21.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/5
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-150/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ritardato versamento delle risorse proprie - Interessi di mora dovuti - Regole di contabilizzazione - Regime ATA)
(2009/C 69/06)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. A. Anjos e C. Guerra Santos, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) — Rifiuto di pagare interessi di mora in caso di ritardato versamento delle risorse proprie nell'ambito del regime ATA — Regole di contabilizzazione
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, rifiutandosi di pagare alla Commissione interessi di mora dovuti per il ritardato versamento di risorse proprie nell'ambito del regime ATA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione delle Comunità europee.
4)
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante.
(1) GU C 117 del 26.5.2007.
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