Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 8 settembre 2008 – Rath / UAMI – Grandel (Epican)
(causa T‑374/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Epican – Marchio comunitario denominativo anteriore EPIGRAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32-33, 60-61)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 1324/2005-1) concernente un’opposizione tra la Dr. Grandel GmbH e Matthias Rath.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Matthias Rath
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «Epican» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 – domanda n. 2 524 510
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Dr. Grandel GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292)
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
Matthias Rath sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Dr. Grandel GmbH.
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