Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2008 – Complejo Agrícola / Commissione
(causa T‑345/06)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2006/613/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Atto impugnabile – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230, primo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, nn. 2 e 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, art. 1, secondo comma, e allegati 1, 2 e 3) (v. punti 25-29)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, n. 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, allegato 1) (v. punti 40-45)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale dell’art. 1 e dell’allegato 1 della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiarano il sito denominato «Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz», nel quale è situata un’azienda agricola di proprietà della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La Complejo Agrícola, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
3)
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
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