21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/8
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
(Causa C-127/07) (1)
(Ambiente - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Ambito di applicazione - Inclusione degli impianti del settore siderurgico - Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi - Principio della parità di trattamento)
(2009/C 44/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Legittimità, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Disparità di trattamento tra le industrie del settore siderurgico, soggette al sistema di scambio di quote di gas a effetto serra previsto dalla direttiva, e le industrie dell'alluminio e della plastica, che emettono gas a effetto serra identici e non sono assoggettate a tale sistema — Possibile giustificazione oggettiva di tale disparità di trattamento
Dispositivo
L'esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, alla luce del principio della parità di trattamento, non ha rivelato elementi che possano inficiarne la validità nella parte in cui essa prevede l'applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al settore siderurgico, senza includere nel suo ambito di applicazione i settori chimico e dei metalli non ferrosi.
(1) GU C 117 del 26.5.2007.
Full & Egal Universal Law Academy