30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/13
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Repubblica federale di Germania
(Cause riunite da C-152/07 a C-154/07) (1)
(Settore delle telecomunicazioni - Reti e servizi - Riequilibrio tariffario - Art. 4 quater della direttiva 90/388/CEE - Art. 7, n. 2, della direttiva 97/33/CE - Art. 12, n. 7, della direttiva 98/61/CE - Autorità di regolamentazione - Effetto diretto delle direttive - Situazione triangolare)
(2008/C 223/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
con l'intervento di: Deutsche Telekom AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32) — Normativa nazionale che prevede, accanto a tariffe di interconnessione calcolate in funzione del costo di tale servizio, un contributo finanziario degli altri operatori per coprire il «deficit di accesso» in cui è incorso l'operatore locale a motivo della messa a disposizione della linea di abbonato — Obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe da parte degli organismi storici di telecomunicazione a seguito all'interconnessione delle reti — Possibilità per un singolo di invocare l'effetto diretto di una direttiva dinanzi a un Tribunale di uno Stato membro per ottenere l'annullamento di una decisione amministrativa che prevede un'obbligazione finanziaria a favore di un altro singolo
Dispositivo
1)
L'art. 12, n. 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, e l'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, letto quest'ultimo congiuntamente al quinto e al ventesimo «considerando» della direttiva 96/19, devono essere interpretati nel senso che un'autorità nazionale di regolamentazione non può obbligare un operatore di rete di collegamento interconnessa ad una rete pubblica a versare per il 2003 all'operatore della rete locale in posizione dominante sul mercato, in aggiunta ad un canone di interconnessione, un contributo di collegamento destinato a ripianare le perdite causate a quest'ultimo dalla messa a disposizione della rete locale.
2)
Gli artt. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, e 12, n. 7, della direttiva 97/33, come modificata dalla direttiva 98/61, hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere direttamente da singoli dinanzi ad un giudice nazionale per contestare una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.
(1) GU C 140 del 23.6.2007.
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