariffaria diversa da quella indicata da un’ITV rilasciata dalle autorità doganali tedesche, la quale classificava un prodotto analogo a quello della ricorrente nella sottovoce 8543 89 95. Solo a seguito del parere del comitato nomenclatura, secondo cui il «digipass» era un dispositivo di sicurezza rientrante nella sottovoce residuale 8543 89, gli IRC hanno annunciato, con lettera 1° dicembre 2003, di avere revocato l’ITV dell’8 febbraio 2001 e di voler rilasciare una nuova ITV, cosa che hanno fatto l’8 aprile 2004 riclassificando il prodotto della ricorrente alla voce 8543 89 95 99, classificazione che è stata successivamente rimessa in discussione dalla decisione degli AC del 10 ottobre 2005.
69 Nel frattempo, la questione della classificazione di tali prodotti era stata nuovamente riesaminata dal comitato nomenclatura nel corso della sua 350a riunione, che ha avuto luogo il 20 settembre 2004, durante la quale è stato concluso che «i dispositivi, resi sicuri da una password che consente l’identificazione dell’utente, che calcolano e generano una password specifica, sono apparecchi aventi una funzione specifica rientranti nel n. 8543 89». Tutte queste circostanze sono state peraltro chiaramente richiamate nella nota degli IRC che ha innescato la procedura sfociata, dopo molte discussioni all’interno del comitato nomenclatura svoltesi rispettivamente nella 386a, 389a e 391a riunione, nell’adozione del regolamento impugnato (v. supra, punto 15).
70 Non ci si può quindi limitare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ad affermare che la procedura seguita alla decisione degli AC è stata innescata dalla domanda degli IRC, dato che essa rientra in un contesto più generale e più ampio che va al di là delle circostanze di fatto del caso di specie, posto che, come si è già precisato, un altro Stato membro aveva precedentemente chiesto informazioni su un prodotto analogo e la Commissione aveva riferito che esisteva una divergenza tra le ITV rilasciate dalle autorità doganali tedesche e irlandesi, nonché una divergenza di opinioni in ordine alla classificazione di tali prodotti tra varie autorità degli Stati membri.
71 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui le lettere inviatele dagli IRC dimostrerebbero che il regolamento impugnato è stato redatto precisamente allo scopo di invalidare la decisione degli AC, si deve rilevare che tale argomento non solo non è stato sufficientemente suffragato, ma è anche irrilevante, dato che le dette lettere provengono dalle autorità doganali irlandesi e non dalla Commissione e che, pertanto, le affermazioni ivi contenute non possono avere l’effetto di impegnare quest’ultima. Del resto, tali lettere confermano solo che il regolamento impugnato è applicabile al prodotto della ricorrente e non lasciano assolutamente trasparire che lo scopo del regolamento in questione fosse quello di invalidare la decisione degli AC. Risulta in particolare dalla lettera degli IRC datata 11 agosto 2006 che l’invalidità della decisione degli AC è la conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento impugnato e non lo scopo perseguito con l’adozione di questo.
72 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui gli IRC avevano deciso, dopo avere consultato la Commissione, di non impugnare la decisione degli AC, dagli atti non emerge assolutamente che tale decisione sia stata presa a seguito di suggerimenti o pressioni da parte della Commissione. Anzi, nella nota inviata al comitato nomenclatura (v. supra, punto 15), che ha innescato la procedura sfociata nell’adozione del regolamento impugnato, gli IRC hanno precisato:
«L’amministrazione tributaria ha deciso di non sottoporre l’esposizione dei fatti al parere dell’Alta Corte su un punto di diritto, dato che la decisione [degli AC] verteva sui fatti. La questione è stata comunicata per conoscenza al comitato [nomenclatura]».
