Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 26 novembre 2008 – Makhteshim‑Agan Holding e altri / Commissione
(causa T‑393/06)
«Ricorso di annullamento – Ricorso per carenza – Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva azinfos-metile – Iscrizione all’allegato I della direttiva 91/414/CEE – Insussistenza di nuova proposta della Commissione in seguito all’opposizione del Consiglio – Art. 5, n. 6, della decisione 1999/468/CEE – Atto non impugnabile – Mancanza dell’invito ad agire – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I; decisione del Consiglio 1999/468, art. 5, n. 6, secondo comma) (v. punti 31, 44‑45)
2. Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Insussistenza (Art. 232, secondo comma, CE) (v. punti 49‑50)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non presentare proposte dirette all’iscrizione della sostanza attiva azinfos-metile nell’allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), asseritamente contenuta nella lettera 12 ottobre 2006 o, in subordine, ricorso per carenza inteso a far dichiarare l’illegittimità della mancata presentazione di tale proposta da parte della Commissione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La Makhteshim‑Agan Holding BV, la Makhteshim‑Agan Italia Srl e la Magan Italia Srl sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
3)
La European Crop Protection Association sopporterà le proprie spese.
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