28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
(Causa C-139/07 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine - Obbligo dell’istituzione interessata di procedere a un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti su cui verte la richiesta di accesso)
2010/C 234/02
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz, P. Aalto e C. Docksey, agenti)
Altre parti nel procedimento: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (rappresentanti: C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte), Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: K. Wistrand, S. Johannesson e K. Petkovska, agenti)
Interveniente a sostegno della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 28 maggio 2002, nella parte in cui essa nega alla ricorrente l’accesso a documenti riguardanti i procedimenti d’esame degli aiuti di Stato concessile — Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a documenti riguardanti procedimenti d’esame di aiuti di Stato — Obbligo dell’istituzione interessata di procedere a una valutazione concreta e individuale del contenuto dei documenti di cui alla domanda di accesso
Dispositivo
1)
I punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, sono annullati.
2)
Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 28 maggio 2002 nella parte in cui nega l’accesso a documenti afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è respinto.
3)
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.
4)
Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 140 del 23.6.2007.
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