30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/12
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Bonn — Germania) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
(Causa C-94/07) (1)
(Art. 39 CE - Nozione di «lavoratore» - Organizzazione non governativa di pubblica utilità - Borsa di dottorato - Contratto di lavoro - Presupposti)
(2008/C 223/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Bonn
Parti
Ricorrente: Andrea Raccanelli
Convenuta: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Bonn — Interpretazione dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Qualità di lavoratore di un dottorando di ricerca impiegato come borsista da parte di un'associazione di pubblica utilità di diritto privato avente sede in uno Stato membro diverso la quale offre alla maggioranza dei dottorandi nazionali la possibilità di concludere un contratto di lavoro — Necessità di dare ai dottorandi cittadini di altri Stati membri la possibilità di scegliere tra una borsa di studio e un contratto di lavoro — Concetto di lavoratore
Dispositivo
1)
Un ricercatore che versa in una situazione analoga a quella del ricorrente nella causa principale, ossia che prepara una tesi di dottorato sulla base di un contratto di borsa di studio concluso con la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, deve essere considerato lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE soltanto se esercita la sua attività per un determinato periodo di tempo sotto la direzione di un istituto appartenente a tale associazione, e se percepisce una retribuzione a titolo di controprestazione per tale attività. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto necessarie al fine di valutare se tali presupposti ricorrano nella causa di cui tale giudice è investito.
2)
Un'associazione di diritto privato quale la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV è tenuta a rispettare, nei confronti dei lavoratori ai sensi dell'art. 39 CE, il divieto di discriminazione. Compete al giudice del rinvio stabilire se, in circostanze simili a quelle della causa principale, si sia verificata una disparità di trattamento tra dottorandi nazionali e stranieri.
3)
Nel caso in cui il ricorrente nella causa principale fosse legittimato a far valere un danno provocato dalla discriminazione che avrebbe subito, spetterebbe al giudice del rinvio, alla luce della normativa nazionale vigente in materia di responsabilità extracontrattuale, valutare la natura del risarcimento al quale il ricorrente avrebbe diritto.
(1) GU C 117 del 26.5.2007.
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