6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
(Causa C-157/07) (1)
(Libertà di stabilimento - Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) - Normativa tributaria - Trattamento fiscale delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro del SEE e appartenente ad una società la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro dell'Unione europea)
(2008/C 313/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt für Körperschaften III in Berlin
Convenuta: Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 31 dell'Accordo sullo spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 1) — Convenzione tributaria che previene la doppia imposizione e prevede la tassazione dei redditi realizzati dalla succursale nello suo Stato di stabilimento — Deduzione delle perdite della succursale dal reddito imponibile della società controllante — Impossibilità per la succursale di trasferire le perdite tributarie ad un periodo successivo — Recupero della totalità della deduzione delle perdite della succursale da parte dello Stato della controllante
Dispositivo
L'art. 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 non osta ad un regime fiscale nazionale che, dopo aver consentito di prendere in considerazione le perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quello in cui è stabilita la società dalla quale dipende la suddetta stabile organizzazione, ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito di tale società, prevede una reintegrazione fiscale delle perdite stesse allorché la stabile organizzazione citata realizza un profitto, qualora lo Stato ove la stessa stabile organizzazione è situata non conceda alcun diritto al riporto delle perdite subite da una stabile organizzazione appartenente ad una società stabilita in un altro Stato e qualora, in forza di una convenzione diretta a prevenire la doppia imposizione conclusa tra i due Stati interessati, i redditi di detta stabile organizzazione siano esentati dalla tassazione nello Stato in cui la società dalla quale quest'ultima dipende ha la sua sede.
(1) GU C 129 del 9.6.2007.
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