19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-92/07) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Regola di «standstill» e principio di non discriminazione - Obbligo di versamento di taluni diritti per l’ottenimento e la proroga di un permesso di soggiorno - Proporzionalità dei diritti da versare - Confronto con i diritti versati dai cittadini dell’Unione - Art. 9 dell’Accordo di associazione - Art. 41, n. 1, del protocollo addizionale - Artt. 10, n. 1, e 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80)
2010/C 161/02
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J. Kuijper e S. Boelaert, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster, C. Wissels e M. de Grave, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 9 dell'Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, concluso a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685), 41 del protocollo addizionale, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio, 19 settembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), 10, n. 1, e 13, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione — Diritti di bollo discriminatori per quanto riguarda il permesso di soggiorno
Dispositivo
1)
Avendo introdotto e mantenuto in vigore per il rilascio dei permessi di soggiorno un regime che prevede il versamento di diritti sproporzionati rispetto a quelli richiesti ai cittadini degli Stati membri per il rilascio di documenti analoghi, e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza:
—
dell’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 a Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE,
—
del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, e
—
della decisione n. 1/80, adottata il 19 settembre 1980 dal Consiglio di associazione, istituito dall’Accordo di associazione e composto, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri, dal Consiglio dell’Unione europea nonché dalla Commissione delle Comunità europee e, dall’altro lato, da membri del governo turco,
il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 9 di tale Accordo di associazione, dell’art. 41 di tale protocollo addizionale, nonché degli artt. 10, n. 1, e 13 della decisione n. 1/80.
2)
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
(1) GU C 95 del 28.4.2007.
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