73 Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento della ricorrente fondato sul fatto che la decisione degli AC costituisce una situazione di fatto che ha l’effetto di distinguerla in modo analogo alla Codorníu nella causa definita con la sentenza Codorníu, citata al precedente punto 43, è sufficiente sottolineare che, a differenza del diritto di marchio di cui era titolare in via esclusiva la ricorrente in quella causa, dato che la Corte aveva rilevato a tale riguardo che la ricorrente aveva registrato il suo marchio denominativo in Spagna nel 1924 e aveva utilizzato tradizionalmente detto marchio sia prima che dopo la registrazione, il diritto della ricorrente di importare il proprio prodotto con un determinato codice della nomenclatura combinata risulta unicamente dalla decisione degli AC. Poiché le due situazioni non sono assolutamente equiparabili, la decisione degli AC non può essere considerata una circostanza che consenta di distinguere la ricorrente in modo analogo alla Codorníu, la quale, in virtù del diritto esclusivo derivante dalla registrazione del suo marchio, si trovava, a seguito dell’adozione del regolamento controverso, in una situazione del tutto diversa da quella della generalità degli operatori economici.
74 Per quanto riguarda, in quinto luogo, il fatto che il dazio doganale corrispondente alla sottovoce determinata dal regolamento impugnato sia più elevato di quello che la ricorrente poteva far valere in forza della decisione degli AC, si deve ricordare che la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ad altri operatori dello stesso settore non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto (ordinanze Lorte e a./Consiglio, cit. al punto 61 supra, punto 54, e Regione Autonoma Friuli‑Venezia Giulia/Commissione, cit. al punto 61 supra, punto 58).
75 Per quanto riguarda, in sesto luogo, l’argomento della ricorrente relativo alla mancanza, peraltro non dimostrata nel caso di specie, di tutela giurisdizionale effettiva, risultante dall’assenza di mezzi di ricorso interni che consentissero di verificare la validità del regolamento impugnato, in ragione del fatto che essa non avrebbe potuto fare ricorso alle procedure di appello dinanzi alle Superior Courts of Ireland poiché la decisione degli AC è divenuta definitiva in diritto irlandese, tale argomento dev’essere parimenti respinto.
76 Infatti, non può essere accolta un’interpretazione del regime delle vie legali comunitarie secondo la quale un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario sarebbe esperibile qualora sia dimostrabile, a seguito di un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano le persone fisiche e giuridiche a proporre un ricorso che consenta loro di porre in discussione la validità di un atto comunitario che ritengano illegittimo. Un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (v. ordinanza Tokai Europe/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 63, e giurisprudenza ivi citata).
77 Per quanto riguarda, in settimo luogo, la sentenza Sony, citata al precedente punto 28, parimenti invocata dalla ricorrente, si deve rilevare che, come si è precisato al punto 77 di detta sentenza, solo nelle «circostanze eccezionali del caso di specie» la ricorrente è stata considerata individualmente interessata. Si deve quindi ricordare quali fossero tali circostanze eccezionali per stabilire se, come sostiene la ricorrente, esse siano tutte presenti nel caso di specie.
78 In primo luogo, nella causa definita con la sentenza Sony, citata al precedente punto 28, la Sony, una volta informata dell’esistenza di discussioni all’interno del comitato nomenclatura in ordine alla classificazione tariffaria del suo prodotto, ossia la consolle di videogiochi denominata PlayStation®2, aveva contattato il presidente di detto comitato e, su invito di quest’ultimo, aveva effettuato una presentazione del prodotto durante una riunione del comitato, rispondendo alle diverse domande dei suoi membri. Successivamente hanno ancora avuto luogo vari contatti tra la Sony e i servizi della Commissione per preparare la decisione relativa alla classificazione del suo prodotto.
79 In secondo luogo, a seguito di una decisione giurisdizionale, le autorità doganali del Regno Unito avevano rilasciato alla Sony un’ITV che aveva classificato il suo prodotto in una sottovoce successivamente invalidata e sostituita dal regolamento controverso.
80 In terzo luogo, il regolamento contestato dalla Sony riprendeva dettagliatamente tutte le caratteristiche del suo prodotto e vi era allegata una fotografia dello stesso. Peraltro, al momento dell’entrata in vigore di detto regolamento non esistevano altri prodotti che presentassero caratteristiche identiche.
