26.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 107/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 febbraio 2008 — Wineke Neirinck/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-17/07 P) (1)
(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Funzione pubblica - Agente temporaneo - Agente contrattuale - Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) - Procedura di assunzione - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)
(2008/C 107/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Wineke Neirinck (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 novembre 2006, causa T-494/04, Neirinck/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni della Commissione relative al rigetto della sua candidatura al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) e la nomina di un altro candidato al detto posto nonché, dall'altro lato, a ottenere il risarcimento danni — Nozione di interesse ad agire — Obbligo di motivazione — Snaturamento degli elementi di prova — Sviamento di potere — Interesse del servizio e principi di sollecitudine e di buona amministrazione
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 novembre 2006, causa T-494/04, Neirinck/Commissione è annullata, in quanto il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione che inficia la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004, con la quale la sig.ra Neirinck veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale.
2)
L'impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004 con la quale la sig.ra Neirinck veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale,.
4)
Il ricorso è rigettato quanto al resto.
5)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese proprie e alla totalità di quelle sostenute dalla sig.ra Neirinck davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
(1) GU C 95 del 28.4.2007.
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