Ordinanza del presidente del Tribunale 28 marzo 2007 – IBP e International Building Products Francia / Commissione
(causa T‑384/06 R)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Concorrenza – Pagamento dell’ammenda – Garanzia bancaria – Mancanza di urgenza»
1. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Nesso diretto tra il ricorso principale e la domanda di provvedimenti provvisori – Esposizione sommaria dei motivi dedotti (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 104, n. 2) (v. punti 33‑37)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere alla riscossione immediata di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 53‑58, 61, 64, 66‑68, 76‑77)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere alla riscossione immediata di un’ammenda – Presa in considerazione della situazione del gruppo al quale appartiene l’impresa (Art. 242 CE) (v. punti 83‑84, 86‑87, 89, 91, 93, 95)
Oggetto
Domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione dell’art. 2, lett. c) e d), della decisione della Commissione 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi) e, in particolare, alla dispensa dall’obbligo di fornire una garanzia bancaria del tipo di quella imposta nella lettera della Commissione 4 ottobre 2006 con cui è stata notificata la decisione alle ricorrenti
Dispositivo
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
Le spese sono riservate.
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