Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 gennaio 2008 – Arktouros / Commissione
(causa T-260/06)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1655/2000 – Soppressione del contributo finanziario concesso per un progetto ecologico – Decisione che pone fine al progetto e ordina la restituzione dell’importo versato a titolo di anticipo – Atto confermativo – Scadenza del termine di ricorso – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE) (v. punti 52, 55-56)
2. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro la decisione confermativa di due decisioni non impugnate entro i termini (Art. 230 CE) (v. punti 57-59)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 6 luglio 2006, C (2006) 3181 def., che, da un lato, pone fine a un progetto relativo ad azioni di conservazione nel Parco Nazionale del Pindo Settentrionale (Grecia) (Ellas-LIFE03/NAT/GR/000089) e, dall’altro, ordina la restituzione dell’anticipo già versato alla ricorrente a titolo del contributo finanziario comunitario concessole in esecuzione della decisione della Commissione 4 settembre 2003, C (2003) 2919 def.
Dispositivo
1) Il ricorso è irricevibile.
2)
La Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
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