21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy
(Causa C-73/07) (1)
(Direttiva 95/46/CE - Ambito di applicazione - Trattamento e circolazione dei dati fiscali personali - Tutela delle persone fisiche - Libertà di espressione)
(2009/C 44/10)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Tietosuojavaltuutettu
Convenute: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, 9 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Ambito di applicazione — Raccolta, pubblicazione, cessione e trattamento in un servizio di SMS di dati fiscali pubblici relativi all'importo dei redditi e del patrimonio imponibile delle persone fisiche
Dispositivo
1)
L'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un'attività consistente nel:
—
raccogliere dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli ai fini della loro pubblicazione;
—
pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi particolareggiati redatti per singoli comuni;
—
cederli sotto forma di CD-ROM perché siano utilizzati a fini commerciali;
—
trattarli nell'ambito di un servizio di SMS che consenta agli utilizzatori di telefoni mobili, previa comunicazione del nome e della residenza di una persona, di ricevere dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di tale persona
deve essere considerata come un trattamento di dati personali ai sensi di tale disposizione.
2)
L'art. 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che le attività menzionate nella prima questione, sub a)-d), relative a dati provenienti da documenti che sono pubblici secondo la normativa nazionale, devono essere considerate attività di trattamento di dati personali esercitate «esclusivamente a scopi giornalistici» ai sensi di tale disposizione, qualora la loro unica finalità consista nella divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, cosa che spetta al giudice nazionale valutare.
3)
Le attività di trattamento di dati personali come quelle previste nella prima questione, sub c) e d), riguardanti archivi delle pubbliche autorità contenenti dati personali che comprendono solo informazioni già pubblicate in quanto tali nei media, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46.
(1) GU C 95 del 28.4.2007.
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