10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/2
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Siegen — Germania) — Procedimento penale a carico di Frank Weber
(Causa C-1/07) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Sospensione temporanea della patente di guida - Revoca dell'autorizzazione alla guida - Validità di una seconda patente di guida ottenuta in un altro Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea)
(2009/C 6/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Siegen
Imputato nella causa principale
Frank Weber
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Siegen — Interpretazione dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza, sul suo territorio, di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro durante un periodo di divieto di guida anteriore alla revoca amministrativa, da parte dello Stato membro di residenza, del diritto di guidare
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all'interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro ad una persona cui sia stato applicato, sul territorio del primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla guida, anche qualora detta revoca sia stata disposta successivamente alla data di rilascio di tale patente, dal momento che quest'ultima è stata ottenuta nel corso del periodo di validità di un provvedimento di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro e dal momento che sia il citato provvedimento sia il provvedimento di revoca sono giustificati da motivi esistenti alla data di rilascio della seconda patente di guida.
(1) GU C 42 del 24.2.2007.
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