20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/2
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 novembre 2008 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-155/07) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione 2006/1016/CE - Garanzia della Comunità accordata alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie su prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità - Scelta del fondamento giuridico - Art. 179 CE - Art. 181 A CE - Compatibilità)
(2008/C 327/03)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Baas e D. Gauci, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz, M. Sims e D. Canga Fano, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e F. Dintilhac, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/1016/CE, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414, pag. 95) — Scelta del fondamento giuridico — Art. 181 A CE — Decisione riguardante essenzialmente paesi in via di sviluppo — Necessità di ricorrere ad un duplice fondamento giuridico — Artt. 179 CE e 181 A CE
Dispositivo
1)
La decisione del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/1016/CE, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità, è annullata.
2)
Gli effetti della decisione 2006/1016 sono conservati per quanto riguarda quei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti che saranno stati conclusi fino all'entrata in vigore, entro il termine di dodici mesi dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione assunta sul fondamento giuridico appropriato, ossia gli artt. 179 CE e 181 A CE insieme considerati.
3)
Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.
4)
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 155 del 7.7.2007.
Full & Egal Universal Law Academy