Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Município de Gondomar / Commissione
(causa T‑324/06)
«Ricorso di annullamento – Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1164/94 – Soppressione di un contributo finanziario – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente [Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 1164/94, art. 12, n. 1, lett. h); regolamento della Commissione n. 1831/94, artt. 5, n. 2, e 7] (v. punti 37-52)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 2006, C(2006) 3782, relativa alla soppressione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/10/61/017 – Bonifica del Grande Porto/Sud – Subsistema de Gondomar.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Il Município de Gondomar sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione, comprese le spese relative al procedimento sommario.
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