81 In quarto luogo, la Sony era l’unica importatrice autorizzata della detta consolle nella Comunità.
82 Pertanto, l’unica analogia tra quella causa e il caso in esame risiede nel fatto che in entrambi i casi vi è stata una decisione di un giudice nazionale che ha annullato un’ITV precedentemente rilasciata dalle autorità doganali e ha classificato il prodotto in un diverso codice NC, decisione che è stata successivamente ribaltata con l’adozione del regolamento impugnato dinanzi al Tribunale. Per quanto riguarda le differenze tra le due cause, occorre constatare che si tratta di differenze notevoli.
83 Ciò vale infatti, anzitutto, per quanto riguarda la procedura dinanzi al comitato nomenclatura, alla quale, come si è già sottolineato, la Sony aveva partecipato attivamente, a differenza della ricorrente (v., in tal senso, ordinanza Apple Computer International/Commissione, cit. al punto 56 supra, punti 50 e 51).
84 Lo stesso vale per quanto riguarda la descrizione del prodotto contenuta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato al regolamento impugnato, dato che la ricorrente, a differenza della Sony, non ha dimostrato che tale descrizione contenga un qualsiasi elemento ricollegabile specificamente ed esclusivamente al suo prodotto. A tale riguardo si deve osservare che, nella causa definita con la sentenza Sony, cit. al punto 28 supra, la Commissione non aveva solo descritto il modo in cui la consolle di videogiochi veniva presentata per la vendita al minuto, ma altresì i diversi elementi che la componevano e ai quali poteva essere connessa, come pure le sue principali funzioni. La Sony era quindi riuscita a dimostrare che tale descrizione corrispondeva esattamente alle specifiche tecniche del suo prodotto comunicate alla Commissione ed era talmente precisa da escludere che, quanto meno al momento dell’entrata in vigore del regolamento controverso, essa fosse applicabile ad apparecchi diversi dalla sua consolle di giochi (sentenza Sony, cit. al punto 28 supra, punto 72).
85 Inoltre, a differenza della situazione della Sony, che era l’unico importatore autorizzato del prodotto controverso nella Comunità, nella specie la ricorrente non solo non ha preteso di dimostrare il contrario, ma non ha neppure contestato l’affermazione della Commissione secondo la quale esistevano almeno quattro imprese diverse in grado di fabbricare e commercializzare prodotti le cui caratteristiche potessero corrispondere alla descrizione contenuta nella colonna 1 che figura in allegato al regolamento impugnato. Pertanto, tale descrizione va semmai considerata generica, dato che può includere nel suo ambito di applicazione prodotti diversi da quello della ricorrente.
86 Infine, si deve rilevare che, nella causa definita con la sentenza Sony, citata al precedente punto 28, l’esistenza di una fotografia del prodotto sul quale era chiaramente visibile il logo PS2, anche se il marchio Sony era stato cancellato, ha avuto un’importanza non trascurabile nella valutazione della ricevibilità del ricorso. Sebbene la fotografia del prodotto che figurava nella tabella allegata al regolamento in discussione in quella causa rappresenti, in linea di principio, solo una prova integrativa e non una prova decisiva, ciò non toglie che si tratta di un indizio che va preso in considerazione in vista dell’analisi relativa alla natura delle disposizioni del regolamento impugnato. Orbene, si deve rilevare che, nel caso di specie, il regolamento impugnato non contiene alcuna fotografia, né del prodotto della ricorrente né di un altro prodotto.
87 La ricorrente non ha quindi dimostrato l’esistenza di «circostanze eccezionali», come quelle individuate nella sentenza Sony, citata al precedente punto 28, che consentano di concludere che essa fosse individualmente interessata dal regolamento impugnato in maniera analoga al destinatario di una decisione.
88 Ne consegue che la ricorrente è interessata dal regolamento impugnato solo nella sua qualità oggettiva di importatore di dispositivi di sicurezza che consentono l’accesso alle registrazioni contenute in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, quali indicati nella tabella allegata al detto regolamento, al pari di qualsiasi altro operatore che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione analoga.
89 Risulta dal complesso delle suesposte considerazioni che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato e che, di conseguenza, il ricorso è irricevibile.
Sulle spese
90 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La RSA Security Ireland Ltd è condannata alle spese.
Lussemburgo, 3 dicembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. Azizi
* Lingua processuale: l'inglese.
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