7.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 142/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Reuter & Co. (Firma A.O.B.)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-143/07) (1)
(Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Art. 11 - Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Presupposti per la concessione della restituzione - Restituzione versata all'esportatore dietro presentazione di documenti falsificati dalla sua controparte - Merce non esportata - Presupposti per l'applicazione di sanzioni)
(2008/C 142/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Reuter & Co. (Firma A.O.B.)
Convenuta: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57), e dell'art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) — Restituzioni versate all'esportatore dopo presentazione di documenti falsificati da un terzo — Condizioni per l'applicazione di sanzioni
Dispositivo
L'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, dev'essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista è applicabile nei confronti di un esportatore che ha chiesto una restituzione all'esportazione per una certa merce, quando quest'ultima, a seguito del comportamento fraudolento della sua controparte, non è stata esportata.
(1) GU C 117 del 26.5.2007.
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