16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung
(Causa C-169/07) (1)
(Libertà di stabilimento - Previdenza sociale - Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato - Sistema di prestazioni in natura - Sistema di rimborso delle spese anticipate dall’assicurato - Autorizzazione all’apertura di un ambulatorio privato che fornisce assistenza odontoiatrica - Criterio di valutazione del fabbisogno che giustifica l’apertura di un istituto di cura - Obiettivo di mantenere un servizio medico od ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti - Obiettivo di prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale - Coerenza - Proporzionalità)
2009/C 113/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Hartlauer Handelsgesellschaft mbH
Convenuti: Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 43 e 48 CE — Autorizzazione di un istituto di cura privato per la fornitura di cure dentistiche ambulatoriali — Autorizzazione subordinata alla valutazione delle necessità del mercato
Dispositivo
1)
Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto della causa principale, ai sensi delle quali, per l’apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un’autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell’assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l’apertura di un istituto siffatto, poiché queste disposizioni non subordinano ad un regime simile anche gli studi associati e non sono fondate su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l’esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale.
(1) GU C 155 del 7.7.2007.
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