Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 giugno 2008 – FMC Chemical et Arysta Lifesciences/EFSA
(causa T‑311/06)
«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni –Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Parere dell’autorità europea per la sicurezza alimentare – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento della Commissione n. 451/2000, art. 8, n. 7; direttiva del Consiglio n. 91/414) (v. punti 43‑44, 49‑50)
2. Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorso principale irricevibile (Art. 241 CE) (v. punti 71‑72)
3. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma (Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1) (v. punti 77‑79, 81‑82)
4. Procedura – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, n. 3, lett. d), e 4) (v. punti 86‑88)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento del parere 28 luglio 2006 dell’EFSA, relativo alla valutazione del principio attivo Carbofuran ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e, dall'altro lato, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La FMC Chemical SPRL, la Arysta Lifesciences SAS, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la European Crop Protection Association (ECPA) e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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