24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
(Causa C-151/07) (1)
(Direttiva 92/51/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti in un «laboratorio di liberi studi» non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante - Ottico)
(2009/C 19/03)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Theologos-Grigorios Chatzithanasis
Convenuto: Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Simvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 149 e 150 CΕ nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEΕ, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEΕ (GU L 209, pag. 25) — Rifiuto di riconoscere, nello Stato membro ospitante, un titolo di formazione professionale che abilita all'esercizio della professione di ottico nello Stato membro in cui detto titolo è stato rilasciato — Formazione acquisita, per la maggior parte, presso un istituto che, pur operando legalmente nello Stato membro ospitante, non è riconosciuto dalla legislazione di tale Stato come istituto di istruzione
Dispositivo
Gli artt. 1, lett. a), 3 e 4 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, devono essere interpretati nel senso che le competenti autorità di uno Stato membro ospitante sono tenute, in forza dell'art. 3 di tale direttiva, e fatta salva l'applicazione dell'art. 4 della medesima, a riconoscere un diploma rilasciato da un'autorità competente in un altro Stato membro, anche nel caso in cui tale diploma attesti una formazione acquisita, in tutto o in parte, presso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest'ultimo Stato, non è riconosciuto come istituto d'istruzione.
(1) GU C 117 del 26.5.2007.
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