21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale) — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3
(Cause riunite C-95/07 e C-96/07) (1)
(Sesta direttiva IVA - Inversione contabile - Diritto a detrazione - Termine di decadenza - Irregolarità contabile e di dichiarazione riguardante operazioni soggette al regime dell'inversione contabile)
(2008/C 158/09)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale
Parti
Ricorrente: Ecotrade spa
Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale — Interpretazione degli art. 17, 18, n. 1, lett. d), 21, n. 1, e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) Diritto alla detrazione dell'IVA a monte Disposizione nazionale che subordina l'esercizio del diritto alla detrazione al rispetto di un termine di prescrizione di due anni
Dispositivo
1)
Gli artt. 17, 18, nn. 2 e 3, nonché 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 marzo 2000, 2000/17/CE, non ostano ad una normativa nazionale che preveda un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione, quale quello di cui trattasi nelle cause principali, purché siano osservati i principi di equivalenza e di effettività. Il principio di effettività non è violato per il semplice fatto che l'amministrazione fiscale disponga, per procedere all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto non assolta, di un termine che eccede quello concesso ai soggetti passivi per l'esercizio del loro diritto a detrazione.
2)
Tuttavia, gli artt. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni un'inosservanza, come quella commessa nelle cause principali, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, nn. 2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d'applicazione del regime dell'inversione contabile.
(1) GU C 117 del 26.5.2007.
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