21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie- und Handelskammer Berlin
(Causa C-14/07) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1348/2000 - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Mancata traduzione degli allegati dell'atto - Conseguenze)
(2008/C 158/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR
Convenuto: Industrie- und Handelskammer Berlin
Con l'intervento di: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37) — Rifiuto di ricevere un atto di citazione notificato in un altro Stato membro e redatto nella lingua dello Stato richiesto, in quanto i suoi allegati sono disponibili solo nella lingua dello Stato membro mittente, lingua scelta con contratto dalle parti come lingua di corrispondenza
Dispositivo
1)
L'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, deve essere interpretato nel senso che il destinatario di una domanda giudiziale oggetto di notifica o di comunicazione non è legittimato a rifiutare la ricezione di tale atto, nei limiti in cui esso ponga il destinatario in grado di far valere i propri diritti nell'ambito di un procedimento giurisdizionale nello Stato mittente, qualora il detto atto sia accompagnato da allegati costituiti da documenti giustificativi che non sono redatti nella lingua dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, ma che hanno esclusivamente una funzione probatoria e non sono indispensabili per comprendere l'oggetto e la causa della domanda.
Spetta al giudice nazionale verificare se il contenuto della domanda giudiziale sia sufficiente a consentire al convenuto di far valere i suoi diritti o se il mittente sia tenuto a rimediare all'assenza di traduzione di un allegato indispensabile.
2)
L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1348/2000 deve essere interpretato nel senso che il fatto che il destinatario di un atto notificato o comunicato abbia convenuto, in un contratto concluso con il richiedente nell'ambito della sua attività professionale, che la lingua di corrispondenza sia quella dello Stato membro mittente, non costituisce una presunzione di conoscenza della lingua, ma è un indizio che il giudice può prendere in considerazione nel momento in cui verifica se tale destinatario comprende la lingua dello Stato membro mittente.
3)
L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 deve essere interpretato nel senso che il destinatario di una domanda giudiziale notificata o comunicata non può, comunque, avvalersi di tale disposizione per rifiutare la ricezione degli allegati ad un atto che non siano redatti nella lingua dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende qualora, nell'ambito della sua attività professionale, egli abbia concluso un contratto in cui ha convenuto che la lingua di corrispondenza sia quella dello Stato membro mittente, e qualora gli allegati, da un lato, riguardino detta corrispondenza e, dall'altro, siano redatti nella lingua convenuta.
(1) GU C 56 del 10.3.2007.
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