1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-88/07) (1)
(Artt. 28 CE e 30 CE - Libera circolazione delle merci - Direttiva 2001/83/CE - Prodotti a base di piante medicinali - Prodotti classificati come medicinali - Prodotti legalmente fabbricati o commercializzati come integratori alimentari o prodotti dietetici in altri Stati membri - Nozione di “medicinale” - Autorizzazione all’immissione in commercio - Ostacolo - Giustificazione - Sanità pubblica - Tutela dei consumatori - Proporzionalità - Decisione n. 3052/95/CE - Procedura di informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio della libera circolazione delle merci all’interno della Comunità)
2009/C 102/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Violazione degli artt. 1 e 4 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna,
—
disponendo il ritiro dal commercio di vari prodotti a base di piante medicinali legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro, in ossequio ad una prassi amministrativa che consiste nel ritirare dal mercato tutti i prodotti contenenti piante medicinali non comprese né nell’allegato del decreto ministeriale 3 ottobre 1973, relativo all’istituzione del registro speciale dei preparati a base di specie vegetali medicinali (Orden Ministerial por la que se establece el registro especial para preparados a base de especies vegetales medicinales), come modificato, né nell’allegato del decreto del Ministero della Sanità e dei Consumi 28 gennaio 2004, SCO/190/2004, che stabilisce l’elenco delle piante la cui vendita al pubblico è vietata o limitata a motivo della loro tossicità (Orden SCO/190/2004 por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad), e diversi dai preparati costituiti esclusivamente da una o più piante medicinali ovvero da parti intere, pezzi o polveri di queste ultime, e ciò a motivo del fatto che tali prodotti sono considerati come medicinali commercializzati senza la prescritta autorizzazione all’immissione in commercio, e
—
omettendo di comunicare tale misura alla Commissione delle Comunità europee,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d’informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
(1) GU C 95 del 28.4.2007.
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